Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14743 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16933-2009 proposto da:

G.O. (OMISSIS), G.D.

(OMISSIS), G.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTOGRUARO 3, presso lo

studio dell’avvocato FERRI ROBERTO, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 114/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 14/01/08,

depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Ferri Roberto, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA che aderisce

alla relazione.

La Corte ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è

stata depositata in cancelleria a seguente relazione;

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Milano – sez.staccata di Brescia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 106/08/2005 della CTP di Brescia che aveva accolto il ricorso dei contribuenti G.D., G.C. e G.O. – ed ha così confermato l’avviso di rettifica e liquidazione con cui era stato rideterminato il valore di un terreno sito in (OMISSIS), oggetto di compravendita in data 9.1.2003, sulla premessa che detto terreno fosse edificabile (benchè censito come agricolo) siccome così qualificato nel PRG comunale, adottato ma non ancora vigente perchè non approvato con provvedimento regionale. La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che il gravame dell’Agenzia doveva considerarsi ammissibile, perchè era stato sottoposto a censura “il vero e proprio capo della sentenza che la vide soccombente, a sostegno della valenza probatoria di tutti gli elementi riportati nella motivazione dell’atto impugnato; e nel senso che l’inserimento di un terreno in uno strumento urbanistico, ancorchè non perfezionato, imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità … atteso che la potenzialità edificatoria … comporta inevitabilmente il venir meno della presunzione di un rapporto proporzionale tra reddito dominicale risultante in catasto e valore del suolo posto a fondamento della valutazione automatica richiesta nell’atto dai contribuenti”.

I contribuenti hanno interposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. L’Agenzia non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, i primi quattro motivi di censura proposti dai ricorrenti (con rubrica informata alla tipologia del vizio di violazione di legge, che qui non mette conto trascrivere) sono assistiti da quesito inidoneo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

In merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha onere di formulare ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa (ma con specifico riferimento alla fattispecie considerata) e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007).

Nella specie di causa tutto ciò fa difetto, avendo il ricorrente proposto un quesito di tenore totalmente teorico e generico, adattabile a qualsivoglia situazione, ma inidoneo ad evidenziare le peculiarità della concreta vicenda qui in esame. Inoltre i motivi quinto sesto e settimo (rubricati sotto la specie del vizio di motivazione), tendono ad ottenere da parte di questa Corte non già una verifica della logicità o della completezza del giudizio di fatto (che nella specie è un fatto processuale, e cioè l’avvenuta impugnazione delle ratio decidendi su cui è fondata la pronuncia di primo grado) ma bensì la revisione del giudizio decisorio congruamente e razionalmente espletato dal giudice di appello e perfettamente percepibile ne suo itinerario logico e semantico.

Ciò configgerebbe con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui:” Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo” (Cass. Sez. 50, Sentenza n. 3161 del 05/03/2002).

Quanto infine ai motivi ottavo e nono (con rubrica informata, l’uno alla tipologia del vizio di violazione di legge, che qui non mette conto trascrivere, e l’altro alla tipologia del vizio di motivazione), essi sono incentrati sulla premessa in fatto che nel provvedimento impositivo non si sarebbe tenuto conto della circostanza che – per la disciplina dettata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 il valore venale del bene deve essere calcolato avuto riguardo “ad una serie di indici”.

Pare di capire – in sostanza – che la parte ricorrente assuma che di tutti questi “indici” (nessuno escluso) si sarebbe dovuto dare conto nella motivazione del provvedimento impositivo, cosi come, derivatamente, nella sentenza di appello. Anche questi motivi appaiono manifestamente inammissibili, per difetto del requisito di autosufficienza, non avendo dato conto la parte ricorrente del fatto che le questioni sopra evidenziate avessero fatto effettivamente parte del thema decidendum, e perciò delle ragioni per le quali il provvedimento impositivo era stato impugnato sin dal primo grado di giudizio.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti: che la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis il cui contenuto non può essere condiviso.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, il ricorso va rigettato.

Che non occorre provvedere sulle spese, atteso che la parte intimata non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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