Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14742 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16441-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 21/02/08, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’arT. 380 bis cod. proc. civ.,

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Rieti – appello proposto contro la sentenza n. 164/02/2005 della CTP di Rieti che ha rigettato il ricorso del contribuente V. V. – ed ha così confermato la cartella di pagamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2000, con cui l’Agenzia aveva preteso la maggiore imposta liquidata a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis della dichiarazione di redditi soggetti a tassazione separata.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che il V. “ha compilato correttamente le sue dichiarazioni fiscali e la successiva liquidazione dell’imposta per tassazione separata, è dovuta all’Erario” … ed inoltre nel senso che “l’Ufficio … non ha fatto altro che calcolare e liquidare a tassazione separata l’imposta a conguaglio dei redditi denunciati nel quadro RM”.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il V. si è costituito con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con l’unico motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 6 art. 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la ricorrente Agenzia correttamente prospetta – formulando idoneo quesito di diritto – la nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo.

La lettura della incongruente decisione del giudice di merito consente di desumere che egli (come risulta anche dal riferimento ivi contenuto a periodi di imposta diversi da quello qui in esame) ha di certo abbinato motivazione in fatto, motivazione in diritto e dispositivo estrapolandoli dal corpo di provvedimenti afferenti ad altri procedimenti, così giustapponendoli in modo irrazionale e contraddittorio.

Ne è risultato un miscuglio indecifrabile dal quale non è possibile intendere in alcun modo quale sia il concreto comando giurisdizionale e quali siano le ragioni che lo sorreggono.

Da qui la nullità della sentenza di secondo grado, in conformità all’insegnamento costante di questa Corte, per violazione dell’art. 156 c.p.c. (nel combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36), atteso che la pronuncia manca dei requisiti formali indispensabili per raggiungere lo scopo (per tutte Cass. Sez. 50, Sentenza n. 8946 del 04/07/2000).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti:

che l’intimato ha depositato memoria il cui contenuto non può essere condiviso:

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA