Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14749 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici,, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.N., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 156/01/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Potenza, Sezione n. 01, in data 9.10.2006, depositata il

06.11.2006.dita la relazione della causa svolta nella Camera di

consiglio dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 30404/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 156/01/2006, pronunziata dalla CTR di Potenza Sezione n. 01 il 09-10-2006 e DEPOSITATA il 06 novembre 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento IRPEF dell’anno 1996, censura l’impugnata decisione, sia per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 58, 32 e 61, sia pure per insufficiente ed illogica motivazione su fatto controverso e decisivo.

2 – L’intimato non ha svolto, in questa sede, difese.

3 – I due mezzi vanno esaminati, sia alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 13916/2006 e n. 24664/2007 – secondo cui il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la cui interpretazione va effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, e la relativa prova, ove lo stesso si sia formato dopo il deposito del ricorso per cassazione, può anche essere fornita nel corso del giudizio di legittimità e fino all’udienza di discussione, e deve essere rilevata anche d’ufficio, ancor quando nel rispetto del principio del contraddittorio, sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale nel processo tributario, il giudice del gravame non può trascurare, ma deve apprezzare ai fini della formazione del suo convincimento, anche gli elementi di prova desumibili dai documenti che la parte abbia allegato al processo mediante produzione per la prima volta in sede d’impugnazione (Cass. n. 11863/2003, n. 7329/2003, n. 2027/2003), avuto riguardo alla specificai disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nel caso applicabile ratione temporis, (Cass. n. 19162/2003), che, ha fatto, espressamente, salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, senza alcun distinguo tra prove costituite; e costituende (Cass. n. 20086/2005), sia infine dello specifico onere, gravante nel caso sul contribuente, di provare il passaggio in giudicato della sentenza in esame (Cass. n. 22644/2004, n. 12770/2004, n. 460/1999), nonchè del connesso obbligo del giudice (Cass. n. 6337/2002, n. 9109/2002, n. 3421/2001), nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, di verificarne la rilevanza nell’ambito specifico della fattispecie tributaria in esame, stante i limiti di efficacia del giudicato penale nel processo tributario.

3 bis – La decisione impugnata, che ha ritenuto ammissibile in appello, la produzione della sentenza penale del Tribunale di Lagonegro, sembra, allora, non essersi attenuta ai principi desumibili dalle richiamate pronunce, in quanto ha omesso di accertare la sussistenza o meno dei presupposti di ammissibilità della produzione della sentenza – come giudicato – in appello ed ha, pure, omesso di indicare i concreti elementi fattuali – risultanti dalla sentenza penale – presi in considerazione nel percorso decisionale e le ragioni logiche e giuridiche del decisum, ignorando le circostanze – desumibili dalla stessa sentenza penale che le operazioni di conto corrente erano a ritenersi legittimamente effettuate e che le operazioni in considerazione in quella sede ammontavano complessivamente a circa trenta milioni, mentre l’evasione contestata ammontava a somma di gran lunga maggiore -, limitandosi ad argomentare genericamente che la stessa era riferibile sia in senso oggettivo, che soggettivo alle medesime operazioni bancarie poste a fondamento dell’avviso di rettifica.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, per detti motivi il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Basilicata la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, rinvia ad altra sezione della CTR della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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