Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14749 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10305/2011 proposto da:

P.R., (OMISSIS), P.A. (OMISSIS), QUALE EREDE

LEGITTIMO DI PI.AN., P.I. (OMISSIS), p.a.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato BRUNO BUONFRATE;

– ricorrenti –

contro

B.D., (OMISSIS), B.P. (OMISSIS),

B.M.M. (OMISSIS), QUALI EREDI DI B.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI PUGLISI, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO

DINOI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 229/2010 della CORTE D’APPELLO LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione del 21 maggio 2003, Pi.An., P.R., P.A. e P.J. convenivano B.N. dinanzi al Tribunale di Taranto, onde sentire dichiarare il loro esclusivo diritto al sepolcro nell’edicola funeraria di famiglia, fondata dal comune dante causa P.A., con conseguente condanna al rilascio dei loculi illegittimamente detenuti.

Si costituiva B.N. eccependo che i due loculi, in cui erano stati tumulati i suoi figli C. e An., erano stati a lui espressamente concessi da P.A., mediante nulla osta posto in calce all’istanza presentata nel settembre del 1976 al Sindaco di Taranto e da questi accolta.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata il 10 luglio 2006, condannava il B. al rilascio dei loculi occupati, qualificando il rapporto intercorso come comodato senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c..

2. – Avverso la suddetta sentenza proponeva appello B.N.. Resistevano i P.. Con comparsa del 17 aprile 2007 si costituivano B.D., B.P. e B.M.M., quali eredi di B.N., nelle more deceduto.

Con sentenza depositata in data 28 ottobre 2010, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da Pi.An., P.R.; P.A. e P.J., compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

I Giudici ritenevano quanto segue.

Ai sensi del D.P.R. n. 285 del 1990, art. 93, è consentita al fondatore concessionario del manufatto destinato a tomba gentilizia ovvero alla sepoltura propria e dei propri familiari, il diritto di fare tumulare anche estranei nella tomba di famiglia, mentre i suoi discendenti hanno un diritto alla sepoltura che è indisponibile verso gli estranei; secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di sepolcro, il concessionario ha un diritto di natura reale che, essendo disponibile, può essere trasferito a terzi.

Nelle specie, il concessionario dell’edicola funeraria, P.A., concesse nel settembre 1976 il nulla osta alla tumulazione nell’ edicola funeraria dei due figli di B.N.: pertanto, era da escludere che tale diritto fosse fondato su un contratto di comodato senza determinazione di tempo.

3. – Per la cassazione della sentenza della corte d’appello hanno proposto impugnazione P.A., quale erede legittimo di Pi.An., P.R., P.A., e P.I. sulla base di due motivi illustrati da memoria. B.D., B.P. e B.M.M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va disattesa la eccezione inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti.

Dalla produzione depositata con il ricorso, deve rilevarsi la legittimazione attiva di P.A.: dal certificato di morte è emerso che Pi.An. è deceduto il (OMISSIS) e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da P.A. questi è risultato figlio naturale ed erede di Pi.An.: tale documentazione non è stata specificamente contestata dai resistenti che si sono limitati a denunciare il difetto dello “ius postulandi” sul rilievo (smentito dalla citata documentazione) che il ricorso era stato proposto da P.A., quale erede legittimo del fu Pi.An., quando Pi.An. era tuttora in vita e che il “de cuius sarebbe P.A., effettivamente deceduto: come si è detto, P.A. è risultato persona diversa da da P.A. e Pi.An. era deceduto.

Qui è appena il caso di ricordare come colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima; se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, deve essere tuttavia valutato, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà venga fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta S.U. 12065/2014). Nella specie, come si è detto, non sono state minimanente contestate le risultanze documentali menzionate pure in calce al ricorso fra i documenti prodotti.

