Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14748 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14748 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 19938-2010 proposto da:
ANTOLINI ADA NTLDAA49D45G878K,

AURUNZO ROSSELLA

RNZRSL78H42L025G, BALIVA LIVIA BLVLVI54P63C426H,
BARDINI LORENA BRDLRN49C41B832H, BOCCACCI ADALBERTO
BCCDBR58T07A315W, BRONIC STEFANI6 BRNSFN64C71A488S,
CAMPANA ANDREA CMPNDR66R17A678P, CENTI DOMENICO
2014
417

CNTDNC60C11A345Y, CERRATTI GIOVANNI CRRGNN51A01C426I,
CERVONE IRMA CRVRMI51A56G438R, CHIARINI PIETRO
CHRPTR49M17L103I, CHILANTE CONCETTA CHLCCT55T69A345V,
CIALENTE ANTONELLA CLNNNL56D56A345U, CIPOLLONI
FRANCESCO

CPLFNC57D20A345B,

CIUFFINI

FULVIO

Data pubblicazione: 30/06/2014

J.

CFFELV59L16C278Y,

ENRICHETTA

COLANTONI

CLNNCH54M47L227W, COSCIA NICOLINO CSCNLN62D09B784I,
CUPINI DANIELA CPNDNL59M61A3450, D’ANTONIO MAURIZIO
DNTMRZ54H11A3451, DE FEO LORENZO DFELNZ56M07A345Z, DE
LUCA GIAMPIERO DLCGPR68P02F690G, DELL’ORSO LIDIO
DI

IACOVO

M

TIZIANA

DCVMTZ68S58G492C, DI MICHELE SEBASTIANO
DMCSST39D05G200R, DI NARDO DOMENICO DNRDNC6OLO4A345B,
DI PAOLO FRANCESCO DPLFNC57D02A345F, DI STEFANO PIETRO
DSTPTR56B24B358R, FANTONI LINO FNTLNI52P01C096U,
FELICETTI JOLE FLCJL074M62A462W, FELICETTI VINCENZO
FLCVCN72E31A462P, FERRANTE MADDALENA FRRMDL57S59H501Q,
FRANCHI NICOLA FRNNCL64M26Z120F, GENITTI GIULIANO
GNTGLN54A09A345Y, GIANCOLA GIULIANA GNCGLN56B66F205P,
GIANNERAMO AMBLETO GNNMLT53R10A345D, GRAZIANI MARIA
GRZMRA62M55I546M, GUELI RAFFAELLA GLURFL58A49H501U,
IAROSSI MARGHERITA RSSMGH51C59L173M, MANCINI DANIELA
MNCDNL56C58E958L, MATTU ANTONIETTA MTTNNT51A57F979M,
PARASCANDALO ALBERTO PRSLRT67H18A345X,PARISSE PAOLO
PRSPLA52T08A345T, PIETROSANTI CLAUDIO
PTRCLD63D10G951U, PIZZICA ENRICA PZZNRC62A05B294Z,
QUARTAROLI CLAUDIO QRTCLD54D13E724G, QUATELA GRAZIA
QTLGRZ57E71L328N, RANCITELLI MAURO RNCMRA61A14A345T,
RETICA SIMONETTA RTCSNT67H64A345L, SALUSTRI MARIA
CRISTINA SLSMCR66R48L025S, SALVI SILVERIO
SLVSVR54A21A345S, SCHETTINO GIUSEPPE SCHGPP59M03C129X,

DLLLDI50C27H772R,

TORELLI GIORGIO TRLGRG53A25A345H, TORTURO DANIELA
TRTDNL61E61L025H, ZETTI VALTER ZTTVTR53B041804N,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRENESTINA 230,
presso lo studio dell’avvocato PETROCCO MATILDE,
rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO LUCA,

– ricorrenti contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE & DEI TRASPORTI, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,
12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 22/07/2009 r.g.n. 166/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto.

giusta delega in atti;

