Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1475 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1475 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 1127-2016 proposto da:
COMUNE ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI
17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
HOTEL REGINA PALACE SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCAFA,
rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE ZANGHI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 5006/7/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 27/05/2015;

Data pubblicazione: 22/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
N APOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e dato atto che parte ricorrente ha
depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 5006/7/2015, depositata il 27 maggio 2015, la CTR
della Campania accolse l’appello proposto dalla società Hotel Regina
Palace S.r.l. nei confronti del Comune di Ischia avverso la decisione di
della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla
società nei confronti dell’ente locale avverso avviso di accertamento
per TARSU relativa all’anno 2010.
Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Ischia ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, nel quale
confluiscono diversi ordini di censure.
La società resiste con controricorso.
Con l’unico motivo il ricorrente ente locale denuncia «error in iudicando Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della 1. n. 212/2000, degli artt.
70, 71 e 72 del d. lgs. n. 507/1993 e successive modifiche, nonché
dell’art. 2948 codice civile (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.). Violazione dell’art. 360 n. 5, c.p.c. per insufficiente motivazione
della sentenza», lamentando essenzialmente che l’effettuazione del
sopralluogo da parte dei tecnici del Comune, comprovato da scheda di
Ric. 2016 n. 01127 sez. MT – ud. 19-10-2017
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

rilevazione allegata agli atti del giudizio di merito, sarebbe stata
erroneamente disconosciuta dalla decisione impugnata, che da tale
elemento ha fatto scaturire l’illegittimità dell’accertamento impugnato.
Il motivo deve ritenersi inammissibile, convergendo in esso plurime
censure per errores in iudicando e per insufficienza motivazionale.

(Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) chiarito che l’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., nella sua nuova formulazione, applicabile, ratione temporis, al
presente giudizio, non consente più alla Corte il sindacato in punto
d’insufficienza motivazionale della decisione impugnata.
Né il tentativo, operato dalla ricorrente in memoria, di rapportare la
censura all’omesso esame circa fatto storico decisivo per il giudizio
oggetto di discussione tra le parti, coglie nel segno, sia perché alla
memoria, che assolve alla sola funzione d’illustrazione delle difese già
svolte, non può essere attribuito il compito di apportare integrazioni
all’originario ricorso, sia perché è evidente, come, nell’impostazione
dello stesso ricorso del Comune, all’effettuazione o meno del
sopralluogo non può essere attribuito alcun rilievo decisivo.
Viceversa le censure riguardanti pretese plurime violazioni di norme di
diritto debbono ritenersi inammissibili per carenza di autosufficienza,
risolvendosi in un’elencazione di norme, talune delle quali, come l’art.
2948 c.c., palesemente estranee al thema decidendum, senza che sia
neppure sommariamente indicato il fondamento della pretesa
impositiva, che solo indirettamente è dato ricavare, quanto alla
maggiore superficie imponibile accertata, rispetto alla dichiarazione
della contribuente, dalla contestazione afferente al sopralluogo, e senza
che esse siano correlate alla decisione impugnata al fine di evidenziarne
la violazione o falsa applicazione delle norme medesime (sulle modalità
del vizio di violazione di norme di diritto cfr., tra le molte, Cass. sez. 6Ric. 2016 n. 01127 sez. MT – ud. 19-10-2017
-3-

Quest’ultima è inammissibile, avendo le Sezioni Unite di questa Corte

5, ord. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007, n. 828).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed
agli oneri accessori, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte – del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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