Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1475 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29897/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4569/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 17/04/2015, depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di S.L. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4569/49/2015, depositata in data 14/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente l’attività di medico di Medicina generale convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 2006 al 2010 – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere solo in parte il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo il contribuente decaduto dal diritto al rimborso in relazione ai versamenti effettuati sino al 14/11/1996, per superamento del termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, hanno sostenuto, quanto al rimborso dell’IRAP versata per gli altri anni, che il professionista, medico generico, convenzionato con il SSN, si era avvalso di beni strumentali “di modesta entità” e delle prestazioni “di un lavoratore dipendente”, il cui “supporto non pare incidere sostanzialmente sul presupposto della autonoma organizzazione voluto dalla norma in esame”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, avendo i giudici della C.T.R. trascurato di dare rilievo ai cosi per lavoro dipendente. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., avendo i giudici d’appello ritenuto) insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, non verificando in concreto le mansioni svolte dal dipendente, sulla base degli eventuali elementi probatori offerti dal contribuente, sul quale incombe il relativo onere probatorio.

2. Le due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono fondate.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenta di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza a organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, la ricorrente incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente. La decisione della C.T.R. non è pienamente conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, in quanto viene affermata, in ogni caso, la irrilevanza delle spese per lavoro dipendente, in funzione dell’attività professionale del medico generico convenzionato con il SSN, senza valutare se effettivamente, nella specie, si fosse nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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