Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14748 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6480/2015 proposto da:

D.K.J.V., (OMISSIS), K.P.J. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio

dell’avvocato ROCCO BIANCO, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale del 4.5.2016;

– ricorrenti –

contro

S.J.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO ANTICHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2078/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che D.K.J.V. e K.P.J. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2078/2014, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha rigettato il gravame da essi proposto contro l’ordinanza ex art. 702 c.p.c., con la quale il Tribunale di Grosseto, su istanza di R.S.J., li aveva condannati, nella loro qualità di amministratori fiduciari ed esecutori testamentari di S.J., a rendere conto della gestione del compendio ereditario e fissato, ex art. 614 c.p.c., in Euro 100,00 al giorno la somma dovuta alla ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’adempimento;

rilevato che successivamente è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dai ricorrenti, oltre che dal loro difensore, con contestuale accettazione della rinuncia da parte del difensore della controricorrente;

ritenuto che, pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, e che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia prestata dalla resistente, non va emessa alcuna statuizione in ordine alle spese;

osservato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA