Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14745 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9787/2012 proposto da:

B.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/8,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO SAMENGO (Studio Legale Pezzi

e Associati), rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

LEPORACE;

– ricorrente –

contro

D.R.C., (OMISSIS), B.A. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA PAGNOTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA

CARRATELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 36/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato ENRICO MANFREDI, con delega dell’Avvocato GIUSEPPE

LEPORACE difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, e ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2002, B.I. e T., figlie di B.A., agivano per la reintegrazione della loro quota di legittima, previa riduzione di due atti di cessione di quote sociali, posti in essere in favore del fratello B.F., che erano da considerare simulati, in quanto rappresentavano, in realtà, delle donazioni. Esse convenivano, quindi, davanti al Tribunale di Cosenza la cognata D.R.C. ed i nipoti B.A., G. e D., rispettivamente moglie e figli del defunto fratello B.F..

In corso di causa, le attrici chiedevano altresì, con memoria depositata ex art. 183 c.p.c., comma 5, che fosse dichiarata la nullità delle donazioni simulate per mancanza dei requisiti di sostanza e di forma e, in particolare, dell’atto per notaio Scornajenghi del 18 settembre 1998 con il quale la Molino F.lli B. fu A. di B.S. & c. snc era stata trasformata nella Molino B. spa, nonchè la condanna dei convenuti a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza non definitiva del 2005, rigettava la domanda di accertamento della simulazione.

B.I. e T. proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 36/12, rigettava il gravame. A sostegno della decisione adottata, la Corte territoriale evidenziava che:

– non vi era prova che il de cuius fosse già all’epoca degli atti contestati (1986) incapace di curare i propri interessi;

– le patologie psichiche di cui B.A. era successivamente risultato affetto e che erano state accertate dal Tribunale con sentenza di interdizione nel 1998 non assumevano rilievo ai fini del giudizio di simulazione;

– non vi era prova che gli assegni emessi sul conto corrente del Banco di Napoli intestato al Mulino fossero stati utilizzati per pagare il prezzo delle due cessioni contestate;

– non era stato dimostrato che B.F. non avesse la disponibilità economica necessaria per acquistare le quote in esame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso B.I., sulla base di due motivi.

D.R.C., B.A., G. e D. hanno resistito con controricorso, e in prossimità dell’udienza hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale fondato il proprio giudizio sulla valutazione solo di alcuni degli elementi indiziari acquisiti e sull’esclusione della circostanza che da questi fosse desumibile l’esistenza di una donazione dissimulata, nonchè sul fatto che fosse astrattamente configurabile un’altra possibile conseguenza dei detti elementi indiziari.

Con il secondo motivo la B. contesta l’omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 209 c.p.c., poichè la decisione impugnata si basa su una considerazione atomistica degli elementi indiziari dedotti e sulla ritenuta mancata prova degli stessi. Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ordinato l’esibizione delle dichiarazioni dei redditi di B.F. antecedenti al 1986.

I due motivi, che, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, devono essere disattesi.

La ricorrente contesta, nella sostanza, che la Corte territoriale abbia valutato in maniera non unitaria tutta una serie di circostanze che, a suo parere, sarebbero state idonee a provare l’esistenza della simulazione, in particolare:

– il rapporto di filiazione tra il simulato alienante ed il simulato acquirente, unico figlio maschio e procuratore generale del primo;

– l’avvenuta stipulazione degli atti notarili di cessione presso l’abitazione del venditore e sottoscritti con firma tremula senza l’assistenza di testimoni;

– lo stato di salute precario del defunto nel 1986;

– la vendita delle quote ad un prezzo molto basso;

– l’assenza di conti bancari intestati al simulato alienante;

– l’assenza di un conto corrente bancario presso il Banco di Napoli intestato al simulato acquirente, nonostante da tale istituto fossero stati emessi gli assegni circolari oggetto della simulata vendita;

– l’esistenza di un conto corrente intestato al Mulino F.lli B. su cui poteva operare il simulato acquirente;

– l’intestazione degli assegni circolari utilizzati nelle simulate vendite, solo girati al simulato alienante, al simulato acquirente;

– il fallimento della Transitai srl, di cui era socio di maggioranza il simulato acquirente, che nel 1986 versava in condizioni di grave dissesto finanziario;

– il mancato rinvenimento di denaro, titoli mobiliari ed ulteriori depositi e valori nella disponibilità del simulato alienante e della sua consorte al momento della loro morte;

– il mancato acquisto di cespiti immobiliari dal 1986 in poi da parte del simulato alienante.

Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Peraltro, la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., -4-2009 n. 8023; Cass. 21/10/2003 n. 15737).

Nella specie, il giudice di appello ha escluso, con una motivazione esaustiva e priva di incongruenze logiche, che, quindi, nella presente sede non può essere censurata, il carattere simulato delle cessioni in esame, sulla base di una valutazione non frazionata, ma omnicomprensiva degli elementi addotti dalla ricorrente a sostengo della domanda.

In particolare, esso ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che B.A. non fosse in grado di provvedere ai propri interessi già nel 1986, alla luce delle molte deposizioni (soprattutto, quelle dei testi B.P., G. ed A., di S.G. e del G.) che smentivano la circostanza, confermando che il defunto si occupava della sua azienda ed aveva manifestato pubblicamente la volontà di vendere le sue quote, e del fatto che, al momento della conclusione dell’atto notarile, non fosse emerso alcun segno di incapacità.

La Corte di Appello di Catanzaro, inoltre, ha evidenziato che la similitudine fra l’importo degli assegni circolari versati da B.F. al padre in occasione delle due cessioni e quello di alcuni dei titoli emessi, nello stesso periodo, sul conto corrente del Banco di Napoli, intestato alla società di famiglia, non aveva alcun rilievo. Infatti, non era stato provato che i titoli in questione fossero stati utilizzati per pagare le cessioni contestate, anche perchè gli utili della suddetta società nel periodo 1985-1986 ammontavano a soli Lire 60.000.000 (da ripartire fra tre soci), somma di molto inferiore al prezzo della vendita simulata, e, comunque, non erano stati gli unici assegni di ammontare simile emessi sui conti del Mulino nell’arco temporale interessato.

Il giudice del gravame ha chiarito, altresì, che non assumevano valore il fatto che il defunto e la moglie fossero morti senza lasciare beni e che B.A. non avesse più acquistato immobili dopo il 1986, considerato, nel primo caso, il lungo lasso di tempo intercorso prima del loro decesso e, nel secondo, la palese irrilevanza della circostanza.

La Corte territoriale ha accertato, poi, in base alle testimonianze assunte, che le condizioni economiche di B.F. erano floride, a prescindere dalla “esatta provenienza delle disponibilità adoperate per l’acquisto delle quote”.

Il giudice di secondo grado ha pure evidenziato che la circostanza che B.F. fosse il procuratore del padre ed avesse la possibilità di operare sul suo patrimonio “più che condurre alla prova della simulazione, parrebbero profilare possibili condotte di malversazione che…aprirebbero al più ad un giudizio di rendicontazione da parte degli eredi”; ed ha dato atto che il Tribunale di Cosenza aveva tenuto conto del carattere quantomeno sospetto di alcuni elementi della vicenda (quali l’intestazione degli assegni circolari al medesimo acquirente e girati al genitore, pur se alla presenza di un notaio, e la procura generale rilasciata a B.F., che gli avrebbe permesso di incassare gli assegni in luogo del padre), ma aveva escluso, a suo avviso correttamente, che fossero idonei a provare la simulazione di donazioni.

A fronte di tali argomentazioni, logiche e non contraddittorie, le deduzioni svolte dalla ricorrente per sostenere che la sentenza impugnata ha male interpretato gli elementi indiziari acquisiti ed ha trascurato di considerare circostanze decisive, si risolvono in sostanziali censure di merito, che mirano ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, viene sollecitato a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa istituzionalmente riservato.

Quanto, poi, alla censura inerente al mancato ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi di B.F. antecedenti al 1986, si osserva che la relativa istanza non risulta essere stata reiterata dall’odierna ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni di appello, integralmente trascritte a pag. 1-2 della sentenza impugnata; e che, in ogni caso, il provvedimento di cui all’art. 210 c.p.c., costituisce espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 2910-2010 n. 22196; Cass. 23-2-2010 n. 4375; Cass. 2-2-2006 n. 2262).

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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