Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14747 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1723/2012 proposto da:

S.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

S.Y.U., R.M.R., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza non definitiva n. 1227/2010 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato LUCA VIANELLO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva n. 739/1993, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 993/1997, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava ammissibile l’azione di riduzione per lesione di legittima proposta da S.Y.U. nei confronti dei coeredi, relativamente all’eredita’ materna, nonche’ l’azione di riduzione alla quota di legittima proposta da S.F. nei confronti di S.Y.U., relativamente all’eredita’ materna; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di B.E., S.O.G. e S.R.F.; dichiarava che la cessazione del rapporto locatizio relativo all’appartamento di via (OMISSIS) intercorso tra Bandita di Bettolle s.r.l. e S.Y. si era verificata in data 31-12-1986.

Con separata ordinanza in pari data, la Corte di Appello disponeva per il prosieguo del giudizio in ordine alle contrapposte domande di riduzione per lesione di legittima.

Assunta la causa in decisione, la Corte disponeva con ordinanza la separazione del giudizio riunito proposto dalla Bandita di Bettolle s.r.l. nei confronti di S.Y., relativamente alle cause di convalida di sfratto per finita locazione dell’immobile in (OMISSIS), dalle cause riunite introdotte da S.Y., rilevando che i profili di connessione oggettiva che avevano fondato la riunione erano venuti meno per il giudicato formatosi relativamente alla successione di S.O., da cui era risultato provenire l’immobile stesso. Con sentenza in pari data la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dava atto del carattere definitivo della sentenza n. 739/1993 della stessa Corte limitatamente alla causa separata; dava altresi’ atto che con l’accertamento della cessazione alla data del 31-12-1986 del rapporto locatizio relativo all’appartamento di (OMISSIS) intercorso tra la societa’ Bandita di Bettolle e il conduttore S.Y., di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 535/1991, la Corte aveva respinto l’impugnazione principale sul punto proposta da S.Y. e accolto l’appello incidentale proposto dalla societa’ Bandita di Bettolle; condannava il conduttore al rilascio dell’immobile.

Con altra ordinanza in pari data, la Corte di Appello dava atto che il giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 739/1993, non definitiva in parte qua, quanto alla successione di S.O., concerneva la definizione di ogni rapporto per effetto della divisione con rinuncia alla collazione di cui alla scrittura privata in data 6-7-1979, esaustiva riguardo ad ogni cespite anche mobiliare, intervenuta tra i fratelli S.F., L. e Y., nonche’ la reiezione delle domande attoree di accertamento della consistenza dell’asse, di divisione giudiziale, di collazione, di rendiconto dell’amministrazione svolta dal convenuto S.F., di riduzione e di nullita’ di alcune disposizioni contenute nel testamento del de cuius; che, quanto alla successione di P.R.P., l’incontrovertibilita’ del giudicato atteneva alla reiezione della domanda attorea di collazione delle donazioni e di nullita’ dei prelegati; che, pertanto, residuavano alla cognizione del Collegio l’azione di riduzione relativa all’eredita’ materna, proposta da S.Y., e l’azione riconvenzionale proposta da S.F., volta all’accertamento del diritto del fratello Y. alla sua quota di legittima in ordine alla successione materna, con condanna del fratello stesso alla restituzione dell’eccedenza. La Corte territoriale, pertanto, disponeva un supplemento di indagini tecniche in relazione alla proposta azione di riduzione.

Con sentenza non definitiva in data 25-11-2010 la Corte di Appello di Genova dichiarava che S.Y. aveva subito la lesione della sua quota di legittima nella misura di Euro 201.700,00, e che aveva diritto di essere reintegrato; per l’effetto, nel rilevare che l’unica forma possibile di reintegra era l’attribuzione del controvalore in denaro dei beni immobiliari (Tenute Caselle Basse e Bandita Prima) oggetto delle donazioni da ridurre, condannava S.F. al pagamento in favore di S.Y. della somma di Euro 674.207,00; dichiarava S.F. tenuto al rendimento del conto in relazione all’amministrazione dei beni costituenti la Tenuta Caselle Basse e di quelli costituenti la Tenuta Bandita Prima; provvedeva con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, rinviando al definitivo la pronuncia sulle spese.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.F., sulla base di cinque motivi.