2.1.- Il primo motivo censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., artt. 2702 e 2703 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Secondo i ricorrenti, la Corte d appello avrebbe dovuto rilevare che gli attori in primo grado, a fronte della produzione in copia fotostatica del nulla osta alla tumulazione dei figli del convenuto, avevano disconosciuto in prima udienza tanto la conformità della copia all’originale quanto la sottoscrizione del de cuius ai sensi ex art. 214 c.p.c.. Prodotta all’udienza del 30.01.2004, da parte convenuta, la copia autentica della suddetta documentazione, gli attori avevano reiterato l’eccezione di disconoscimento della sottoscrizione. Al riguardo deducono che la mancata richiesta di verificazione della scrittura ne avrebbe determinato, al sensi ex art. 216 c.p.c., l’inutilizzabilità in giudizio. I ricorrenti eccepiscono, inoltre, che la corte avrebbe al contrario ritenuto, aprioristicamente, incontestato il rilascio nel 1976, da parte del concessionario, del nullaosta alla tumulazione dei due figli di B.N. nella edicola funeraria da lui fondata 2.2. Il motivo è infondato.

In primo luogo, la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia ovvero il disconoscimento del documento non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. 03/04/2014, n. 7775).

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato di avere formulato specifica contestazione della autenticità del documento, si sono limitati a riportarsi “alle eccezioni già spiegate”, per cui la contestazione non risulta idonea a integrare gli estremi del disconoscimento.

Non si ravvisa, inoltre, un vizio di motivazione in ordine alla generica contestazione fornita dai ricorrenti in relazione al rilascio del nullaosta alla tumulazione da parte del concessionario.

3.1 – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di appello, anche nel caso di ritenuta prova dell’autorizzazione del concessionario alla tumulazione, avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità della stessa a fronte della normativa in vigore e negare lo “ius sepulcri” in favore del convenuto, stante la mancanza di vincoli di sangue col fondatore stesso. La normativa applicabile non sarebbe la L. n. 1990 del 1985, ma il D.P.R. n. 803 del 1975, vigente all’epoca del nulla osta, risalente al settembre 1976. In particolare, sì osserva che, a differenza della precedente normativa (R.D. n. 1880 del 1942), che espressamente prevedeva la possibilità di trasferimento del diritto di sepolcro a titolo oneroso o gratuito a favore di terzi, il D.P.R. n. 803 del 1975, art. 94, negava tale possibilità. La Corte d’appello, in ogni caso, anche nell’ipotesi di ritenuta possibilità di cedere a terzi lo “ius sepulcri” avrebbe comunque errato nel negare la sussistenza di un contratto in comodato precario, in violazione dell’art. 1810 c.c., a fronte di una concessione a titolo perpetuo rilasciata dal de cujus, P.A., per la tumulazione dei due figli di B.N., non risultando la stessa subordinata ad alcun limite.

3.2. Il motivo è fondato.

Occorre qui chiarire che lo “ius sepulchri”, cioè il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati “iure sanguinis” al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell’atto di concessione comunale (Cass. 1789/07). Ed invero, nel sepolcro ereditario lo “ius sepulchri” si trasmette nei modi ordinari, per atto “inter vivos” o “mortis causa”, come qualsiasi altro diritto, dall’originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare – tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio – lo “ius sepulchri” è attribuito, in base alla volontà del fondatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo “iure proprio” sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, “iure sanguinis” e non “iure successionis”, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o “mortis causa”, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l’ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione “mortis causa (Cass. 7000/12).

Pertanto, nel caso di sepolcro familiare, la titolarita dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto. Infatti, la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la “famiglia” ai fini della titolarità di tale diritto. Polche, come si è detto, la titolarità dello jus sepulcri in ordine ad una tomba gentilizia, quale diritto primario di essere seppellito o di collocare le salme in un sepolcro familiare, determina una comunione indivisibile in virtù del mero rapporto consanguineo (Cass. 532/1979), il diritto non è più disponibile neppure da parte del fondatore, una volta costituito con l’atto di fondazione il diritto a favore dei familiari.

Nella specie, la sentenza ha dato erroneamente rilevanza al nulla osta alla tumulazione nell’edicola funeraria che il concessionario – fondatore aveva dato nel 1976, quando si era già costituita la comunione da parte dei familiari per cui non sarebbe stato possibile la costituzione di diritti a favore dei terzi estranei.

La sentenza va cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Lecce

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA