Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14741 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27598 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed

elettivamente domiciliata nei suoi uffici, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.G., titolare della ditta individuale omonima, rappresentato

e difeso dall’Avv. Tarcisio Morotti, elettivamente domiciliato

presso il suo studio, in Mezzolombardo (TN), via Trento, n. 35;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria di

Secondo Grado di Trento, n. 68/01/14, depositata il 9 settembre

2014;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella

camera di consiglio dell’11 febbraio 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento ha rigettato l’appello interposto dall’Agenzia avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado che aveva accolto i ricorsi di M.G., titolare dell’omonima impresa individuale di conservazione e restauro di opere d’arte e immobili di interesse storico e artistico, avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni 2004-2007, erano stati recuperati dall’erario Irpef, Iva e Irap, avuto riguardo alle fatture emesse nei confronti della ditta in parola, nell’ambito di vari rapporti di subappalto, dalla Trentina Restauro s.n.c., che, non solo svolgeva analoga attività di restauro e conservazione, ma vedeva figurare fra i propri soci proprio il M. e sua moglie.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è affidato a tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

Il P.G., Dott. Roberto Mucci, ha fatto pervenire nota scritta con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per avere la CTR espresso in modo apodittico le ragioni alla base del proprio convincimento., impedendo “qualsiasi ricostruzione dell’iter logico giuridico da lei seguito”, quindi rendendo una motivazione “meramente parvente”.

Il primo motivo lo rigetterei perchè la motivazione lascia cogliere la ratio decidendi che ascrive valenza dimostrativa dell’effettività e dell’inerenza dei costi ai contratti d’appalto e ai c.d. sal, di cui l’erario non contesta l’esistenza.

Il motivo non coglie nel segno e va respinto.

Questa Corte ha evidenziato che “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6″ (Cass. n. 13248 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017). Nella specie, viceversa, è sufficientemente evincibile la ratio decidendi che mira a valorizzare “i contratti di appalto tra la ditta Molella e la Società Trentino Restauro nonchè gli stati di avanzamento dei lavori”, riconducendo “insuperabile la portata probatoria” a detta documentazione avuto riguardo ai lavori compiuti dalla società Trentina Restauro per conto della ditta M..

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dei principi “in materia di abuso del diritto in campo tributario”, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dei “principi generali in materia di appello”, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si contesta altresì la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dei medesimi principi ora rammentati nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con tale motivo di ricorso viene contestata, sia sotto il profilo della violazione di legge, che della nullità della sentenza, la decisione d’appello nella parte in cui ritiene l’intempestività della deduzione in punto di abuso del diritto.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già spiegato che “la fattispecie dell’abuso del diritto e la sua valutazione da parte del giudice nazionale rappresenta un principio generale vigente nell’ordinamento italiano, con radici comunitarie e costituzionali (art. 53 Cost.), che non trova di per sè ostacolo nella mancata allegazione di tale situazione da parte dell’Amministrazione finanziaria e può quindi essere rilevato d’ufficio in sede giurisdizionale” (Cass. n. 5380 del 2015). Inoltre, la Corte ha soggiunto che “in materia tributaria, costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicchè il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe, sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale” (Cass. n. 4603 del 2014).

Pertanto, la CTR era tenuta ad esaminare la sussistenza, alla luce delle circostanze allegate e dei documenti acquisiti al giudizio, del lamentato abuso del diritto, in particolare soffermandosi sulla “interoperatività” fra ditta individuale e società e sulla dinamica degli appalti “incrociati” nell’ottica di appurare se gli stessi si spiegassero in virtù di una (necessaria) finalità economica altra e distinta dal mero risparmio fiscale (Cass. n. 10121 del 2020 non massimata). In altri termini, occorreva che il giudice regionale verificasse se l’operazione economica mancasse di “sostanza economica” (Cass. n. 34595 del 2019) o se, viceversa, potesse spiegarsi altrimenti, che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta (Cass. n. 16217 del 2018).

Con il terzo motivo si insiste nella nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Avuto riguardo all’accoglimento del secondo motivo di ricorso, tale censura, incentrata sulla contestata elusione fiscale, può essere dichiarata assorbita. In definitiva, rigettato il primo motivo e assorbito il terzo, il ricorso va accolto con riferimento al secondo. La sentenza dev’essere, pertanto, cassata e la causa rimessa alla Commission Tributaria di Secondo Grado di Trento, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, ne accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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