Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14743 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28033/2014 R.G. proposto da:

Associazione Lion’s Team, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Ceppi,

elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Euclide n. 2, presso

l’avv. Maria Limongi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.204/04/14 della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, pronunciata in data 27 gennaio 2014,

depositata in data 24 marzo 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Associazione Lion’s Team ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.204/04/14 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, pronunciata in data 27 gennaio 2014, depositata in data 24 marzo 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’associazione, confermando la sentenza della C.t.p. di Perugia, favorevole all’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato le basi imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2006, ritenendo inapplicabile alla contribuente il regime agevolativo previsto per gli enti non commerciali, non avendo l’Associazione adempiuto agli oneri posti dall’art. 148 T.u.i.r., in particolare per la mancata adozione delle regole statutarie che la legge poneva come requisiti per accedere al regime di agevolazione;

con la sentenza impugnata, per quanto ancora di interesse, la C.t.r. riteneva che il mancato adeguamento di un ente non commerciale di tipo associativo alle prescrizioni di cui all’art. 148, comma 8 T.u.i.r., come avvenuto nel caso di specie, comportava l’esclusione dell’ente stesso dal regime agevolativo;

il giudice di appello sosteneva l’irrilevanza del fatto che lo statuto dell’ente fosse stato approvato prima dell’introduzione della normativa che prevedeva i requisiti per usufruire dell’agevolazione, in quanto sarebbe stato onere dell’ente adeguarsi alle prescrizioni di legge;

inoltre, la C.t.r. riteneva non potesse condividersi il richiamo dell’appellante alla L. n. 417 del 1991, art. 9 bis e alla L. n. 398 del 1991, poichè quel regime agevolativo si applicava alle società sportive dilettantistiche munite di particolari requisiti (iscrizione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti), il cui possesso non era stato nè allegato nè tantomeno provato dall’Associazione;

infine la C.t.r. riteneva irrilevante l’affermazione della contribuente, secondo cui essa non avrebbe mai incassato l’importo della fattura di circa 76.000,00 Euro emessa nel 2006, “poichè nessun positivo elemento di prova era stato mai menzionato per dare corpo a tale ipotesi (es. solleciti di pagamento, azioni giudiziali etc.)”;

il giudice di appello concludeva nel senso che anche gli altri subordinati motivi di ricorso, attinenti ai ritardati adempimenti nella trasmissione delle denunce, erano irrilevanti ed assorbiti dalle considerazioni in ordine alla mancata spettanza delle agevolazioni;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si costituisce e resiste con controricorso;

– il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio 23 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148 e della L. 16 dicembre 1991, n. 398, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 148 T.u.i.r. e della L. n. 389 del 1991, escludendone l’applicazione alla fattispecie, nell’assunto erroneo che nello Statuto dell’Associazione Lion’s Team vi fosse una clausola in forza della quale il patrimonio residuo, in caso di scioglimento della stessa, sarebbe stato ripartito tra gli associati;

testualmente, il giudice di appello ha affermato: “correttamente l’Agenzia ha individuato e sottolineato la previsione statutaria relativa alla destinazione del patrimonio allo scioglimento dell’Ente, che secondo la legge dovrebbe essere destinato ad associazioni consimili, mentre secondo lo statuto realmente adottato dall’Ente deve essere ripartito tra gli associati”;

la ricorrente richiama l’art. 10 dello Statuto, che recita: “(Modifiche e scioglimento – 10) (…) In caso di scioglimento le eventuali eccedenze attive di bilancio verranno devolute secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo che ne fornisce spiegazione scritta ai soci”;

deduce, dunque, la ricorrente che la clausola dello statuto non dispone affatto la ripartizione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, tra gli associati, come erroneamente sostenuto dal giudice di appello;

il motivo è infondato e va rigettato;

a mente dell’art. 148, commi 1, 2 e 3, T.u.i.r. (vigente ratione temporis): “1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità’ alle finalità’ istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto dell’art. 143, comma 1, secondo periodo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonchè per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”;

il successivo comma 8, prevede: “8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 190, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (…)”;

dunque, l’applicabilità del regime agevolativo di favore, previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in oggetto, la cui dimostrazione spetta al contribuente che se ne voglia avvalere;

non appare, quindi, fondato l’assunto della ricorrente, secondo cui la C.t.r. avrebbe violato la normativa di riferimento, ritenendo erroneamente che nello statuto dell’ente vi fosse una clausola che prevedeva, in caso di scioglimento, la ripartizione del patrimonio residuo tra gli associati, in quanto il nucleo dell’accertamento, che non risulta scalfito dal ricorso, è che lo statuto non prevedesse, nell’ipotesi di scioglimento, l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoga, come richiesto dall’art. 148, comma 8, lett. b), T.u.i.r.;

la sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità dell’agevolazione prevista dell’art. 148 del TUIR all’attività dell’associazione, poichè ha ritenuto che tale ente non avesse adeguato il proprio Statuto ai requisiti richiesti dall’art. 148, comma 8 T.u.i.r. per l’applicabilità del regime agevolativo, che, come è noto, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, art. 9 bis e della L. 16 dicembre 1991, n. 398, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

la ricorrente rileva che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la L. n. 417 del 1991, art. 9 bis in relazione con la L. n. 398 del 1991, ritenendo che il regime agevolativo previsto dalla norma suddetta fosse applicabile solo alle associazioni sportive dilettantistiche, munite di particolari requisiti;

tuttavia, secondo la ricorrente, la L. n. 417 del 1991, art. 9 bis si applica alle associazioni senza scopo di lucro, prevedendo, in quanto compatibili, i benefici fiscali di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398;

quindi, non essendo stato in alcun modo contestata da parte dell’Agenzia delle Entrate la natura di ente senza scopo di lucro dell’Associazione ricorrente, sia il giudice di prime cure che quello di appello avrebbero errato nel confermare la validità dell’avviso di accertamento per erronea applicazione della L. n. 398 del 1991;

ad ogni modo, la ricorrente sostiene che sarebbe applicabile direttamente la L. n. 398 del 1991, la quale prevede, come requisito per godere dei benefici ivi previsti, l’iscrizione a federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, in quanto l’associazione Lion’s Team risulterebbe iscritta alla Federazione Ciclistica Italiana aderente al CONI Roma, con il codice (OMISSIS), circostanza nota alla controparte;

il motivo è inammissibile;

nella sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva non potesse condividersi il richiamo dell’appellante alla L. n. 417 del 1991, art. 9 bis e alla L. n. 398 del 1991, poichè quel regime agevolativo si applicava alle società sportive dilettantistiche munite di particolari requisiti (iscrizione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti), il cui possesso non era stato nè allegato nè tantomeno provato dall’Associazione;

– la circostanza dell’iscrizione alla Federazione Ciclistica Italiana aderente al CONI Roma risulta, quindi, dedotta per la prima volta inammissibilmente nel giudizio di legittimità e contrasta apertamente con l’accertamento in fatto del giudice di merito, in alcun modo impugnato in questa sede;

dunque, il secondo motivo risulta inammissibile, perchè, sebbene rivolto formalmente a denunziare una violazione di legge, sostanzialmente contiene una censura che richiede una diversa ricostruzione fattuale della fattispecie, sulla base di elementi mai dedotti prima;

comunque, come rilevato dall’Agenzia controricorrente, posto che la contestazione nei confronti della Lion’s Team riguarda il preliminare possesso delle condizioni richieste per fruire del regime agevolativo e che la L. n. 398 del 1991, art. 2 a sua volta rimanda all’art. 148 del T.u.i.r., ogni questione afferente l’applicazione dell’art. 9 bis cit. non sarebbe neanche decisiva;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’omessa pronunzia, da parte della Commissione tributaria regionale su una parte della domanda, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di pronunziarsi su una domanda proposta dalla Associazione Lion’s Team;

in particolare, la Commissione tributaria provinciale di Perugia, nella sentenza n. 259/8/12/ del 29 giugno 2012 si era limitata a sposare tutte le tesi dell’Agenzia delle Entrate, facendole proprie, omettendo di dare una motivazione adeguata delle ragioni della propria decisione;

la Lion’s Team, nel ricorso innanzi alla Commissione tributaria regionale aveva eccepito tale vizio, sottolineando che il Giudice di primo grado aveva fatto proprie acriticamente le tesi dell’Agenzia dell’Entrate, incorrendo nel vizio di nullità della decisione adottata;

anche tale motivo è inammissibile;

l’Agenzia controricorrente rileva che nell’appello di controparte non era dato ravvisare una censura attinente specificamente un vizio di motivazione della pronuncia di primo grado e che i rilievi riportati in ricorso, circa una acritica adesione della C.t.p. alle tesi dell’ufficio erano del tutto incidentali, perchè svolti nel contesto delle argomentazioni relative al merito;

in ogni caso il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche, come dedotto nella specie, in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. – n. 22083/2013);

pertanto, il ricorso va rigettato nel suo complesso e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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