Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14746 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17189-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.C. (OMISSIS), R.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO

43, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARCELLA, che li rappresenta

e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 96/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 30/03/09, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte, ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è

stata depositata in cancelleria la seguente relazione;

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 126/43/2008 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso dei contribuenti R.C. e R.L. – ed ha così annullato l’avviso di accertamento di valore per tassa di registro sulla compravendita di un terreno sito in (OMISSIS). stipulata il 30.12.2003. Il valore dell’immobile era stato rideterminato con metodo sintetico-comparativo in ragione delle caratteristiche del terreno, del suo indice di edificabilità e dei valori di mercato desunti dalla banca dati dell’Osservatorio Immobiliare tenuto dall’Agenzia del Territorio. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che – non avendo l’Ufficio dimostrato “inesistenza di vendite comparative” ed essendosi l’Ufficio avvalso “del metodo matematico di calcolo”- “non risulta così applicato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3”. D’altronde, secondo il giudice di appello, l’Ufficio neppure aveva chiarito “i contrasti che emergono dalle stime effettuate in data 22.6.2005 e 28.7.2008”. Da qui il difetto di prova in ordine al maggior valore accertato. La CTR ha pure ritenuto inaccoglibile l’appello incidentale della parte contribuente, non ravvisando alcuna carenza di motivazione nella sentenza appellata. L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (rubricato come:

“Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5”; assistiti da idonei riepiloghi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.) il ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito non abbia tenuto alcun conto de riferimento che era stato fatto nel provvedimento impositivo ai dai desunti dall’Osservatorio immobiliare e perciò – grazie a questi – al metodo di calcolo improntato al “valore di trasformazione”.

I motivi di impugnazione dianzi riassunti appaiono più liquidi rispetto agli altri che sono stati prospettati dalla parte ricorrente (e sono sicuramente assorbenti rispetto agli altri vizi censurati), nonchè manifestamente fondati.

Non vi è infatti alcun collegamento logico-razionale tra le categorie concettuali poste dall’Agenzia a fondamento dell’accertamento di valore e gli argomenti che il giudice dell’appello ha valorizzato nella motivazione. Il postulato “difetto di prova” muove dalla totale indifferenza per gli argomenti e le circostanze di fatto evidenziate dalla parte appellante, siccome poste a fondamento del provvedimento impositivo, nè si intende a quali “contrastanti stime” il giudice dell’appello abbia fatto riferimento, apparendo tale “contrasto” un dato spurio rispetto a quelli che sono stati indicati dalle parti.

Il vizio motivazionale denunciato risulta perciò evidente, senza esigenza di maggiore approfondimento.

Appare per contro inammissibile il motivo di impugnazione incidentale (retto dalla rubrica:”Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3″), siccome intimamente incoerente, atteso che da una parte assume violata una norma di legge e dall’altra si duole di “carente motivazione”.

Pertanto, si ritiene che la controversia possa essere decisa in camera di consiglio per manifesta fondatezza dell’impugnazione principale.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che è stata depositata dagli intimati memoria ex art. 380-bis il cui contenuto non può essere condiviso;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (anche alla luce del chiaro indirizzo interpretativo di questa Corte – per tutte Cass. 24.2.2006 n.4221- che ritiene equiordinati tra loro i criteri di valutazione previsti nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51) e, pertanto, il ricorso principale va accolto, mentre va rigettato il ricorso incidentale.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa e rinvia alla CTR del Lazio, anche per le spese di questo grado.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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