Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14744 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17063-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), (d’ora in poi detta “Agenzia” o

“Ufficio” o “Amministrazione”), in persona del Direttore generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.S. DI ZERBINI SERGIO & C. SAS (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, Z.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AMATO CARLO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 22/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA del 25/02/08, depositata il 20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARACCIOLO Giuseppe;

è presente il P.G. in persona del Dott. GAETA Pietro.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di Venezia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 7/02/2006 della CTP di Rovigo che aveva accolto il ricorso della società contribuente “RGS di Zerbini Sergio & C sas” e del socio Z.R. – ed ha così annullato gli avvisi di accertamento per IRPEF – ILOR per gli anni 2000-2002 ed IRAP per gli anni 1997-1999 con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione reddito derivante da mancato riconoscimento della detraibilità di costi pluriennali per la ristrutturazione di immobili. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che – se erroneamente il giudice di primo grado aveva valorizzato d’ufficio la norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 4, in realtà non applicabile alla specie di causa- d’altra parte occorreva tenere però conto di elementi di fatto (la società contribuente ha come oggetto sociale non solo l’attività immobiliare, ma anche quella di gestione di servizi assicurativi, finanziari amministrativi, alla quale ultima i costi dovevano ritenersi attinenti; nel periodo in questione la società aveva gestito ben cinque immobili e non solo quello cui si riferiscono le opere di ristrutturazione; il perito di parte contribuente aveva dichiarato in una perizia giurata che gli importi dei costi sono proporzionati rispetto ai lavori effettuati, affermazione che l’Agenzia non aveva mai contestato) sufficienti a far ritenere non corretto il percorso logico effettuato dall’Ufficio per giungere all’emanazione dell’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. I contribuenti si sono costituiti con controricorso.

Il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infetti, con i motivi n. 4, 5 e 6 (rubricati -il primo- come:

“Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – ex art. 360, n. 5”; i restanti due come:

“Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – ex art. 360, n. 5” ed assistiti da idonei riepiloghi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.) il ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice dei merito – pur avendo l’Agenzia contestato nei propri atti difensivi sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo la non inerenza dei costi rispetto all’attività economica esercitata dalla società, nonchè la loro antieconomicità rispetto all’operazione posta in essere dalla società contribuente (siccome collegamento negoziale preordinato all’elusione) – ha dato erroneo o contraddittorio rilievo a:

a) ad una perizia giurata di parte, senza sorreggere il mero rinvio al contenuto di quest’ultima con autonome valutazioni di merito;

b) la proporzione tra i costi sostenuti ed i lavori di manutenzione effettuati, contraddittoriamente desumendone che se ne possa ricavare l’inerenza all’attività d’impresa nonchè la non antieconomicità dell’operazione di locazione-sublocazione, per quanto si tratti di entità che appartengono a differenti categorie concettuali;

c) la esistenza di oggetti sociali ulteriori rispetto all’attività immobiliare, donde si era ricavata (senza che vi sia conseguenza logica tra le due affermazioni) la conclusione dell’inerenza dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria di immobile ottenuto in locazione da un socio e sublocato ad altro socio.

I motivi di impugnazione dianzi riassunti appaiono più liquidi rispetto agli altri che sono stati prospettati dalla parte ricorrente (e sono sicuramente assorbenti rispetto agli altri vizi censurati), nonchè manifestamente fondati.

Non vi è infatti alcun collegamento logico-razionale tra le categorie concettuali poste dall’Agenzia a fondamento delle contestazioni mosse alle detrazioni richieste dalla società contribuente e gli argomenti ovvero gli elementi di fatto valorizzati nella motivazione della sentenza impugnata, oltre all’ulteriore elemento dell’inadeguatezza delle giustificazioni addotte per dare rilievo ad un elemento di fatto (perizia stragiudiziale) di cui è oscura la valenza nel processo logico-motivazionale.

Il vizio motivazionale denunciato risulta perciò evidente, senza esigenza di maggiore approfondimento.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (anche alla luce dei manifesti intenti elusivi a cui è ispirata la condotta della società contribuente qui oggetto di esame) e.

pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla CTR Veneto anche per le spese di questo grado.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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