Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1475 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1475 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA
sul ricorso 24815-2010 proposto da:
AMATO

NUNZIO

MTANNZ35C25L245F,BENUSSI

GIOVANNI

BNSGGN42P06Z118I, IACOBITTI LUCIANO CBILCN47R12H501V,
MARCONI MARIA ROSANDRA MRCMRS42H42H501F, MARINELLI
MARCELLO MRNMCL38TO2H501H, MARUGI GREGORIO C.F.
MRGGGR42S08A328C, PAPAROZZI ENRICO PPRNRC39P08M057S,
2013
3068

QUAGLINI ELIGIO QGLLGE39E22G293B, TREBESCHI SERGIO
TRSSRG41P26H501J, VARESI PIERO VRSPRI38S10H501P,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VAL D’ALA 10,
presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA FRANCO, che
li rappresenta e difende giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 24/01/2014

1

– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’

ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

80415740580,in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

DEI PORTOGHESI, 12;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1731/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/10/2009 R.G.N. 5821/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato DELL’ERBA FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

La sentenza impugnata
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva
respinto il ricorso proposto da Giovanni Benussi e da altri nove ricorrenti, in epigrafe indicati, tutti
dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in posizione di fuori ruolo in quanto
appartenenti al Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici istituito dall’art. 7

l’amministrazione a restituire quanto già recuperato ed a corrispondere gli aumenti retributivi dovuti ai
dirigenti.
La Corte territoriale ha accertato che il Nucleo di Valutazione al quale gli appellanti erano assegnati era
dotato di specifica disciplina del trattamento economico stabilita con Decreto del Ministero del Bilancio
e della Funzione Pubblica (3.8.1998 e 29.3.2002) a ciò autorizzati dall’art. 5 del citato Decreto
Legislativo.
Che il personale era collocato fuori ruolo per un arco di tempo definito (4 anni) ed era poi destinato a
tornare nei ruoli dell’amministrazione di provenienza con conseguente restituzione al trattamento
economico e normativo proprio.
Che non era stata offerta un’analitica dimostrazione di un trattamento deteriore e che non era
necessario procedere ad una verifica del carattere dirigenziale delle mansioni posto che in relazione alle
mansioni svolte era previsto uno specifico compenso che risultava comunque congruo.
Per la cassazione della sentenza ricorrono i dipendenti dur sulla base di quattro motivi ulteriormente
illustrati con memoria.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I ricorrenti hanno depositato note d’udienza in replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

I motivi di ricorso
1.- Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e la falsa applicazione n. 430 del 1997
e dei decreti interministeriali attuativi del 12.6.1998, 3.8.1998 e 29.3.2002, in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c..
Sostengono i ricorrenti che il trattamento economico dei dirigenti statali componenti il Nucleo
tecnico di verifica (organo del Ministero dell’economia e delle Finanze istituito con l’ art. 7 comma
5 del d.lgs. n. 430 del 1997) è determinato da tre voci retributive:
la retribuzione base prevista dall’Amministrazione di appartenenza dei singoli componenti
del Nucleo in posizione di fuori ruolo
la retribuzione professionale articolata in quattro fasce e quantificata in misura percentuale
rispetto alla retribuzione base
la retribuzione di posizione organizzativa pari al 30’0 della somma della retribuzione base e
di quella professionale.

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comma 5 del d.lgs. 430/1997, i quali chiedevano che si accertasse il loro diritto a stipulare contratti
individuali di lavoro ed a fruire dei benefici retributivi previsti dal c.c.n.l. per la dirigenza statale.
Chiedevano inoltre che si disapplicassero i provvedimenti di recupero delle somme e condannando

Sottolineano che, se la retribuzione base deve essere in ogni caso corrisposta, le altre due voci
retributive sono eventuali e connesse a situazioni soggettive e ad esperienze professionali e
lavorative dei singoli componenti il Nucleo ed alla posizione organizzativa rivestita quali
responsabili di unità operative.
In definitiva, ad avviso dei ricorrenti, le voci del trattamento economico sopra descritte e
disciplinate dai decreti interministeriali richiamati, sono tra loro indipendenti poiché ciascuna ha
fondamento in specifici presupposti (il c.c.n.l. della dirigenza per il trattamento base, e
provvedimenti delle singole amministrazioni di provenienza le altre due) e dunque l’incremento