Gli intimati S.Y.U., R.M.R. e R.G., gli ultimi due quali eredi di S.L., non hanno svolto attivita’ difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e artt. 324 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c., nonche’ il difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo. Deduce che la Corte di Appello, nell’affermare che nella ricostruzione dell’asse di P.R.P., relativamente al donatum, dovevano essere inclusi “i beni provenienti dalla madre anche attraverso le anstalten, Arosa e Sonne”, non ha tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 739/1993 in ordine alla mancata dimostrazione da parte del soggetto onerato S.Y. di liberalita’ materne in favore di S.F. aventi ad oggetto quote della Arosa e della Sonne.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 215 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonche’ l’omessa e insufficiente motivazione, in ordine all’affermazione secondo cui le quote della anstalten Sonne ((OMISSIS)) erano pervenute a S.F. per liberalita’ indiretta disposta in suo favore da P.R.P..

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 555, 556 e 564 c.c., in relazione agli artt. 746 e 747 c.c., per avere la Corte di Appello valutato la donazione materna in favore di S.Y. del (OMISSIS) secondo il valore attribuito alla nuda proprieta’ anziche’ a quello della piena proprieta’ al momento dell’apertura della successione.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., e art. 2909 c.c., art. 115 c.p.c., nonche’ dell’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. Deduce che, essendo pacifico che l’Arosa, la Sonne e la Eurom erano nude proprietarie di beni immobili, il cui usufrutto era riservato a P.R.P., in modo contraddittorio la Corte di Appello, ai fini della riunione fittizia del patrimonio di quest’ultima e della valutazione della sussistenza della lesione di legittima lamentata da S.Y., ha considerato il valore della piena proprieta’ dei beni dei quali solo la nuda proprieta’ era intestata alle anstalten Arosa e Sonne asseritamente pervenute per liberalita’ a S.F., e il valore della nuda proprieta’ dei beni intestati alla Eurom, pervenuti per liberalita’ a S.Y.. Sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata e’ incorsa in ulteriore contraddizione allorche’ ha fondato la propria decisione circa il riconoscimento come oggetto di liberalita’ materna in favore di S.F. della piena proprieta’ della tenuta di (OMISSIS) sulla dichiarazione asseritamente confessoria resa dallo stesso S.F. nella scrittura del 6-7-1979, laddove dalla dichiarazione di analogo tenore resa nella medesima scrittura da S.Y. in ordine all’assegnazione del (OMISSIS) non ha desunto la prova che la liberalita’ avesse anch’essa ad oggetto la piena proprieta’ di tali beni. Rileva, infine, che il giudice di appello non ha tenuto conto della circostanza, accertata nella sentenza della Corte di Appello n. 739/1993, passata in giudicato, dell’avvenuta imputazione ex art. 564 c.c., da parte di S.Y. riferita al (OMISSIS), non limitata alla sola nuda proprieta’.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello accolto una domanda di rendiconto (relativa alla gestione da parte di S.F. di beni comuni successivamente al decesso della madre P.R.P.) non corrispondente a quella proposta da S.Y., che era diretta ad ottenere il rendiconto di beni appartenenti alla madre e che si asseriva essere stati gestiti, nel corso della vita di questa, da S.F., quale “fiduciario dei genitori”.

2) Il primo motivo e’ infondato.

Deve premettersi che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la verifica della violazione del giudicato interno, va effettuata, anche in sede di legittimita’, attraverso l’esame diretto degli atti processuali (Cass. 9-2-2016 n. 2533; Cass. 2-6-1998 n. 5406; Cass. 3-4- 1987 n. 3287).

Nella specie, con la sentenza non definitiva n. 739/1993 la Corte di Appello di Genova ha disatteso l’assunto dell’appellante S.Y., secondo cui nella successione dei genitori dovevano ricomprendersi alcuni beni (non contemplati nella scrittura privata del 6-7-1979) dai medesimi attribuiti alle anstalten svizzere Arosa e Sonne; beni che, secondo lo stesso appellante, in realta’ non sarebbero mai stati trasferiti, ma sarebbero rimasti nel patrimonio dei coniugi S., e dei quali si sarebbe appropriato S.F.. La Corte territoriale ha motivato la sua decisione rilevando che non vi era alcuna prova che i trasferimenti di tali beni fossero inefficaci e che i beni in questione rientrassero, quindi, ancora nel patrimonio dei genitori, ne’, tanto meno, che S.F. se ne fosse appropriato.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 993/1996, ha rigettato il motivo di ricorso incidentale proposto sul punto da S.Y., rilevando che il giudice di appello aveva, con motivazione sufficiente e logica, affermato che la tesi difensiva in questione “non era stata dimostrata neppure in minima parte, benche’ chi l’aveva sostenuta avesse avuto l’onere di fornire prove decisive e circostanziate dei suoi assunti”.

Cio’ posto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in forza della richiamata statuizione della sentenza non definitiva n. 739/1993, non si e’ formato alcun giudicato in ordine alla non inclusione dei “beni provenienti dalla madre anche attraverso le anstalten, Arosa e Sonne” nella riunione fittizia del patrimonio di R.P.P., relativamente al donatum.

