Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14747 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21374/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

N.R.;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 205/15/2014, depositata il 3 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 febbraio

2021 da Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (n. 176/3/12) che aveva accolto il ricorso proposto da N.R., quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., società dichiarata fallita (ma il curatore aveva espresso disinteresse ad impugnare), contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per l’anno 2008, per aver dedotto costi derivanti dalla commissione di reati. In particolare, il giudice d’appello evidenziava che solo in data 13 gennaio 2014, quindi tardivamente ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, in base al quale il deposito dei documenti deve essere eseguito almeno 20 giorni liberi prima dell’udienza, era stata depositata una informativa della Procura della Repubblica di Venezia dalla quale emergeva che il gip di Venezia aveva disposto il rinvio a giudizio di N.R.. Inoltre, aggiungeva la Commissione regionale, dalla documentazione prodotta non emergeva in alcun modo il titolo di reato per il quale era stato rinviato a giudizio il N.. L’indeducibilità dei costi, però, era collegata al compimento di fatti delittuosi connessi con l’attività imprenditoriale che li generava. La mancanza di elementi specifici in ordine al reato ascritto al N. impediva l’accoglimento dell’appello, essendo stato indicato nell’avviso di accertamento, sulla scorta delle risultanze dei rapporti dei carabinieri, che il reato era collegato allo smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, attività questa che avrebbe potuto costituire solo contravvenzione e non delitto. Pertanto, non emergeva la prova della indeducibilità dei costi dedotti dalla società.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resta intimato il contribuente, nonostante la regolare notifica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, era stata emessa il 14 maggio 2012 e depositata il 20 giugno 2012, ossia quando era già in vigore il nuovo testo della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, entrato in vigore il 29 aprile 2012, norma poi applicata dalla Commissione regionale. La Commissione provinciale aveva escluso la deducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’Iva non risultando provato che il giudice penale avesse accertato la sussistenza di fatti qualificabili come reato, a seguito di processo penale. L’Agenzia ha proposto appello rilevando che, per l’indeducibilità dei costi, non era necessaria la pronuncia del giudice penale, essendo sufficiente la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato. Il giudice d’appello, affrontando la questione se vi fosse o meno la prova del rinvio a giudizio per delitto non colposo del legale rappresentante della società, avrebbe dunque pronunciato in “ultra petizione”, occupandosi di un thema decidendi estraneo al giudizio.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione della L. n. 597 del 1993, art. 14, comma 4-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la controversia verteva sulla seguente questione: se l’indeducibilità dei costi dei beni o delle prestazioni (e della relativa Iva) direttamente utilizzati per commettere fatti di reato avesse o meno quale necessario presupposto l’accertamento, da parte del giudice penale, di una fattispecie di reato. La sentenza della Commissione regionale, laddove ha rigettato l’appello formulato dall’Ufficio, ha violato e falsamente applicato tale normativa.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1997, art. 14, comma 4-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” in quanto, il giudice d’appello, pur affermando che per l’indeducibilità dei costi da reato occorre l’esercizio di azione penale, da parte del Pubblico Ministero, per delitti non colposi, ha rigettato poi l’appello, non risultando il titolo del reato per il quale era stato disposto il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società, N.R.. Il giudice d’appello, però, ha errato sul punto, in quanto l’esercizio dell’azione penale diverge dal decreto che dispone il giudizio. L’esercizio dell’azione penale, infatti, si manifesta nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti simili, come la richiesta di giudizio immediato. Pertanto, la Commissione regionale, lamentando la mancanza di prova del titolo del reato per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio, si sofferma sulla carenza di prova su un fatto irrilevante per il giudizio.

4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, della L. n. 597 del 1993, art. 14, e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il giudice d’appello ha ritenuto implicitamente, ma chiaramente, avendo fatto riferimento ad azione penale esercitata sulla base delle ipotesi formulate nelle indagini preliminari, che vi sia stato il rinvio a giudizio per i reati contestati all’imputato; ha ritenuto però che dall’avviso di accertamento e dagli atti di causa non risultasse il titolo dei reati oggetto dell’indagine preliminare. Tuttavia, nell’avviso di accertamento si dava atto che l’indagine preliminare riguardava il delitto di cui all’art. 416 c.p., la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, ed il delitto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260. La stessa controparte, del resto, nel suo ricorso di primo grado aveva ammesso che la contestazione atteneva al compimento di “un’attività delittuosa nel trattamento (gestione dei rifiuti), riconducibile ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260”. Pertanto, era pacifico fra le parti che l’indagine preliminare riguardava anche il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, che era punito a titolo di dolo.

4.1. Il ricorso è inammissibile.

4.2. Invero, quanto alla possibilità per la società di dedurre i costi o di detrarre l’Iva, deve valutarsi l’applicazione della L. n. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012.

4.3. In relazione, alla deducibilità dei costi da attività illecita, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 8, ha inserito la L. n. 537 del 1993, il comma 4 bis, dopo il comma 4, in base al quale “nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,…. non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”. Pertanto, con la L. n. 289 del 2002 si è prevista la non deducibilità di costi o spese riconducibili a “reati”.

4.4. Il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, sostituendo la L. n. 537 del 1993, comma 4 bis, ha, invece reso possibile, a determinate condizioni, la deducibilità di costi collegati a reati, con esclusione però dei costi e delle spese “direttamente utilizzati” per il compimento di attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale. In particolare, la L. n. 537 del 1993, il nuovo art. 14, comma 4-bis, dopo il D.L. n. 16 del 2012, prevede che “nella determinazione dei redditi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, art. 6, comma 1, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.c., ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cit. codice, fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 c.p.. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.c., ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cit. codice, fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 c.p.c., compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”.

Il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, si prevede che “ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese e/o altri componenti negativi”.

Sul punto, per questa Corte, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l’onere di provare la fittizietà di “componenti positivi” che, ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ove direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (Cass., 20 novembre 2013, n. 25967; Cass., sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33915).

Il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3, poi, detta la disciplina transitoria, con effetto retroattivo delle norme se più favorevoli al contribuente (“le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4 bis, previgente non si siano resi definitivi”), con rilievo anche d’ufficio da parte del giudice (Cass., 661/2014; Cass., 26461/2014; Cass., 19617/2018).

4.5. Pertanto, l’indeducibilità sostanziale dei costi opera solo per i costi inerenti l’acquisto di beni e servizi direttamente utilizzati per la commissione di delitti non colposi; sicchè non è sufficiente per escludere la deducibilità dei costi che gli stessi afferiscano genericamente alla commissione del reato doloso, ma è necessario che siano stati sopportati per acquisire beni direttamente utilizzati per la commissione di reati dolosi.

Il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, non concerne i costi relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti (Cass., sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33915), mentre trova applicazione per i costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti, in quanto in tale seconda ipotesi il costo riportato in fattura è effettivo e, di regola, non è utilizzato per la commissione di alcun reato (Cass., sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34727).

Si è, quindi, chiarito che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. in L. n. 44 del 2012), che opera, in ragione della stessa Disp., comma 3, quale “jus superveniens” con efficacia retroattiva “in bonam partem”, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una “frode carosello”), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (Cass., 6-5, 6 luglio 2018, n. 17788).

4.6. La disciplina dell’art. 8, però, non riguarda la disciplina Iva, sicchè con riferimento alle fatture passive soggettivamente inesistenti, permane la indetraibilità di tale imposta ove il contribuente, dopo che l’Amministrazione ha offerto la prova che lo stesso “sapeva” dell’accordo simulatorio o “avrebbe dovuto saperlo”, utilizzando la comune diligenza, non dimostri la sua buona fede e quindi l’estraneità alla frode nel cui ambito tali fatture siano state emesse oltre alle condotte adottate per verificare l’effettiva attività svolta dalla ditte fornitrici (Cass., sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34727, paragrafo 5.5.; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32589).

4.7. Pertanto, per questa Corte, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1 (conv. in L. n. 44 del 2012), poichè nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall’effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., n. 24426/2013; Cass. n. 13803/2014; Cass. n. 10167/2012; Cass. n. 12503/2013; Cass. n. 25249/2016; Cass. n. 16528/2018). Ne consegue, dunque, che ai soggetti coinvolti nelle frodi carosello non è più contestabile, in relazione alla novella, ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti (Cass., n. 27566/2018).

4.8. Per questa Corte, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell’Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione I’IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere (in tal senso anche Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, causa C-277/14 PPUK; anche 15 luglio 2015, causa C-159/14 Koela-N; 15 luglio 2015, causa C-123/14 Itales; 13 febbraio 2014, in causa C-18/13 Maks Pen Eood; 21 giugno 2012, in causa C-80/11 e C-142/11, Mahageben et David;), con l’uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un’evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (nella specie di leasing immobiliare), il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873).

Pertanto, in tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava si contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., 24 agosto 2018, n. 21104; Cass., 14 marzo 2018, n. 6291; Cass., 28 marzo 2018, n. 7613).

L’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l’inidoneità operativa del cedente, ma deve dimostrare altresì che il cessionario quantomeno fosse in grado di percepire (“avrebbe dovuto”) tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore (Cass., 6864/201b). Più in generale l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare (in base ad elementi oggettivi, anche presuntivi; Cass., n. 155044 e n. 20059 del 2014) che il cessionario o committente si trovasse di fronte a circostanze indizianti dell’esistenza di irregolarità nell’operazione.

4.9. Per questa Corte, poi, in tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) – e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistente di tipo triangolare), detto onere può esaurirsi, attesa l’immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale, mentre in quelle più complesse di “frode carosello” (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”) occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426; in tema di frodi carosello vedi Cass., 26464/2018, che richiama Cass., 9721/2018 e Cass., 9851/2018).

