Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14743 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17171-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

S.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 2,

presso lo studio dell’avvocato FALCONI AMORELLI ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dagli avvocati PESCA DONATO, GIANNATTASIO

CARMINE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 30/09/04,

depositata l’11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di S.R.A. ed avverso l’indicata sentenza della CTR della Campania che mentre la contribuente si è costituito, la ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.;

avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso a sensi dell’art. 369 c.p.c..

nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso con l’accoglimento delle conclusioni del P.M..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1000, oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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