2.- Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.
56, 57, 58 e 59 del D.P.R. n. 3 del 1957 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..
Pur evidenziando la decisività della censura formulata nel primo motivo di ricorso si evidenzia
che, comunque, la sentenza della Corte di merito avrebbe male applicato le norme citate del
Testo unico sul Pubblico Impiego che assicurano al dipendente in posizione di fuori ruolo “le
progressioni di carriera e gli aumenti periodici del trattamento economico” del personale in
ruolo.
In tale prospettiva, allora, secondo i ricorrenti, le modifiche apportate al D.I. 12.6.1998 erano
finalizzate proprio ad ancorare il trattamento economico dei componenti del Nucleo con la
qualifica di Dirigenti dello Stato a quello stabilito dalla normativa in materia di collocamento
fuori ruolo dei dipendenti pubblici con la conseguenza che spettano gli aumenti
contrattualmente stabiliti.
3.- Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1
comma 1, 40, 41,42, 43, 44 del C.C.N.L. dei dirigenti dell’Area 1 in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c..
Sottolineano i ricorrenti che a norma dell’art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993 e s.m. la disciplina del
trattamento economico del personale pubblico è demandata alla contrattazione collettiva e che
infatti l’Amministrazione di appartenenza ha riconosciuto ai ricorrenti gli incrementi retributivi
definiti in sede collettiva. Illegittimamente, invece, il Nucleo di Verifica del Ministero delle
Finanze, a fronte di detti aumenti, ha ricalcolato l’indennità di professionalità già riconosciuta ed
erogata, riducendola.
Erroneamente, a loro avviso, la Corte di merito avrebbe ritenuto inapplicabili gli incrementi
retributivi previsti dalla contrattazione collettiva al personale collocato fuori ruolo violando in
tal modo la legislazione in materia di competenze normative che, se correttamente applicata,
avrebbe dovuto assicurare un eguale trattamento economico sia ai dirigenti in ruolo che a quelli
collocati fuori ruolo.
4.- Con il quarto motivo di ricorso, infine, si censura la sentenza che con motivazione omessa o
quanto meno insufficiente si sarebbe limitata a escludere lo status di dirigenti dei ricorrenti per il
solo fatto di essere stati collocati fuori ruolo e conseguentemente ha escluso il diritto degli stessi
ad ogni beneficio maturato successivamente al loro collocamento fuori del ruolo organico
dell’amministrazione di provenienza.
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di una delle componenti non viene assorbito con la riduzione delle altre.

In sostanza, secondo gli odierni ricorrenti, il giudice di appello avrebbe erroneamente ed
immotivatamente ritenuto che l’applicazione del C.C.N.L. costituisse un elemento di
retribuzione ulteriore rispetto al modello di trattamento economico previsto dai DD.II. sopra
citati laddove, invece, per i componenti del Nucleo è proprio il contratto collettivo ad integrarsi
nel sistema del trattamento economico previsto da detti decreti; né tale trattamento è soggetto
ad alcun riassorbimento o viola la clausola di esclusività prevista dai decreti stessi.

Le ragioni della decisione
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità (rectills improcedibilità) del ricorso,
formulata dall’Amministrazione nel controricorso, in quanto secondo il consolidato
orientamento di questa Corte dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, la sanzione prevista
dall’art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c. non può conseguire al mancato deposito del contratto
collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente
dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del
peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo
contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza
da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, sì che la successiva
previsione, introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita solo ai contratti collettivi di
diritto comune (cfr. in tal senso Cass. ss.uu.4.11.2009 n. 22329, n. 21558 del 2009 e numerose
altre successive come Cass. n. 23330 del 2012 ed anche Cass. Sez. Un. N. 20075 del 2010 e
Cass. n. 8231 del 2011).
Nel merito le censure, che per la loro sostanziale connessione possono essere esaminate
congiuntamente, sono infondate e devono essere rigettate.
Occorre premettere che il trattamento economico corrisposto agli odierni ricorrenti era
composto da uno stipendio base, dall’indennità integrativa speciale e dall’indennità di posizione
(a carico dell’Amministrazione di provenienza) e dall’indennità di funzione, comprensiva dell’
indennità aggiuntiva spettante quale componente del Nucleo di Valutazione, a carico del
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo.
Per effetto dell’entrata in vigore del c.c.n.l. 1998- 2001 l’Amministrazione corrispondeva loro i
benefici retributivi previsti dal contratto, salvo poi revocarli e disporne il recupero.
Cardine della decisione della Corte di Appello, che ha confermato la legittimità del recupero
operato in considerazione della non spettanza degli aumenti retributivi rivendicati, è
l’interpretazione della disciplina che regola il trattamento economico del personale appartenente
al Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici costituito con d.lgs. n.
430 del 1997 e dei successivi decreti attuativi con i quali è definito il trattamento economico dei
suoi componenti.
In particolare la Corte territoriale ha ritenuto che per costoro è stata apprestata una disciplina ad
hoc ed un trattamento economico specifico che escluderebbe l’applicazione della disciplina