5. Nella specie, il giudice d’appello ha rigettato il gravame proposto dall’Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente, quale socio e liquidatore della (OMISSIS) s.r.l., ritenendo deducibili i costi relativi all’attività societaria. In particolare, ha ritenuto che l’Agenzia non avesse fornito la prova della richiesta di rinvio giudizio di N.R. da parte della Procura della Repubblica di Venezia. Si legge, infatti, in motivazione che “il deposito del documento appare tardivamente eseguito poichè ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, il deposito deve essere eseguito almeno 20 giorni liberi prima dell’udienza”. Invero, l’Agenzia aveva depositato il 18 gennaio 2014 una “informativa proveniente dalla procura della Repubblica di Venezia che comunicava che il gip di Venezia aveva disposto il rinvio a giudizio di N.R.”.

Pertanto, appare evidente che la motivazione del giudice d’appello si incentri essenzialmente sulla mancata dimostrazione da parte dell’Agenzia delle entrate della richiesta di rinvio a giudizio di N.R. da parte della Procura della Repubblica di Venezia. Tale considerazione costituisce una chiara e precisa ratio decidendi, posta a fondamento della decisione.

Subito dopo, la Commissione regionale aggiunge che, anche volendo considerare come tempestivo quel documento prodotto tardivamente, dagli atti non emergeva la contestazione nei confronti del liquidatore della società di un reato doloso e, soprattutto, che i costi sostenuti fossero stati direttamente utilizzati per la Commissione dei reati contestati.

Infatti, precisa il giudice d’appello che “ma ciò che più rileva è il fatto che dalla documentazione prodotta non emerge in alcun modo il titolo di reato per il quale è stato rinviato a giudizio il N.”.

Si chiarisce, infatti, in motivazione che l’azione penale, per impedire la deducibilità dei costi, deve essere esercitata in relazione al compimento di fatti delittuosi connessi con l’attività imprenditoriale che genera i costi. Dall’avviso di accertamento, che dava conto delle risultanze dei rapporti dei carabinieri, risultava soltanto che il fatto ascritto al N. era collegato allo smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, ma tale attività avrebbe potuto costituire una mera contravvenzione non un delitto.

Si tratta, dunque, di considerazioni ultronee, che il giudice di appello ha aggiunto alla parte della motivazione centrale e cruciale, costituita dalla mancata tempestiva produzione da parte dell’Agenzia delle entrate, nel termine di 20 giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, della informativa proveniente dalla Procura della Repubblica di Venezia, con cui si comunicava che il Gip di Venezia aveva disposto il rinvio a giudizio di N.R..

L’Agenzia delle entrate, nel ricorso per cassazione, non censura mai specificamente tale ratio decidendi della motivazione della sentenza del giudice d’appello. Anzi, a pagina sette del ricorso si afferma che “la CTR dopo talune chiacchiere inconcludenti su pretesa tardività di depositi effettuati dall’Ufficio (non traendo essa conseguenze dalla pretesa tardività) e dopo aver dato atto che la società (OMISSIS) è stata cancellata, nota che proprio per effetto della normativa citata dall’Ufficio l’indeducibilità dei costi è condizionata dall’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. per fatti integranti delitto non colposo”. Pertanto, l’Agenzia delle entrate non ha in alcun modo concentrato la propria volontà impugnatoria sull’accertamento di fatto, compiuto dal giudice d’appello; in relazione al tardivo deposito in appello della necessaria documentazione per dimostrare l’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica. Questo era l’unico documento del processo da cui emergeva la presentazione da parte del P.M. della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., e del decreto del Gip che aveva disposto il rinvio a giudizio ex art. 424 c.p.p..

Nè, può ritenersi che il giudice d’appello, proseguendo nella motivazione delle decisione, dopo aver acclarato la tardività della produzione del documento, abbia in qualche misura “implicitamente” ammesso che vi fosse stato il rinvio a giudizio del N. (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione “La CTR…nota (per implicito) che può ritenersi esercitata l’azione penale per i fatti oggetto di indagine preliminare ma che non si può sapere quale sia il titolo del reato per il quale vi è stato rinvio a giudizio posto che dall’accertamento non risulta altro che si procedeva per smaltimento di rifiuti senza autorizzazione”; cfr. pagina 12 del ricorso per cassazione “La CTR… ritiene (implicitamente, ma chiaramente: essa fa riferimento ad azione penale esercitata sulla base delle ipotesi formulate nelle indagini preliminari…) che vi sia stato rinvio a giudizio per i reati per i quali è stata svolta l’indagine preliminare”).

6. Invero, la Commissione regionale si sofferma, in via preliminare, proprio sulla tardività della produzione del documento, costituito dalle informative della Procura della Repubblica di Venezia, che comunicava che il Gip di Venezia aveva disposto il rinvio a giudizio di N.R.. Il resto della motivazione, dunque, è ultroneo ed irrilevante.

7. In assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

8. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550; Cass., n. 889/2017).

P.Q.M.

dichiara inammissibile ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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