Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14748 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente
domiciliata;
– ricorrente –
contro
G.S., rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
controricorso, dall’Avv. BOER Paolo nel cui studio in Roma, Piazza
Cola di Rienzo, 69 è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 153/34/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma, Sezione n. 34, in data 27.03.2007, depositata il
03.04.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dr. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19221/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 153/34/2007, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 34 il 27.03.2007 e DEPOSITATA il 03 aprile 2007.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso sul TFR, censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 49 e 57, nonchè degli artt. 345 c.p.c..
2 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione.
3 – In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto tardivamente, dopo la scadenza del termine breve.
La sentenza impugnata in atti, come si evince dalla relata in calce, risulta essere stata notificata all’Agenzia delle Entrate in data 04 maggio 2007.
Il termine decadenziale, previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, maturava, dunque, il 03 luglio 2007.
Il ricorso per cassazione, invece, è stato consegnato all’UNEP della Corte d’Appello di Roma il 04 luglio 2 007 e notificato in pari data.
4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, per detti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile;
Considerato che le spese vanno poste a carico della ricorrente Agenzia e liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010