Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14745 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14745

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11732/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.B.A.M., in qualità di legale rappresentante della AUTO

IN s.a.s. di D.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURELIA, 353, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DURIGON,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO GIRARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9779/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Auto In s.a.s. di cartella di pagamento portante IVA per l’anno di imposta 2009, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Campania, rigettandone l’appello, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado favorevole alla contribuente.

Il Giudice di appello riteneva legittima la detrazione del credito IVA, pur se la dichiarazione dell’anno precedente era stata presentata in ritardo.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo, prospettante violazione di legge, è infondato. Sulla materia, oggetto del contendere, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito, in materia, che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (v. Cass. SS.UU. n. 17757/16).

2. Nella specie la sentenza impugnata, essendo incontestata l’effettività del credito IVA, è immune da censura.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione tra le parti delle spese processuali data la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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