Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14741 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14741
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13328-2006 proposto da:
ESATRI ESAZIONE TRIBUTI SPA, ricorrente che non ha depositato il
ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona, del 3962 Ministro
pro-tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrenti –
e contro
FALLIMENTO OSTERIA da VITTORIO SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5/2 005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di MILANO del 27.1.05, depositata il 28/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che l’Esatri Esazione Tributi ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Fallimento Osteria da Vittorio s.r.l., del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ed avverso l’indicata sentenza della CTR della Lombardia; che mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate si sono costituiti aderendo alle tesi esattoria, questa non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., il contribuente non si è costituito;
avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso a sensi dell’art. 369 c.p.c..
nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso con l’accoglimento delle conclusioni del P.M..
L’adesione dei chiamati in causa al ricorso è motivo per compensare le spese.
PQM
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010