Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14743 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10837/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO FERRAGINA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1703/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado (che aveva rigettato il ricorso proposto contro il rifiuto di annullamento di cartelle esattoriali, a seguito di istanza di sgravio), dichiarava solo parzialmente fondata la pretesa tributaria.

In particolare, il Giudice di appello, sulla base di giurisprudenza di questa Corte relativa alla diversa sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 5, riteneva che l’Amministrazione finanziaria, a fronte del versamento della sola prima rata del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, fosse legittimata all’iscrizione a ruolo delle restanti somme pari alle rate non ancora onorate.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – rubricato: violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 – la ricorrente deduce l’errore perpetrato dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto perfezionato il condono nonostante il mancato (o ritardato) pagamento della seconda rata delle somme dovute, richiamando un arresto di questa Corte relativo al diverso istituto regolato dall’art. 15 stessa legge.

2.Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, laddove la C.T.R. aveva respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, fondata sulla circostanza che il silenzio serbato dall’Amministrazione nei confronti di istanza di sgravio non costituiva atto impugnabile rientrante nell’elencazione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

3. Detta censura, esaminata per prima per ragioni di priorità logico giuridica, è infondata.

In materia secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 16100 del 22/07/2011; v. Cass. n. 17010/2012; 25297/2014; 15957/2015) l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi “le notizie” o “note” comunicate dall’Ufficio che, pur non rivestendo l’aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l’interesse (inteso con riferimento all’art. 100 c.p.c.) a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale.

3.1. La sentenza impugnata appare conforme a detti principi laddove la deduzione della circostanza, introdotta in seno al motivo di ricorso, che la contribuente fosse già a conoscenza della pretesa fiscale per avere impugnato l’iscrizione ipotecaria emessa sulla base delle stesse cartelle, involgendo un accertamento in fatto, è inammissibile in questa sede.

4. Il primo motivo è pure esso infondato, nei termini di cui si dirà infra. La giurisprudenza di questa Corte, come dedotto in ricorso, ha chiarito da tempo che la L. n. 289 del 2002, art. 12 – nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli, emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario – non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e di pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario; da ciò discende che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (in questo senso, le sentenze nn. 20746/10, 24316/10, 2751/12).

Deve, tuttavia, rilevarsi che, nella specie, è pacifico, per darne atto la stessa Agenzia (v. pag. 10 del ricorso) che la contribuente ha versato l’ultima rata il 16.6.2004, con ritardo di due mesi rispetto al termine del 16.4.2004.

4.1. Ciò posto, può darsi seguito al principio – già reiteratamente espresso in materia da questa Corte (cfr. Cass. n. 13697/13; id n. 12090/12; id. n. 16078/14) – per cui, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata del condono L. n. 289 del 2006, ex art. 12, deve ritenersi operante anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003; e che la disposizione contenuta nel D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 e nel D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri), – va interpretata nel senso che per versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata il cui dispositivo è conforme a diritto, previa correzione della motivazione nel senso sopra indicato, rimane esente da censura, con conseguente rigetto del ricorso.

6. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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