Nella menzionata sentenza, infatti, non e’ stata affrontata la questione della ricostruzione del donatum ai fini della valutazione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima relativamente all’eredita’ materna, essendosi la Corte di Appello limitata a dichiarare l’ammissibilita’ di tale domanda: il giudicato, al contrario, ha riguardato l’insussistenza di beni relitti apparentemente trasferiti (con negozio simulato, fiduciario o indiretto) dai genitori alle anstalten. 3) Appare, invece, meritevole di accoglimento il secondo motivo.

La Corte di Appello ha dato atto che nella scrittura privata del 6-7-1979, il cui valore confessorio era stato riconosciuto dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza non definitiva di appello n. 739/1993 con argomentazioni non soggette a gravame, lo stesso S.F. aveva ammesso di aver ricevuto la Tenuta di (OMISSIS). Sulla base di tale rilievo, essa ha ritenuto che il predetto bene dovesse essere incluso nel donatum della madre, ai fini della valutazione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima.

Deve, tuttavia, rilevarsi che nella menzionata scrittura privata del 6-7-1979 (il cui contenuto e’ stato interamente trascritto a pag. 58-61 del ricorso), i germani L., F. e Y. hanno dato atto, al punto 3), che era praticamente impossibile stabilire quali delle assegnazioni immobiliari effettuate in loro favore dai genitori, indicate al punto 2), fossero “riferibili a liberalita’ del padre piuttosto che della madre”.

La motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, pertanto, risulta carente, non avendo la Corte di Appello spiegato le ragioni per le quali abbia ritenuto di affermare con certezza, sulla base delle sole indicazioni contenute nella citata scrittura privata, che la Tenuta di (OMISSIS) (indicata al n. 2 di tale scrittura tra i beni immobili assegnati in vita dai genitori al figlio F.) fosse pervenuta all’odierno ricorrente per liberalita’ disposta in suo favore dalla madre P.R.P..

4) Appaiono fondati, per quanto di ragione, anche il terzo e quarto motivo, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che, al fine di stabilire se Patto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprieta’ (Cass. 24-7-2008 n. 20387; Cass. 20-12-1973 n. 3452).

Non vi e’ ragione per discostarsi da tale orientamento, atteso che, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati in vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione, per effetto della quale l’usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprieta’.

Nella specie, la Corte di Appello, nel procedere alla valutazione della donazione materna del (OMISSIS) in favore di S.Y., non si e’ attenuta a tali principi, in quanto ha considerato il valore della nuda proprieta’, anziche’ quello della piena proprieta’ al tempo dell’apertura della successione.

Tale criterio di valutazione, d’altro canto, si pone in contrasto con quello seguito nella stima delle donazioni indirette materne della nuda proprieta’ asseritamente effettuate in favore di S.F. tramite le anstalten Arosa e Sonne, per le quali, per quanto sembra evincersi dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di Appello ha tenuto conto del valore della piena proprieta’.

Le ulteriori questioni poste con il quarto motivo rimangono assorbite.

5) Il quinto motivo deve essere disatteso.

La Corte di Appello ha ritenuto fondata la domanda di rendiconto proposta dall’appellante nei confronti di S.F., rilevando che quest’ultimo ha goduto dei beni che avrebbero dovuto essere attribuiti al fratello per reintegrare la lesione subita dalla data di apertura della successione fino alla decisione; e che, conseguentemente, S.Y. ha diritto a percepire i frutti che detti beni hanno prodotto dalla data della domanda (art. 561 c.c.).

Cosi’ statuendo, il giudice del gravame non e’ incorso nel denunciato vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che, al punto V) delle conclusioni di appello, trascritte nella sentenza impugnata, S.Y. aveva testualmente chiesto di “ordinare a S.F. di rendere conio di lutti gli atti di disposizione e di amministrazione (o di godimento) da lui compiuti sui beni appartenenti alla defunta P.P.R.M. e condannarlo ad ogni restituzione e risarcimento che risulteranno dovuti in esito al rendiconto stesso e/o in esito all’ulteriore istruttoria che sara’ compiuta allo specifico oggetto”. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la domanda di rendiconto, cosi’ come formulata, non puo’ ritenersi circoscritta ai soli atti di amministrazione dei beni materni posti in essere durante la vita della madre da S.F..

6) In definitiva, vanno accolti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, mentre il primo e il quinto vanno rigettati.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, la quale procedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto innanzi enunciati e colmando le evidenziate carenze motivazionali.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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