Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14742 del 13/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26544-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

DRAGONFIX S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, C.M.A., M.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che li rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n.528/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Dragonfix s.r.l., di M.D. e C.M.A. degli avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’imposta di registro ed irrogato sanzioni, oltre l’imposta ipotecaria catastale in relazione all’atto in cui M.D. e C.M.A. avevano costituito la (OMISSIS) s.r.l. e poi, con successivo atto, ceduto le proprie quote a M.G., la C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato gli atti impositivi.

In particolare, il Giudice di appello rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevando che la stessa non aveva, nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61, depositato la delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’atto di appello. Nel merito, ribadiva la nullità degli avvisi di liquidazione, siccome emessi in violazione dell’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, dichiarando assorbite tutte le ulteriori eccezioni.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidandosi a tre motivi.

I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, i controricorrenti-ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo -con il quale si deduce violazione di legge ed, in alternativa, la nullità della sentenza per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile l’appello, perchè sottoscritto da funzionario in assenza di prova della delega conferita dal Direttore l’Ufficio- è, in primo luogo e contrariamente a quanto eccepito in controricorso, ammissibile siccome sufficientemente specifico.

1.1. La censura è anche fondata. Premesso che, nella specie, è fatto incontestato tra le parti che l’atto di appello fosse stato sottoscritto dal Capo dell’Ufficio legale, in materia, per giurisprudenza costante di questa Corte” il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza” (cfr. Cass. n. 6691 del 21.3.2014; n.20628 del 14.10.2015; 15470 del 26.7.2016).

2. Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo, con il quale è stata dedotta violazione di legge per non avere la C.T.R. consentito la produzione della delega, il deposito di quest’ultima non essendo necessario attesa la genericità della relativa eccezione sollevata dai contribuenti.

3. Il terzo motivo -con il quale si censura la decisione della C.T.R. nel merito è inammissibile per difetto di interesse. Questa Corte ha, infatti, statuito il principio per cui qualora il Giudice, come nella specie, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (cfr. di recente Cass. n. 17084/2015; id.n.101/2017). Per le ragioni sopra esposte le argomentazioni svolte dai controricorrenti in memoria, tendenti ad evidenziare il passaggio in giudicato di tale capo di sentenza, vanno disattese.

4. Egualmente inammissibile il ricorso incidentale per essere stato proposto da parte integralmente vittoriosa nel precedente grado (di recente Cass. Sentenza n. 134 del 05/01/2017: “Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio”).

5. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, inammissibile il terzo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di appello perchè provveda all’esame delle questioni demandategli dalle parti e regoli le spese processuali.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo ed inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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