Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14742 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10882/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

Contro

L.M. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Moschetti e

Francesco d’Ayala Valva ed elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Viale Parioli n. 43;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza n. 112/05/2013 della Commissione tributaria

Regionale del Veneto, depositata il 28/10/2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La L.M. s.p.a. chiedeva, a titolo di IVA afferente al terzo trimestre del 2010 il rimborso di Euro 1.552.396,25. A fronte di tale istanza l’Amministrazione provvedeva alla liquidazione parziale dell’importo richiesto e contestualmente emetteva, per la restante parte, provvedimento di fermo amministrativo, R.D. n. 2440 del 1993, ex art. 69, comma 6, in ragione della presenza di conteziosi non definiti con la contribuente.

2. Avverso tale provvedimento la L.M. s.p.a. proponeva ricorso.

3. La CTR del Veneto, con sentenza n. 112/05/2013, depositata il 28/10/2013, confermava la decisione di primo grado e, per l’effetto, accoglieva l’originario ricorso proposto dalla contribuente sul rilievo della inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 69 cit..

4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. La società contribuente si è costituita depositando controricorso con ricorso incidentale condizionato.

6. L’Agenzia delle entrate con istanza del 23.6.2020 dava atto che tra le parti era intervenuto accordo conciliativo per effetto del quale la ricorrente rinunciava, ex art. 390 c.p.c. al presente ricorso e, pertanto, chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

7. In prossimità della camera di consiglio la contribuente, con una prima istanza, dichiarava di rinunciare alla richiesta di rimborso delle spese di lite in relazione, tra gli altri, al presente procedimento e, successivamente, con altra istanza, chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’atto depositato dall’Agenzia delle entrate, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso con conseguente estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), assumendo all’uopo rilievo la rinuncia da parte della contribuente-controricorrente alle spese processuali che dispensa dalla relativa pronuncia.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso estinto per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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