Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14746 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2671/2012 proposto da:

B.G., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE COLIVA;

– ricorrente –

contro

S.G. O G.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA CECCHETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHIARA DORE;

– controricorrente –

e contro

T.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 985/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE COLIVA, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CHIARA DORE, difensore della controricorrente, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. o G.M., quale erede della zia S.L., deceduta il (OMISSIS), in forza di testamento olografo del 17-8-1992, pubblicato il 30-10-1996, conveniva in giudizio B.G., dipendente della Casa (OMISSIS), ove la de cuius òera ospitata da alcuni anni, chiedendo l’accertamento della nullità per vizio assoluto di forma del testamento olografo del 26-9-1995 (con postilla non sottoscritta dell’8-2-1996), pubblicato il 14-12-1996, con cui il medesimo era stato istituito erede universale. In via subordinata, l’attrice chiedeva l’annullamento della stessa scheda testamentaria, in quanto redatta da persona incapace di intendere e di volere, essendo stata la de cuius colpita nel settembre 1993 da ictus cerebrale ed essendo la stessa portatrice di una grave forma di demenza su base vascolare.

Il convenuto si costituiva contestando la fondatezza delle domande attoree e sostenendo la piena validità del testamento in suo favore.

Interveniva volontariamente in giudizio T.O., anch’essa operatrice sanitaria in servizio presso la suddetta Casa di riposo, affermando la sussistenza di un legato in suo favore, disposto da S.L. e datato 24-6-1996, avente ad oggetto la somma di Lire 400.000.000, e chiedendo di dichiarare tenuto l’erede testamentario, S.G. ovvero B.G., all’adempimento di tale legato.

L’attrice resisteva alla domanda dell’interventrice, contestando la validità anche del predetto legato.

Assunta la prova testimoniale ed espletate consulenze tecniche di natura grafologica e medico-legale, con sentenza dell’8-11-2004 il Tribunale di Reggio Emilia annullava, per difetto di capacità naturale, il testamento olografo del 26-9-1995, con il quale S.L. aveva nominato erede il B.; per l’effetto, dichiarava che S.G. era erede universale di S.L. in forza della scheda testamentaria del 17-8-1992; annullava, inoltre, per difetto di capacità naturale la disposizione testamentaria del 24/6/1996 e, di conseguenza, rigettava la domanda proposta da T.O. in qualità di legataria nei confronti dell’erede testamentaria.

Avverso la predetta sentenza proponevano separati appelli B.G. e T.O..

A seguito della riunione delle due impugnazioni la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 22-8-2011, rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso B.G., sulla base di due motivi.

S.G. o G.M. ha resistito con controricorso, mentre T.O. non ha svolto attività difensive.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.c., comma 1, n. 3 e art. 428 c.c.e insufficiente motivazione, in relazione al ritenuto difetto di capacita naturale di S.L.. Deduce, in particolare, che dalle deposizioni rese dai testi di parte attrice non emerge affatto la prova della incapacità della de cuius al momento della redazione del testamento, e che la Corte di Appello non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi indotti dal convenuto, che deponevano per la capacità di intendere e di volere della S..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’insufficienza della C.T.U. a provare l’incapacità naturale della S. al momento della redazione del testamento. Evidenzia, in particolare, che il giudice di appello ha dato per acquisita una diagnosi di demenza multi-infarturale (MW) fatta dal C.T.U. ex post, che non trova alcun riscontro nelle certificazioni sanitarie acquisite. Aggiunge che la sentenza impugnata non ha dato risposta alle precise osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte convenuta alla consulenza tecnica d’ufficio, e si duole della insufficiente motivazione sulla richiesta di rinnovazione del C.T.U..

2) Il primo motivo è infondato.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza, in tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poichè lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. 23-12-2014 n. 27351; Cass. 154-2010 n. 9081; Cass. 6-5-2005 n. 9508).

