Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14745 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17079-2009 proposto da:

COMASINA COMMERCIALE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 35, presso

lo studio dell’avvocato BIAGETTI VITTORIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COLOMBO SILVIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12887/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 28/02/08, depositata il 21/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione con sentenza n. 12891/08 depositata il 21.5.2008, ha rigettato il ricorso della Comasina Commerciale s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso sentenza n. 43/11/03 della CTR della Lombardia.

La soccombente ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un motivo, gli intimati non si sono costituiti.

11 ricorso è inammissibile per il preliminare rilievo che il motivo non contiene il quesito di diritto. Hanno precisato le SS.UU. con sentenza n. 3171/08 che: L’art. 366 bis c.p.c. che prevede espressamente che l’illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si estende anche a ricorsi diversi da quello ordinario, e in particolare al ricorso per regolamento di competenza, al ricorso per revocazione, ai ricorsi avverso le decisioni dei Giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione e ai ricorsi in materia elettorale, mentre non si applica invece al regolamento preventivo di giurisdizione.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della inammissibilità del ricorso.

Rileva peraltro il Collegio che dalla circostanza, che nel 1995 due dei tre capannoni ceduti fossero stati oggetto di condono edilizio, non dimostra la loro inesistenza alla data del 31.12.1992 e che l’art. 391 bis non prevede l’impugnabilità delle sentenze di questa Corte anche per il motivo di cui all’art. 394, n. 3.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituiti gli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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