Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14744 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28083/2014 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Scala e

Pasquale Amodio, elettivamente domiciliato in Roma alla via G.

Avezzana n. 51, presso l’avv. Alessandra La Via;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma,

in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n.3351/14 della Commissione tributaria regionale

della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata in data 19

marzo 2014, depositata in data 3 aprile 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

P.G. ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.3351/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata in data 19 marzo 2014, depositata in data 3 aprile 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza della C.t.p. di Avellino, favorevole all’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per la tassazione separata, nell’anno di imposta 2007, di una maggiore plusvalenza

realizzata per Euro 240.000,00 derivante dalla vendita di un terreno edificabile;

con la sentenza impugnata, per quanto ancora di interesse, la C.t.r. riteneva che l’ufficio avesse correttamente determinato la plusvalenza facendo riferimento al valore definito con l’acquirente ai fini dell’imposta di registro, presumendo una corrispondenza tra il prezzo percepito dal contribuente per la cessione ed il valore definito ai fini dell’imposta di registro;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio 23 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto insuperabile la presunzione semplice costituita dalla corrispondenza tra il valore di un bene, accertato ai fini dell’imposta di registro, ed il prezzo indicato nel contratto di cessione ed incassato dall’alienante, rilevante per la determinazione della plusvalenza ai fini Irpef;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella prova della corrispondenza tra il prezzo indicato in contratto e quanto effettivamente incassato dal contribuente, ai fini della dimostrazione dell’inesistenza di alcuna plusvalenza di reddito nascente dalla differenza tra il valore accertato ai fini dell’imposta di registro e quello indicato in contratto;

la Commissione Tributaria Regionale, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato l’avvenuto deposito da parte del contribuente di tutti i documenti atti a dimostrare l’avvenuta corresponsione della stessa somma indicata nel contratto a titolo di corrispettivo per il trasferimento del bene;

con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la violazione dell’art. 132 c.p.c. per la mancanza della motivazione, quale requisito essenziale della sentenza;

secondo il ricorrente, la semplice lettura della sentenza impugnata dimostrerebbe come essa sia affetta da un vizio insanabile, consistente in una motivazione solo apparente o fittizia, in quanto i giudici di appello non giustificano in alcun modo la decisione a cui giungono, nè consentono di comprendere sulla base di quali argomenti si è considerata inadeguata la documentazione depositata in atti dal contribuente come prova della corrispondenza tra il prezzo dichiarato e quello versato;

il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei successivi;

come è stato detto, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19227 del 02/08/2017);

ancora, si è rilevato che è onere dell’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12131 del 08/05/2019);

nel caso di specie, la C.t.r., a sua volta, è incorsa nella denunziata violazione, ritenendo legittimo l’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato la maggiore plusvalenza ai fini Irpef sulla base della definizione effettuata con l’acquirente, ai fini dell’imposta di registro;

invero, la C.t.r. ha affermato che “l’indicazione di un’entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell’imposta di registro, legittima di per sè l’amministrazione a procedere ad accertamento induttivo mediante l’integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’inesattezza di una tale correzione dimostrando, anche ricorrendo ad indizi, di aver venduto proprio al prezzo (evidentemente inferiore) indicato. Nel caso di specie l’Ufficio ha correttamente quantificato la plusvalenza relativa alla cessione dell’immobile, facendo riferimento al valore definitosi per l’imposta di registro e, cioè, presumendo una corrispondenza tra il prezzo percepito dal contribuente per detta cessione e il relativo valore definito ai fini dell’imposta di registro. Nè può ritenersi che il contribuente, nel caso di specie, abbia fornito prove adeguate e concrete al fine di superare la presunzione di cui sopra”;

tale impostazione risulta contraria ai principi sopra riportati e contrasta con le norme in tema di presunzione (ed anche di conseguente distribuzione dell’onere probatorio);

in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti il secondo ed il terzo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.O.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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