Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14748 del 19/07/2016
Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6480/2015 proposto da:
D.K.J.V., (OMISSIS), K.P.J. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
dell’avvocato ROCCO BIANCO, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale del 4.5.2016;
– ricorrenti –
contro
S.J.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.
MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO ANTICHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2078/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che D.K.J.V. e K.P.J. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2078/2014, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha rigettato il gravame da essi proposto contro l’ordinanza ex art. 702 c.p.c., con la quale il Tribunale di Grosseto, su istanza di R.S.J., li aveva condannati, nella loro qualità di amministratori fiduciari ed esecutori testamentari di S.J., a rendere conto della gestione del compendio ereditario e fissato, ex art. 614 c.p.c., in Euro 100,00 al giorno la somma dovuta alla ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’adempimento;
rilevato che successivamente è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dai ricorrenti, oltre che dal loro difensore, con contestuale accettazione della rinuncia da parte del difensore della controricorrente;
ritenuto che, pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, e che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia prestata dalla resistente, non va emessa alcuna statuizione in ordine alle spese;
osservato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016