Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14743 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5515/2012 proposto da:

D.S.G., (OMISSIS) quale erede universale di R.L.,

R.M. (OMISSIS), R.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati ALFONSO

TERAMO, LUISA CARROZZA, GAETANO FATATO;

– ricorrenti –

contro

M.C., (OMISSIS) domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCESCO BRUSCHETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 650/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato ETTORE SABETTA, con delega dell’Avvocato ALFONSO

TERAMO difensore delle ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso riportandosi agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 9 dicembre 1986, M.C. deduceva che con contratto di compravendita del 12 maggio 1967 R.G. e C.G. avevano venduto ad essa istante un appezzamento di terreno nel Comune di Messina; per quanto i venditori avessero ceduto il possesso del fondo, i loro aventi causa, R.L., F. e M., si erano impossessati della parte a nord est della particella 1272. Gli attori convenivano così in giudizio i predetti R.L., F. e M. per sentire accertato l’acquisto della particella 1271, oltre che della particella 1272; chiedevano il rilascio della porzione di fondo occupato dai suddetti convenuti e la condanna dei medesimi al risarcimento del danno.

I convenuti si costituivano in giudizio e il Tribunale di Messina, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare l’area abusivamente occupata e di quantificare l’ammontare dei danni conseguenti alla condotta posta in atto dai convenuti, con ordinanza collegiale del 28 aprile 1992 disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.G. e invitava l’attrice a chiarire se R.G. fosse deceduto, disponendo, in caso affermativo, che fossero indicati gli eredi del predetto. Il contraddittorio veniva integrato nei confronti degli eredi, essendo risultato che sia la C. che R.G. non erano più in vita.

Con sentenza non definitiva del 23 dicembre 1996 il tribunale accoglieva poi la domanda di rivendicazione e con successiva sentenza del 17 novembre 2003 condannava i convenuti al risarcimento dei danni.

Interposto gravame, sia in via principale che incidentale, la Corte di appello di Messina respingeva le impugnazioni proposte. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio di legittimità, la corte di merito dichiarava infondato il motivo di appello basato sull’assunto per cui M.C. non avrebbe potuto citare in giudizio, a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, gli eredi di C.G.. Sul punto la corte di Messina osservava che il rapporto processuale doveva ritenersi regolarmente costituito nei confronti degli eredi della suddetta Caruso, posto che l’art. 110 doveva interpretarsi estensivamente: nel senso, cioè, che i successori al titolo universale di un soggetto di cui fosse stata ordinata la partecipazione al giudizio, e che fosse però deceduto, dovessero prendere parte al processo quali litisconsorti necessari, senza necessità di un nuovo intervento del giudice che disponesse l’integrazione del contraddittorio.

La sentenza è stata impugnata per cassazione da D.S.G., quale erede universale di R.L., da R.M. e da R.F.. Il ricorso, illustrato da memoria, si fonda su di un unico motivo. Ha depositato controricorso M.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto da D.S.G.: ciò, in quanto la medesima, costituendosi nella qualità di erede di R.L., avrebbe mancato di provare il decesso di costui e la propria qualità di successore a titolo universale.

L’eccezione va disattesa, avendo la predetta De Salvo prodotto il certificato di morte di R.L., l’estratto per riassunto del registro degli atti di morte, da cui emerge il rapporto di coniugio che il defunto aveva con la controricorrente, e il verbale di pubblicazione del testamento olografo di R.L., da cui si ricava che questi ha istituito erede universale la moglie. Questa Corte ha poi ritenuto che l’atto di riassunzione del chiamato all’eredità vada considerato come atto di accettazione tacita dell’eredità, come tale idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (Cass. 1 luglio 2005, n. 14081). Analoghe considerazioni paiono spendibili con riguardo al caso in cui il chiamato all’eredità proponga ricorso per cassazione qualificandosi erede della parte deceduta.

I ricorrenti, nella memoria ex art. 378 c.p.c., hanno poi eccepito l’inammissibilità del controricorso, lamentando che lo stesso non era stato notificato mediante consegna di una copia di esso a ciascuno di essi intimati.

Nemmeno tale eccezione è fondata, posto che per le cause cui non è applicabile ratione temporis la modificazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, attuatasi con la L. n. 69 del 2009, art. 46, vale il principio per cui la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330, comma 1 cit., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario (Cass. S.U. 15 dicembre 2008, n. 29290; Cass. 6 agosto 2009, n. 18034; Cass. 12 marzo 2010, n. 6051).