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di L’Aquila, Quatela Grazia
e gli altri lavoratori pubblici indicati in epigrafe, già dipendenti del
Ministero dei Lavori pubblici e transitati alle dipendenze del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (accorpante il Mistero di
provenienza ed il Ministero dei Trasporti) chiedevano che l’indennità
di amministrazione in godimento fosse equiparata a quella percepita
dagli ex dipendenti del Ministero dei Trasporti, Direzione generale
della Motorizzazione civile.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai predetti, la
Corte d’appello di L’Aquila con sentenza del 22.07.09 rigettava
l’impugnazione. La Corte affermava che la contrattazione collettiva di
comparto non può prevedere un trattamento economico sperequato
per il personale appartenente alla stessa amministrazione che ricopre la
stessa qualifica. Tuttavia, nel caso di accorpamento di più unità di
amministrazione la perequazione dei trattamenti accessori (tra cui
rientra l’indennità di amministrazione) tra i dipendenti di ciascuna unità
può essere scansionata secondo momenti temporali successivi, tali da
assicurare la parità di trattamento finale. Nel caso concreto tale
omogeneizzazione era stata avviata dall’art. 9 del d.P.R. 26.03.01 n.
177, contenente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
Infrastrutture “con le modalità di cui all’art. 49 del d. lgs. 3.02.03 n. 29”
(ora art. 45 del d.lgs. 30.03.01 n. 165), per il quale il trattamento
economico e fondamentale ed accessorio è definito dai contratti
collettivi. Tale riallineamento poteva ritenersi realizzato con il ccnl del
biennio economico 2006-2007, il quale ha riconosciuto che a tutti i
dipendenti provenienti dal Ministero dei lavori pubblici è corrisposta
l’indennità di amministrazione nelle misure già previste per il personale
della ex Motorizzazione civile.
3.- Propongono ricorso per cassazione Quateola e gli altri
dipendenti; il Ministero delle si difende con controricorso.
Motivi della decisione
4.- I ricorrenti propongono due mezzi di impugnazione.
4.1.- Violazione dell’art. 45 del d.lgs. 30.03.01 n. 165 in relazione
agli artt. 1418 e 1419 c.c. e 97 Cost., contestandosi l’affermazione del
giudice di merito secondo cui una temporanea diversità di trattamenti
economici all’interno della medesima struttura può essere giustificata
se determinata da esigenze di riorganizzazione amministrativa e
creazione di nuove strutture. Gli artt. 33 e 22 dei contratti collettivi del
comparto Ministeri, rispettivamente degli anni 1998-2001 e 2002-2005,
perpetuarono infatti la disparità di trattamento in danno degli ex
3. Quatela Grazia ed altri c. Ministero Infrastrutture (r.g. 19938-10)

-1-

Svolgimento del processo

3. Quatela Grazia ed altri c. Ministero Infrastrutture (r.g. 19938-10)

-2-

dipendenti del Ministero dei Lavori pubblici, in quanto procurarono
solo un aumento degli importi in godimento, senza procedere ad una
vera parificazione, che fu raggiunta solo con il contratto successivo
(parte economica 2006-2007). Dette disposizioni contrattuali sono,
dunque, nulle ai sensi dell’art. 1418 c.c., in quanto si pongono in
contrasto con l’art. 45 del d.lgs. n. 165 — per il quale la contrattazione
collettiva deve garantire la parità di trattamento tra i dipendenti — e di
conseguenza con l’art. 9, c. 5, del d.P.R. 26.03.01 n. 177, il quale,
appunto, impone “la omogeneizzazione delle indennità di
amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai
Ministeri soppressi”.
Alla nullità della clausola contrattuale fa seguito la sostituzione
delle clausole nulle con le norme imperative e, quindi, con la
previsione dell’estensione in favore degli ex dipendenti del Ministero
dei lavori pubblici dei medesimi diritti spettanti al personale
proveniente dal Ministero dei Trasporti, Direzione generale della
Motorizzazione civile.
4.2.- Carenza di motivazione, in quanto esisterebbe contrasto di
motivazione tra la solenne affermazione contenuta nella prima parte
della motivazione, che non è giustificata disparità di trattamento tra i
dipendenti della stessa amministrazione ed il rigetto della domanda.
5.- L’art. 9 del d.P.R. 26.03.01 n. 177, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
fissare la dotazione organica del nuovo Ministero — istituito ai sensi
dell’art. 2 del d.lgs. 30.07.99 n. 300 — prevede che la stessa sia costituita
(tra l’altro) dalla sommatoria della dotazione del soppresso Ministero
dei trasporti e della navigazione e di quella del soppresso Ministero dei
lavori pubblici. Il c. 5 dello stesso articolo prevede che con le modalità
di cui al d.lgs. 3.02.93 n. 29, art. 45 (ovvero con lo strumento della
contrattazione collettiva) “è avviata la omogeneizzazione delle
indennità di amministrazione corrisposte al personale confluito nel
Ministero dai Ministeri soppressi”.
Il richiamo da ultimo menzionato ed il tenore della disposizione
(“… è avviata l’omogeneizzazione …”) imponeva, dunque, che la
perequazione dell’indennità fosse demandata alla contrattazione
collettiva, con ampia possibilità di apprezzamento e senza alcun
vincolo o prescrizione circa i tempi e i modi dell’operazione,
nell’ambito del più generale piano interessante l’intero comparto dei
Ministeri. L’art. 33 del cali 1998-2001 e l’art. 22 del ccn1 2002-2005
“allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni
complessivamente spettanti al personale del comparto”, prevedevano,
infatti, solo progressivi adeguamenti degli importi dell’indennità di
amministrazione rispettivamente in godimento.

,f az1

3. Quatela Grazia ed altri c. Ministero Infrastrutture (r.g. 19938-10)

-3-

In particolare, le parti collettive, nel procedere a tale
omogeneizzazione, non potevano prescindere dalle risorse
economiche rese in concreto disponibili dal bilancio pubblico; ed
infatti all’atto della stipula nel cali 2002 — 2005 adottarono una
dichiarazione congiunta del seguente tenore: “con riferimento all’art.
22, le parti affermano che la omogeneizzazione dell’indennità di
amministrazione percepita dai dipendenti in servizio nei Ministeri
accorpati ai sensi del d.lgs. 30.07.99 n. 300, non assume carattere
negoziale essendo connessa con il riassetto delle Pubbliche
Amministrazioni interessate. Le relative risorse, pertanto, devono
essere oggetto di preciso finanziamento di legge non potendo il
contratto collettivo provvedere al raggiungimento di tale obiettivo con
le risorse derivanti dall’applicazione dell’Accordo sul costo del lavoro
23.07.93. Tuttavia le parti, nell’ambito delle limitate risorse contrattuali
disponibili, si sono fatte carico di portare avanti il processo di
riallineamento retributivo perseguito sin dal cali 16.5.95, attraverso un
meccanismo di perequazione dei valori dell’indennità stessa”
(dichiarazione n. 5).
Il confronto delle disposizioni legislative e di quelle dei contratti
collettivi consente dunque di escludere il contrasto fra il precetto
dell’art. 9 del d.P.R. n. 177 (che, ha delegato alle parti collettive solo la
progressiva perequazione dei trattamenti economici e non l’immediata
equiparazione degli stessi) e le norme contrattuali sottoscritte in data
successiva all’approvazione del regolamento.
6.- La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che
il principio espresso dall’art. 45, c. 2, del d.lgs. 30.03.01 n. 165 — in base
al quale le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri
dipendenti parità di trattamento contrattuale — opera nell’ambito del
sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva,
vietando trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a
quelli ivi previsti, ma non costituisce parametro per giudicare delle
eventuali differenziazioni operate in quella sede, così da non vietare
ogni trattamento differenziato nei confronti di singole categorie di
lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni
normative. Rimangono in ogni caso estranee al sindacato del giudice le
scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, le quali, essendosi
perfezionate in contraddittorio, escludono che al soggetto in posizione
subalterna sia mancata la possibilità di far valere ragioni contro scelte
arbitrarie del soggetto in posizione preminente (cfr. S.u. 23.04.08 n.
10454, nonché tra le molte, Cass. 13.01.14 n. 479, 30.09.13 n. 22375 e
28.03.12 n. 4962).
7.- I trattamenti differenziati non assumono carattere
ingiustificato e discriminatorio quando il mantenimento momentaneo
di posizioni retributive differenziate trova fondamento nel processo di

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 (tremila) per compensi,
oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il TThIente

riorganizzazione amministrativa, di modo che nella fattispecie concreta
gli agenti contrattuali nell’affrontare il problema della misura
dell’indennità di amministrazione nell’ambito del nuovo Ministero
hanno fatto un corretto uso delle loro prerogative negoziali.
Può, dunque, concludersi che la perdurante previsione di misure
differenziate dell’indennità di amministrazione, a seconda dei diversi
comparii ministeriali di provenienza del personale interessato, non può
considerarsi discriminatoria, con riferimento al principio di pari
trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che non esclude
la possibilità che la contrattazione collettiva dia rilievo anche alle
pregresse vicende dei rapporti di lavoro, né illegittima per violazione
dell’art. 9, c. 5, del d.P.R. n. 177 del 2001, che ha rimesso alla
contrattazione l’omogeneizzazione delle indennità corrisposte al
menzionato personale confluito.
8.- I due motivi proposti dai ricorrenti odierni sono dunque
infondati. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti
alle spese del presente giudizio di legittimità nella misura indicata in
dispositivo.

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