Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14742 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13714-2006 proposto da:

S.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro

pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA CALABRIA – Sezione Distaccata di REGGIO CALABRIA del 10.11.05,

depositata il 12/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che S.G. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate ed avverso l’indicata sentenza della CTR della Calabria; che mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate si sono costituiti con tempestivo controricorso, il S. non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.;

avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso a sensi dell’art. 369 c.p.c..

nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso con l’accoglimento delle conclusioni del P.M..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità e condanna il ricorrente alle spese liquidate in mille Euro, oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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