Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14744 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11496-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.R.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI

SECONDO GRADO DI BOLZANO, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.R.J. di avvisi di accertamenti relativi ad irpef ed irap per gli anni 2003, 2006, 2007 e 2008, la Commissione Tributaria di 2^ grado di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava in parte inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado perchè fondato su motivi prospettanti questioni diverse di quelle esposte in primo grado.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art. 80 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. on il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 12 c.p.c. per avere la Commissione di 2^ grado omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello con il quale si ribadiva l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dal contribuente.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 115 c.p.c. laddove la stessa Commissione aveva ritenuto la novità dell’appello nella parte in cui si contestavano nel merito i documenti prodotti da controparte.

3. Rilevata l’infondatezza del primo motivo laddove dalla sentenza impugnata emerge che il Giudice di merito ha esaminato il motivo di appello, ritenendolo implicitamente infondato, è invece, fondato il secondo.

4. Il Giudice di 2^ grado ha, invero, ritenuto che la contestazione operata dall’Agenzia delle entrate dei documenti prodotti dal contribuente fosse preclusa siccome inammissibile in quanto fondata su motivi diversi da quelli spesi in prime cure, essendosi in quel grado la parte pubblica limitata ad affermare l’inutilizzabilità degli stessi.

5. Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale è evidente che la contestazione nel merito del contenuto dei documenti prodotti non può ritenersi nuova rispetto al thema decidendum del giudizio di primo grado; e ciò anche alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte (sentenza n.8316 del 25/05/2012 e di recente, ordinanza n. Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016) secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Pertanto esso non limita affatto la possibilità dell’Amministrazione di difendersi in tale giudizio, nè quella d’impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel “thema decidendum”.

5. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano anche per il regolamento delle spese processuali di questo giudizio.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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