Nel caso in esame, la Corte di Appello, nel dichiarare la nullità del testamento olografo del settembre del 1995 per incapacità naturale della de cuius, non si è discostata da tali principi, avendo accertato che all’epoca “la testatrice aveva irrimediabilmente perduto per infermità mentale la capacità di disporre mortis causa delle sue sostanze”, ed avendo escluso che l’atto testamentario in questione potesse ascriversi a transeunti momenti di lucidità.

A tali conclusioni il giudice del gravame è pervenuto all’esito di un percorso argomentativo esaustivo e privo di incongruenze logiche, con cui ha dato atto che “la totale compromissione della capacità di intendere e di volere di S.L. ha costituito la naturale conseguenza della diagnosi di demenza multi-infartuale” posta dal C.T.U. sulla base della consistente documentazione clinica acquisita agli atti, vagliata “con metodo corretto e scevro da vizi logici o tecnici, in uno con i referti degli esami strumentali e con le testimonianze acquisite nel corso del giudizio”.

La sentenza impugnata ha fatto riferimento, in particolare, alle varie TAC eseguite a partire dal malore accusato dalla S. nel settembre 1993, che hanno evidenziato un cervello “disastrato” con sofferenza ischemica multipla ed atrofia cerebrale diffusa, oltre all’interessamento del sistema nervoso periferico, con emiparesi destra”; ed ha rilevato che la gravità della patologia cardiovascolare e cerebrale è stata riconosciuta da tutti i medici che hanno curato più a lungo la S., descritta come persona confusa e disorientata, assolutamente non in grado di gestirsi in modo autonomo e con una deficitaria capacità di critica. La Corte territoriale ha richiamato le concordi dichiarazioni rese da numerosi testi che hanno riferito della permanente incapacità di intendere e di volere della Santoni, resa manifesta dal ricovero all’ospedale di (OMISSIS) dell’8-1-2005 per precordialgia in corso di crisi ipertensiva, dopo che da tempo era stata formulata diagnosi di cardiopatia ischemica ed encefalopatia arteriosclerotica, come dichiarato dal primario ospedaliero perof. Si.. Il giudice di appello ha evidenziato che tale infermità mentale si era ulteriormente aggravata nel corso dell’estate del 1995, tanto che dopo il periodo di villeggiatura le condizioni psichiche dell’anziana donna apparivano ulteriormente peggiorate, secondo quanto dichiarato da G.G., già direttore della banca ed amico di famiglia con delega ad operare sul conto intestato alla S., il quale ha ricordato come la donna già da qualche tempo aveva manifestato ideazioni e stranezze comportamentali, quali il prendere la patente di guida, dare feste nella sua casa abbandonata (essendo la predetta ricoverata presso la Casa di riposo sin dal gennaio 1994), l’iscriversi all’università o pubblicare un trattato sull’educazione sessuale dei giovani. La sentenza impugnata ha poi rilevato che la S., ben prima della redazione delle disposizioni testamentarie impugnate, aveva assunto in modo reiterato condotte di prodigalità assolutamente irragionevoli, che avevano indotto il G. a dismettere il ruolo di uomo di fiducia della donna e a riversare sul conto corrente di quest’ultima le somme che gli erano state da lei consegnate. In tale prospettiva, ha altresì richiamato le concordi dichiarazioni dei testi P.P.G. e Gu.Lo., rispettivamente medico di struttura e responsabile amministrativo della casa di riposo, i quali hanno riferito delle promesse della S. di donare o lasciare i propri beni, e in particolare la casa, a chiunque tra il personale della Casa di riposo si dichiarasse disposto ad assisterla presso la sua abitazione; il che, a cagione del forte rischio che taluni dipendenti potessero approfittare delle condizioni psichiche gravemente deteriorate di quell’ospite, aveva determinato il Dott. P. a richiedere e la G. a stabilire con disposizione interna il divieto per il personale di svolgere attività di assistenza volontaria alle persone ricoverate.

