Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14744 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2317/2012 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIULIANO SOLENNI;

– ricorrenti –

contro

W.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO, 41,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA PEZZALI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO DE FEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2184/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato SOLENNI Giuliano difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DE FEO Claudio con delega orale difensore della

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e condanna alle

spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11-5-2008 R.A., cittadino tedesco, premesso di essere esecutore testamentario ed erede pro-quota di R.H.C.F. (anch’egli cittadino tedesco), deceduto il (OMISSIS), conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli W.O., per sentir dichiarare la nullità, ai sensi del codice civile tedesco, della scrittura privata sottoscritta il 18-4-1997 tra R.H.C.F. e W.O. (rispettivamente padre e sorella dell’attore), in virtù della quale il primo cedeva alla figlia la quota di sua proprietà pari al 50% dell’intero di una proprietà immobiliare sita in (OMISSIS), di cui il medesimo era comproprietario unitamente alla moglie. L’attore deduceva che, essendo il regime patrimoniale tra i coniugi R., entrambi cittadini tedeschi, regolato dalla legge tedesca, per gli stessi esisteva un divieto assoluto di alienazione, che impediva l’acquisto da parte di un terzo e lo rendeva privo di efficacia giuridica. Sosteneva, inoltre, che, al momento della stipula del contratto, le facoltà intellettive di R.H.C.F. erano a tal punto compromesse, da far ritenere lo stesso venditore del tutto incapace di intendere e di volere.

Con sentenza in data 15-7-2009 il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, accoglieva la domanda e, per l’effetto, annullava l’atto di cessione di cui alla scrittura privata del 18/7/1997, condannando la convenuta al rilascio dell’immobile in favore dell’attore, nella sua qualità di esecutore testamentario.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la convenuta e appello incidentale l’attore.

Con sentenza in data 16-6-2011 la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello principale e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibili, per carenza di legittimazione attiva, tutte le domande proposte dall’attore nella dedotta qualità di esecutore testamentario; rigettava, invece, il gravame incidentale. La Corte territoriale rilevava che l’azione proposta dal R. non rientrava tra quelle relative all’esecuzione dell’ufficio di esecutore testamentario (art. 703 c.c.), per le quali è riconosciuta a quest’ultimo la legittimazione ad agire.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.A., sulla base di due motivi.

W.O. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di diritto, per mancata applicazione dell’art. 46 delle norme di diritto internazionale privato e dell’art. 703 c.c.. Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto applicabile il diritto italiano in relazione ai poteri spettanti all’attore quale esecutore testamentario del defunto R.H.C.F.. Nel far presente che, ai sensi dell’art. 46 del diritto internazionale privato, “la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”, rileva che nella specie la legge applicabile non era quella italiana, essendosi la successione ereditaria aperta in Germania. Sostiene, pertanto, che il riferimento operato dalla Corte di Appello all’art. 703 c.c., è del tutto errato, in quanto i compiti e le facoltà di un esecutore testamentario tedesco non possono essere definiti dalla legge italiana. Chiede, conseguentemente, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinchè l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’esecutore testamentario ad instaurare una causa di annullabilità o nullità venga decisa secondo le disposizioni del diritto tedesco e non in base all’art. 703 c.c..

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’errata applicazione dell’art. 4 della convenzione di Roma del 1980 e vizi di motivazione, per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile al contratto oggetto di controversia esclusivamente il diritto italiano. Deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del gravame, con l’art. 7 della scrittura privata per cui è causa le parti hanno inteso stabilire che gli effetti obbligatori del contratto dovessero essere regolati dalle legge tedesca (legge comune per cittadinanza delle parti contraenti), mentre l’effetto relativo alla costituzione del diritto reale, alla sua trascrizione e validità verso i terzi dovesse essere regolato dal diritto italiano (trovandosi l’immobile in Italia). Di conseguenza, nella specie tutto quanto attiene al titolo contrattuale da cui deriva il diritto di proprietà contestato, compresa l’esistenza delle condizioni per la sua esistenza, validità ed efficacia, è soggetto alla legge tedesca, mentre la legge italiana è competente a disciplinare i soli aspetti relativi alla pubblicità degli atti e al contenuto del concreto esercizio del diritto di proprietà dell’immobile, qualora questo sia validamente sorto in virtù della legge ad esso applicabile.

2) Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che, poichè la legittimazione ad agire costituisce un istituto di diritto processuale, la relativa questione deve essere decisa in base alla legge italiana, ai sensi della citata L. n. 218 del 1995, art. 12, il quale dispone che “il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana” (in termini v. Cass. 4-11-2005 n. 21395; Cass. 8-1-2013 n. 220).

Nella specie, la Corte di Appello, facendo sostanzialmente applicazione di tale principio, ha proceduto alla verifica della legittimazione attiva del R., nella dedotta veste di esecutore testamentario, alla stregua della disciplina dettata dall’ordinamento italiano, che, all’art. 704 c.c., riconosce all’esecutore testamentario un’autonoma legittimazione alla proposizione delle sole azioni relative all’esercizio del suo ufficio.

Orbene, poichè l’ufficio dell’esecutore testamentario è finalizzato all’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703 c.c.), è evidente che tra le azioni autonomamente esperibili da tale soggetto non possono ritenersi comprese quelle volte all’impugnativa di atti negoziali con i quali il defunto abbia disposto in vita dei propri beni.

Ad analoghe conclusioni, peraltro, deve pervenirsi anche rapportando la legittimazione ad agire dell’esecutore testamentario ai poteri al medesimo conferiti dall’ordinamento tedesco.

In base al codice civile tedesco (v. art. 2203), infatti, funzione dell’esecutore testamentario è quella di curare l’esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del de cuius, nonchè di amministrare l’eredità (art. 2205 c.c.); ed è a tali poteri di natura sostanziale che va collegata la legittimazione, riconosciuta alo stesso curatore testamentario, ad agire in giudizio a tutela dei diritti sottoposti alla sua amministrazione (art. 2212).

Nessuna norma codicistica, al contrario, abilita l’esecutore testamentario a promuovere azioni relative a beni dei quali il de cuius abbia disposto in vita e che, come tali, non essendo ricompresi nell’asse ereditario, sono sottratti alla sua amministrazione.

Dovendosi, pertanto, negare la legittimazione ad causam dell’attore, nella dichiarata veste di esecutore testamentario, in relazione alla domanda proposta, il motivo in esame va rigettato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

3) Segue, per rigore di soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente, liquidate corna da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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