Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14744 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7871-2009 proposto da:

ANTHESIS SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo

studio dell’avvocato MEZZETTI MAURO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 97/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA – MESTRE, SEZIONE DISTACCATA di VERONA del 6/10/08,

depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Mazzetti Mauro, difensore della ricorrente si

riporta ai motivi scritti e ricorda e deposita la sentenza n.

15241/09;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che

aderisce alla relazione.

 

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Veneto ha rigettato l’appello dell’Anthesis s.p.a. nei confronti di Agenzia delle Entrate di Verona. Ha motivato la decisione ritenendo l’inammissibilità del ricorso ritenendo l’invalidità della procura al difensore perchè rilasciata prima della notifica dell’atto impugnato e per la sola procedura amministrativa. Riteneva che nella specie non ricorreva la necessità di invitare la parte a munirsi di un difensore, come i previsto da Corte cost. con sentenza n. 189 del 2000, perchè il ricorso non era stato presentato direttamente dalla parte, ma da un soggetto diverso.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la contribuente, non si è costituita l’intimata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto l’inammissibilità per motivi diversi dal primo giudice che aveva rilevato la mancanza di valida sottoscrizione del difensore, non essendo la firma apposta da professionista validamente delegato.

La censura è infondata in quanto anche il giudice di appello ha rilevato la mancanza di valida delega, ha rilevato altresì anche la mancanza di firma della parte, ma questo rientrava nei suoi doveri essendo devoluta in appello la questione della ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente contesta l’interpretazione della procura come riferita al solo procedimento amministrativo sui rilievi che con essa si delega anche alla difesa attività propria della fase contenziosa.

Il sindacato della Corte di cassazione negli accertamenti di fatto, quale l’interpretazione degli atti, oltre che alla violazione delle regole legali di ermeneutica nella specie non dedotta, si limita alla logicità della motivazione. Nella specie essa ha rilevato che l’atto è assai anteriore alla notifica dell’atto di accertamento e che manca di riferimenti al procedimento giudiziario.

Tale interpretazione non è illogica in quanto l’atto specifica le facoltà conferite: esercitare i diritti previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e addivenire ad accertamento con adesione. Il secondo si riferisce alla fase amministrativa e l’art. 7, quanto a diritti del contribuente, oltre a quello alla chiarezza e motivazione degli atti, prevede nell’ultimo comma solo il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, relativamente al quale può giustificarsi la delega alla difesa.

Con il terzo motivo si censura la mancata assegnazione di un termine per munirsi di un difensore, come previsto dalla sentenza n. 289/00 della Corte Cost..

Come ha rilevato la sentenza impugnata le predetta sentenza e le massime indicate in ricorso si riferiscono al caso di ricorso presentato direttamente dalla parte mentre nella specie esso è stato presentato da un terzo”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, premesso che l’intimata risulta costituita, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. I rilievi contenuti nella memoria non giovano al contribuente. La circostanza che la procura sia stata materialmente congiunta al ricorso introduttivo non è idonea a trasformarla in una procura ad litem; l’art. 182 c.p.c. non era applicabile alla fattispecie perchè nella specie non vi era un difetto di rappresentanza, assistenza ma un atto introduttivo sottoscritto da un difensore non munito di valida procura, cfr. Cass. n. 16474/04, che il caso di cui alla sentenza n. 15241/09 si riferisce a ricorso tributario del quale si dubitava solo della validità della procura ad litem e non, come nel caso in esame, della riferibilità del ricorso alla parte. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1000 (mille) oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

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