La Corte di Appello ha altresì spiegato, con motivazione immune da vizi logici, per quali ragioni abbia ritenuto le citate testimonianze più affidabili rispetto a quelle rese dai testi escussi per conto del convenuto e, in particolare, dal neurogolo Dott. C. e dal Dott. Ch..

Ciò posto, si rammenta che, per costante orientamento di questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 53-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234; Cass. 16-2-2006 n. 3436; Cass. 20-10- 2005 n. 20322). L’onere di adeguatezza della motivazione, inoltre, non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E’, infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 2-12-2014 n. 25509; Cass. 20-11-2009 n. 24542; Cass. 12-12006 n. 407; Cass. 2-8- 2001 n. 10569).

Nella specie, la Corte di Appello ha proceduto ad un analitico esame delle risultanze probatorie, e da esse ha tratto il convincimento dello stato di incapacità naturale della de cuius al momento della redazione del testamento olografo del 26-9-2005, con cui era stato istituito erede universale B.G..

La valutazione espressa al riguardo, pertanto, essendo sorretta da una motivazione completa e priva di incongruenze logiche, e costituendo espressione di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non può costituire oggetto di censura in questa sede di legittimità.

Quanto alle ulteriori deposizioni testimoniali di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, deve rammentarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrano, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia occorrendo, a tal fine, che la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 26-7-2004 n. 13981; Cass. 3-2-2000 n. 1203), ossia, in altri termini, che la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 23-2-2009 n. 4369; Cass. 17-52007 n. 11457).

Nella specie, un simile connotato di decisività non può attribuirsi alle deposizioni testimoniali richiamate nel ricorso, asseritamente ignorate dalla Corte territoriale, che appaiono di per sè inidonee a contrastare, in termini di certezza, le risultanze dei molteplici elementi probatori che hanno indotto il giudice di appello ad affermare la totale incapacità di intendere e di volere della S. al momento della redazione del testamento olografo di cui si discute.

In definitiva, la decisione impugnata resiste alle censure mosse dal ricorrente, essendo supportata da una motivazione immune da vizi logici ed avendo fatto buon governo dei principi di diritto che regolano la materia.

3) Anche il secondo motivo deve essere disatteso.

La Corte di Appello ha motivatamente aderito alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, spiegando che le stesse erano “frutto di un esame completo della documentazione medica acquisita e di un’accurata analisi del testimoniale raccolto”. Essa ha evidenziato che detto materiale ha consentito di accertare in modo inoppugnabile che la S. soffriva da anni di gravissime e diffuse patologie cardio-vascolari, con altrettanto gravi e molteplici ripercussioni a livello cerebrale; ed ha, conseguentemente, ritenuto condivisibile la diagnosi di demenza multi-infartuale posta dall’esperto, dalla quale conseguiva il difetto di capacità naturale della testatrice.

Nel ritenere convincenti le conclusioni del C.T.U., d’altro canto, il giudice di appello ha tenuto conto delle osservazioni del CTP di parte B. in ordine alla asserita lucidità della S., rilevando che i comportamenti quotidiani invocati, quali il pranzare in compagnia di altri ospiti o il curare la propria igiene personale, non appaiono particolarmente indicativi delle condizioni cognitive della paziente; ed ha motivatamente escluso che possano assumere valenza probatoria in senso contrario le deposizioni del dott. Ch. e del neurologo Dott. C..

Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale ha ritenuto superflua, ai fini della decisione, la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio sulle condizioni psichiche della testatrice, richiesta dal B..

Si tratta, ancora una volta, di apprezzamenti di fatto che, in quanto sorretti da una motivazione non illogica e non contraddittoria, sfuggono al sindacato di questa Corte.

Come è noto, infatti, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti; e l’esercizio di un tale potere non è censurabile in sede di legittimità, ove ?e sia data adeguata motivazione (Cass. 14/11/2008 n. 27247; Cass. 17-12-2009 n. 26499; Cass. 30-3-2010 n. 7622).

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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