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 106 e 110 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Rilevano come la corte distrettuale avesse pronunciato il rigetto del gravame proposto dagli appellanti i quali avevano invocato la nullità del giudizio che si era svolto in assenza di una parte al quale la causa era stata ritenuta comune. Poichè il tribunale aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.G., esso avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio, visto che il vizio era stato rilevato solo dopo cinque anni dalla costituzione del rapporto processuale, al momento della decisione della causa e in esito all’espletamento dell’attività istruttoria. Il giudice dell’impugnazione aveva poi commesso un secondo errore ammettendo che la parte attrice in primo grado, tenuta ad integrare il contraddittorio, potesse ritenersi implicitamente autorizzata a citare, in luogo del predetto soggetto, nominativamente individuato dal giudice di prime cure, i suoi successori a titolo universale. Il richiamo all’art. 110 c.p.c., operato dalla corte di appello era infatti incongruo, posto che C.G. non era parte costituita del processo e un’interpretazione estensiva della richiamata norma processuale non era consentita.

Il motivo prospetta, dunque, due censure.

Entrambe sono infondate.

E’ noto, anzitutto, che il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (ad es.: Cass. 6 novembre 2006, n. 23628; Cass. 30 marzo 2001, n. 4765; Cass. 11 settembre 2000, n. 11916). In conseguenza, il tribunale, una volta rilevata l’esistenza del litisconsorzio necessario, poteva – e anzi doveva – disporre l’integrazione del contraddittorio.

A fronte di un ordine in tal senso, poi, l’attività spontaneamente posta in essere dalla parte interessata – che, una volta constatato il decesso del soggetto da evocare in giudizio, provveda a notificare l’atto di integrazione del contraddittorio agli eredi di questo – è priva di conseguenze invalidanti. Vero è, infatti, che in tale ipotesi non è applicabile l’art. 110 c.p.c., posto che non vi è successione nel processo (nè interruzione dello stesso) se il decesso della parte ha luogo prima che il giudizio sia instaurato nei confronti della medesima. Ma è altrettanto vero – e in tal senso va rettificata la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., comma 4 – che l’integrazione del contraddittorio si attua validamente anche ove la parte, in presenza del decesso del soggetto indicato nel provvedimento del giudice, provveda spontaneamente a evocare in giudizio gli eredi di questo: e cioè a consentire la partecipazione al giudizio da parte di quei soggetti che, in ragione del venir meno dell’originario litisconsorte, abbiano di fatto assunto detta qualità.

Tale conclusione non lede il principio del contraddittorio, in quanto a fronte di una iniziativa spontaneamente assunta nel senso indicato sarà sempre possibile contestare che l’evocazione in giudizio abbia riguardato soggetti diversi dai successori universali del litisconsorte pretermesso: e in presenza di una tale contestazione spetterà, ovviamente, alla parte che ha evocato in giudizio i soggetti non menzionati nel provvedimento del giudice dimostrare che gli stessi rivestano la qualità di eredi del deceduto.

Al contempo, ammettere che la parte ottemperi all’ordine di integrazione del contraddittorio citando gli eredi del soggetto indicato dal giudice risulta congruente col principio di ragionevole durata del processo, dal momento che elide i tempi di un ulteriore rinvio della causa (finalizzato a rendere possibile l’ottemperanza al nuovo ordine del magistrato, questa volta puntualmente diretto alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori universali della parte non più in vita).

Nel caso di specie, M.C., avvedutasi del decesso di C.G., nei cui confronti avrebbe dovuto integrare il contraddittorio, provvide spontaneamente a notificare l’atto di integrazione del contraddittorio agli eredi della medesima e nessuna contestazione insorse in ordine alla legittimazione di costoro. Nè ha rilievo il fatto che, costituendosi in fase di gravame, R.F. abbia eccepito la nullità del giudizio di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, dal momento che l’eccezione, per assumere rilievo decisivo ai fini della invocata nullità, avrebbe dovuto investire il profilo inerente alla legittimazione della parte per l’insussistenza della richiamata qualità di erede, siccome spettante ad altri soggetti, non evocati in giudizio: infatti solo ove la detta qualità si fosse dovuta attribuire ad altri si sarebbe potuto affermare che il procedimento aveva mancato di svolgersi nei confronti dei successori di C.G., nei cui confronti andava integrato il contraddittorio.

Il ricorso va allora respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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