Infine, e contraddittoriamente, la Corte di merito avrebbe disapplicato il contratto collettivo ai
dirigenti ricorrenti sebbene la stessa Amministrazione ne avesse fatto puntuale applicazione.

collettiva propria del personale dirigente a coloro che sono collocati fuori dal ruolo e
temporaneamente assegnati a mansioni diverse specificatamente retribuite.
Tale ricostruzione è sostanzialmente condivisibile.
L’art. 3 comma 5 del d. lgs. 5.12.1997 n. 430 (con il quale si è provveduto all’ unificazione dei

un’unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo
per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica (che sopprime a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dal comma 3 dello stesso articolo).
La norma oltre a disporre che il Nucleo sia articolato in due unità operative (per la valutazione e
per la verifica degli investimenti pubblici) prevede che “Ai componenti del Nucleo è attribuito
il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.”
Tanto rilevato, e con riguardo alla censura di violazione delle norme relative al regolamento
contrattuale dei rapporti individuali di lavoro, alla stipula di c.c.n.l., alla parità di trattamento
contrattuale, alla garanzia di trattamento economico non inferiore a quelli previsti dai c.c.n.l. ed
al trattamento economico dei dirigenti, va osservato che la regolamentazione della indennità di
funzione è tale da escludere che per la retribuzione di posizione parte variabile e di risultato si
debba procedere alla stipula di contratti individuali. Il trattamento economico è infatti
determinato da una norma specifica (D.Lgs. n. 430 del 1997, art. 5 e del D.I. 12 giugno 1998,
art. 2, comma 7) che stabilisce che questo è sostitutivo di ogni altra forma retributiva dovuta
dall’amministrazione nel periodo di incarico di membro del Nucleo. Tanto è sufficiente ad
escludere che la retribuzione di posizione parte variabile dovesse essere determinata attraverso
la stipula di un contratto individuale posto che la sua quantificazione era prevista in via generale
per ogni componente del nucleo con un apposito decreto, che ne definiva anche il carattere
sostitutivo di ogni equivalente compenso previsto dalla contrattazione collettiva (cfr. in termini
cass. n. 4694/2012).
Il carattere generale e assorbente della disposizione, evidentemente finalizzata anche ad un
contenimento della spesa da destinare al funzionamento della struttura, rende
conseguentemente logica l’attribuzione di un trattamento complessivo e predeterminato che
resta indifferente alle variazioni dei compensi previsti per i pari grado in ruolo
nell’amministrazione.
Peraltro, come ha correttamente posto in evidenza la Corte territoriale, i ricorrenti non hanno
neppure allegato che per effetto dell’attribuzione del trattamento onnicomprensivo previsto per
il personale pubblico collocato fuori ruolo presso il Nucleo i compensi percepiti sarebbero stati
inferiori rispetto a quelli che corrisposti a dirigenti in servizio nell’amministrazione di
provenienza.

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Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed al riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell’articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94) istituisce il
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in

Ed allora vengono meno le ragioni di doglianza formulate nel secondo e nel terzo motivo di
ricorso incentrate sostanzialmente nella non riducibilità della retribuzione in funzione del
mutamento delle mansioni.
Quanto al dedotto vizio di motivazione ritiene la Corte che lo stesso non sia ravvisabile nella
sentenza della Corte territoriale che, seppure succintamente, da logicamente conto delle ragioni
che l’hanno determinata ad escludere una disparità di trattamento tra personale di pari grado
traendo, peraltro, il suo convincimento proprio dalle scarne allegazioni concretamente fornite

In definitiva il ricorso deve essere respinto e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a
carico dei ricorrenti risultati soccombenti.

PQM
la Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 4000,00 per
compensi professionali ed in C 100,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2013

il consigliere est.

dalle parti.

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