Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14746 del 13/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14746

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14522-2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORENTINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n.758/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso altra sentenza della medesima CTR.

In particolare, il Giudice della revocazione, riteneva ben notificato l’appello sul quale si era pronunciata la Commissione regionale con la sentenza oggetto di revocazione e, di conseguenza, riteneva inammissibile il ricorso proposto oltre gli ordinari termini di impugnazione.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, laddove la C.T.R. non aveva ritenuto di disapplicare il cd. “termine lungo”.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda di rimessione in termini a norma dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

3. Infine, con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 87 del 1953, art. 23 per non avere la C.T.R. trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale nonostante fosse stata sollevata questione di legittimità costituzionale.

4. La prima censura è manifestamente infondata laddove, a parte il precedente citato a conforto del ricorso e rimasto isolato, questa Corte è ferma nel ritenere che nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato (Cass. Sentenza n. 23323 del 15/10/2013; in termini Sez. 5, Sentenza n. 6692 del 02/04/2015).

5. Il secondo motivo è infondato in quanto la C.T.R. ha pronunciato sulla questione ritenendo, seppur implicitamente, l’insussistenza di causa non imputabile alla parte dato che l’appello era stato ritualmente notificato.

6. Il terzo motivo è, infine, inammissibile laddove l’operato del Giudice di merito che non trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale non è passibile di censura, dovendosi, al contrario, censurare l’implicita manifesta infondatezza della questione come ritenuta implicitamente dal Giudice di appello, peraltro, correttamente alla luce di quanto già statuito da questa Corte con la citata sentenza n. 23323/2013.

7. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte della contribuente.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA