Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14741 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18038/2009 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO

6, presso lo studio dell’avvocato BALDONI GIANNA, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CENTRO SERVIZI E RISTORAZIONE COOP A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3763/2 008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/04/2009 R.G.N. 3419/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato MARCO PETROCELLI per delega GIANNA BALDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9.5.2008/10.4.2009 la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado che rigettava la domanda proposta da B.P. per far dichiarare l’illegittimità del licenziamento comunicatole il 16.6.2006 dalla cooperativa Centro Servizi e Ristorazione coop a rl, presso la quale aveva lavorato sino al 1982 quale dipendente e successivamente inquadrata quale socia- lavoratrice, nonchè della deliberazione in pari data con la quale la cooperativa aveva disposto la esclusione della stessa per violazione dello spirito mutualistico e solidaristico. Osservava in sintesi la corte territoriale, quanto all’applicabilità della L. n. 142 del 2001, al rapporto contrattuale fra le parti, pur instauratosi prima della sua entrata in vigore, che, sebbene la lettera della legge facesse riferimento all’adesione alla cooperativa, la stessa non escludeva affatto che la nuova disciplina fosse applicabile pure ai rapporti già esistenti; quanto alla legittimità dei motivi di esclusione, che il diritto del socio ad esprimere il proprio dissenso doveva essere esercitato in forme corrette e nelle competenti sedi previste dallo statuto, laddove, nel caso, le accuse mosse agli organi direttivi della cooperativa risultavano particolarmente gravi e prive di riscontri obiettivi.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.P. con cinque motivi. Non ha svolto attività difensiva la cooperativa intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 11 e 12 preleggi, degli artt. 1321, 1322, 2511 – 2520 c.c., nonchè della L. n. 142 del 2001, artt. 1, 5 e 6, e della L. n. 30 del 2003, art. 9, ed, al riguardo, osserva che la corte di merito aveva erroneamente mancato di considerare che la nuova disciplina del lavoro cooperativo trova applicazione solo con riferimento ai rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore ed a condizione che sia approvato dall’assemblea il regolamento previsto dall’art. 6 della legge stessa.

Con il secondo motivo, denunciando omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente si duole che la corte territoriale avesse omesso di motivare in ordine all’applicabilità dell’art. 7 dello Statuto, pur prescindendo l’operatività di tale disposizione dalla sussistenza dei presupposti della tutela reale.

Con il terzo motivo la ricorrente, prospettando ancora violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366, 1453 e 1455 c.c.), osserva come i motivi posti a fondamento dell’esclusione (Pavere fomentato in seno alla cooperativa “dissidi e disordini” pregiudizievoli per la stessa, ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale) non potevano identificarsi con una condotta che si era esaurita in un unico atto (lettera inoltrata nel 2002) che era stato posto in essere circa quattro anni prima della esclusione e che, pertanto, la cooperativa non aveva, nell’immediatezza dei fatti, valutato come contrastante con lo spirito mutualistico e solidaristico della impresa sociale.

Col quarto motivo la ricorrente si duole che la corte di merito non aveva in alcun modo motivato il proprio convincimento che la B. avesse indirizzato la lettera a tutti i soci, e non solo ai componenti del consiglio di amministrazione, trascurando, altresì, che non vi era alcuna prova che dalla diffusione di tale nota fossero derivate conseguenze negative per la cooperativa (ivi compresi i prospettati dissidi) e che nessun danno si era manifestato – nè era stato dedotto – ad oltre quattro anni dalla sua redazione.

Con l’ultimo motivo, infine, la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, osserva che la corte territoriale aveva con motivazione illogica ritenuto come “irrilevante la eventuale coesistenza di altri motivi illegittimi”, non considerando che, sia per la contiguità temporale che per la consistenza assunta nella comunicazione dei motivi di esclusione, appariva evidente che il recesso era stato adottato in relazione alle azioni giudiziarie intraprese dalla socia a tutela di propri diritti; controversie appena conclusesi in primo grado, allorchè era stato adottato il provvedimento di esclusione.

2. Il primo motivo è infondato.

Giova, in proposito, premettere, ai fini di una adeguata valutazione della portata della L. 3 aprile 2001, n. 142, come, con tale normativa, il legislatore abbia dato vita ad una incisiva riforma della cooperazione di lavoro, introducendo, e per la prima volta, un compiuto sistema di diritti e di garanzie per il socio lavoratore ed attribuendo a tale rapporto una espressa qualificazione giuridica, idonea a far configurare il lavoro cooperativo come rapporto speciale, distinto tanto dal lavoro puramente associativo quanto dal lavoro solo subordinato.

In particolare, il legislatore, prevedendo che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi ì rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali” (così l’art. 1, comma 3, come mod. dalla L. n. 30 del 2003, art. 9), ed incentrando su tale fondamentale norma di qualificazione gli ulteriori svolgimenti della posizione giuridica del socio lavoratore, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio, ridimensionando la portata di una concezione puramente associativa del fenomeno cooperativo, come espressa dalla tradizionale formula del socio “imprenditore di se stesso”, che meritava ormai di essere riconsiderata alla luce della assai precaria tutela che l’ordinamento delle società assicurava alla prestazione di lavoro.

La configurazione del lavoro cooperativo come rapporto qualificato dal concorso di una molteplicità di cause negoziali collegate (e, quindi, dalla presenza di un rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, a latere di quello associativo) segna, quindi, il definitivo abbandono dell’idea (che era stata magna pars dell’elaborazione giurisprudenziale della materia: ad iniziare da SU n. 1530/1989) per cui l’attuazione dello scopo mutualistico non si realizza attraverso un rapporto di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale e non è, pertanto, configurabile un rapporto di lavoro, nè subordinato, nè autonomo, se l’attività del socio è finalizzata, attraverso l’esecuzione di prestazioni previste dal patto sociale e dirette al perseguimento di fini mutualistici, all’adempimento del contratto di società. Una concezione – giova rammentare – che la giurisprudenza stessa non aveva mancato di avvertire come progressivamente inadatta a cogliere l’evoluzione del fenomeno cooperativo (nel momento stesso in cui aveva esteso la competenza del giudice del lavoro alle controversie fra la società ed i soci: SU n. 10906/1998) e che non aveva impedito, comunque, che si alimentasse una progressiva incertezza circa la qualificazione giuridica del lavoro cooperativo, per come testimoniava il proliferare di un contenzioso alimentato dalla progressiva sottoprotezione cui erano esposti i soci lavoratori, e che si dilatasse la cooperazione fraudolenta, fonte di discredito per l’immagine stessa della cooperazione e di fondate preoccupazioni circa il rispetto del principio di concorrenza.

La L. n. 142 del 2001, innovando il tradizionale quadro di riferimento del lavoro nelle società cooperative, ha introdotto in favore dei soci un complesso di tutele minime ed inderogabili che, seppure non retroattive, non possono che estendersi a tutte le situazioni giuridiche che si maturino nella vigenza della legge stessa e ha provveduto a dare al lavoro cooperativo una nuova configurazione giuridica, nella quale vengono attratti tutti i rapporti contrattuali in essere al tempo della sua entrata in vigore.

Ne deriva che a ragione la sentenza impugnata ha ritenuto che il provvedimento di esclusione contestato, adottato ben dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina normativa, risulti regolato dalla stessa.

Nè per tale effetto può ritenersi preclusiva la mancata adozione del regolamento previsto dall’art. 6 dello stesso testo, che, per come prescrive il suo primo comma, deve, fra l’altro, ( ed “in ogni caso”) contenere “le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in riferimento ai profili professionali dei soci lavoratori, subordinati e non…”.

Per quanto, infatti, l’adozione del “regolamento interno” costituisca un aspetto qualificante della disciplina della cooperazione di lavoro, essendosi attribuita a tale fonte la definizione dell’organizzazione di lavoro dei soci e la concreta individuazione della tipologia dei rapporti di scambio che si instaurano fra gli stessi e l’impresa sociale, va, tuttavia, escluso che la sua rilevanza possa spingersi sino a condizionare l’efficacia stessa della disciplina legale.

In tal senso depone, in primo luogo, la considerazione che il regolamento costituisce pur sempre un atto di autonomia privata e che, in difetto di espressa autorizzazione, ad un atto di autonomia privata non è consentito di condizionare gli effetti, e, nel caso, addirittura di precludere l’operatività di una disciplina legale di tutela del lavoro.

Ma non minore rilievo assume la osservazione che la funzione perseguita dal regolamento con riferimento all’individuazione degli ulteriori rapporti di scambio che si instaurano fra i soci e la cooperativa, per quanto rilevante, non è certo una funzione costitutiva, ma è piuttosto quella di assicurare un adeguato grado di certezza all’organizzazione del lavoro cooperativo, nei limiti, pur sempre, in cui tale organizzazione non contrasti con la concreta attuazione che la prestazione di lavoro manifesta.

Ne deriva che, in caso di mancata adozione del regolamento, i rapporti che la cooperativa “intende attuare” con i soci (per richiamare l’espressione dell’art. 6, comma 1) saranno quelli corrispondenti al tipo contrattuale che l’attuazione del rapporto manifesta e che, in caso di contestazione, il socio prospetti in giudizio e chieda di provare, senza che si determini alcun vuoto di regolamentazione, alla luce della regola fondamentale, introdotta dal legislatore, della duplicità dei rapporti che qualificano il lavoro cooperativo e della applicabilità a tali rapporti di tutti i conseguenti effetti di disciplina (art. 1, comma 3).

Significative indicazioni in tal senso offre, del resto, la normativa speciale, in particolare il D.L. n. 220 del 2002, in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, che prevede, all’art. 4 comma 3, che il revisore, fra l’altro, verifichi “l’eventuale esistenza del regolamento interno”, stabilendo, in caso di costatata inadempienza, che lo stesso diffidi la cooperativa alla regolarizzazione, e proponga, in mancanza, al Ministro le eventuali sanzioni, che possono condurre sino alla gestione commissariale e allo scioglimento della società; cosi come la L. n. 47 del 2004, art. 23 sexies, che, nel prorogare il termine originariamente previsto per l’adozione del regolamento, prevede che “il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione dell’art. 2545 sexiesdecies c.c.”, e cioè la facoltà di autorizzare la gestione commissariale, anche ai fini dell’approvazione del regolamento.

Si tratta di disposizioni che nel loro complesso confermano come la mancata o irregolare adozione del regolamento interno se determina per la cooperativa la possibilità di specifiche sanzioni, non compromette, tuttavia, l’attività svolta, nè impedisce l’instaurazione tanto del rapporto sociale, quanto dell’ulteriore rapporto di scambio.

E, del resto, ove si ritenesse che la nuova disciplina del lavoro cooperativo presupponga quale condizione di operatività l’adozione del regolamento interno (in senso contrario v. già Cass. n. 10240/2009), si determinerebbe per i soci delle cooperative inadempienti, rispetto ai soci di cooperative in regola con gli obblighi di legge, una situazione di svantaggio che risulterebbe, a fronte della comune qualificazione del rapporto contrattuale, priva di razionale giustificazione e tale da determinare una non consentita disparità di trattamento.

3. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta, con riferimento alla disposta esclusione dalla cooperativa, la mancata applicazione dell’art. 7 dello Statuto.

Prevede la L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 30 del 2003, art. 9, comma 1, lett. d, che “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c.”.

Si tratta di disposizione che trova corrispondenza nel nuovo testo dell’art. 2533 c.c., u.c., (che ha modificato l’originario art. 2527 c.c.), ai sensi del quale “quando l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti” e che, al suo primo comma, stabilisce che l’esclusione del socio possa avvenire “1) nei casi previsti dall’atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico…”.

Tali norme hanno sostituito le scarne indicazioni che, con riferimento al recesso e all’esclusione del socio, si rinvenivano nella L. n. 142 del 2001, e che si risolvevano nella disposizione (art. 2) che escludeva l’applicazione dell’art. 18 Statuto “ogni volta che viene a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”.

Al riguardo, non si può mancare di considerare che la disciplina dell’esclusione del socio, per come risultante dalle modifiche introdotte nel 2003, è stata considerata come la più significativa emersione dell’intento del legislatore di riconfermare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, recuperando alla dimensione societaria le protezioni lavoristiche introdotte ex novo con la legge quadro del 2001, in evidente collegamento con la soppressione, nell’art. 1 del testo originario della legge di riforma, del riferimento ad un rapporto di lavoro non solo “ulteriore”, ma anche “distinto” da quello associativo.

Si tratta, tuttavia, di opinione che, nella sua versione più rigida (e di cui si ha traccia nella sentenza impugnata, laddove si afferma che il rapporto di lavoro viene sostanzialmente “assorbito” in quello associativo), finisce col non considerare che il legislatore del 2003, pur evidenziando la necessità di un più stretto collegamento genetico e funzionale del rapporto di scambio mutualistico con quello associativo, ha confermato il tratto essenziale della riforma, e cioè la sicura coesistenza, nella cooperazione di lavoro, di una pluralità di rapporti contrattuali e la conseguente irriducibilità del lavoro cooperativo ad una dimensione puramente societaria, con la connessa coesistenza di una pluralità di tutele, coerenti con la pluralità di cause contrattuali che descrivono, solo nel loro insieme, la posizione giuridica del socio lavoratore.

In tal contesto, il legislatore ha, in particolare, previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l’applicabilità delle garanzie procedurali connesse all’irrogazione di quest’ultimo. 11 che basta per escludere la fondatezza della censura avanzata dal ricorrente. Non senza che, tuttavia, si osservi che, incidendo la delibera di esclusione pure sul concorrente rapporto di lavoro, il giudice, nello scrutinare la sussistenza dei relativi presupposti di legittimità, dovrà, comunque, valutare, attraverso un adeguato bilanciamento degli interessi, tanto l’interesse sociale ad un corretto svolgimento del rapporto associativo quanto la tutela e la promozione del lavoro in cui essenzialmente si rispecchia la “funzione sociale” di questa forma di mutualità. Il che implica, fra l’altro, che, rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro, indipendentemente dall’applicabilità dell’art. 18 dello Statuto, laddove, anteriormente alla riforma del 2003, la delibera di esclusione non determinava l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, dal momento che, secondo l’opinione prevalente, quest’ultimo effetto presupponeva un autonomo atto del datore di lavoro inteso alla dismissione del rapporto di lavoro, fermo restando l’impossibilità di far discendere dall’annullamento dello stesso l’applicazione dell’art. 18, “ogni volta che viene a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” (così il testo, oggi abrogato, della L. n. 142, art. 2,).

4. Meritevoli di accoglimento sono, invece, gli ultimi tre motivi, che, stante l’evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Risulta dalla sentenza impugnata che la B. è stata esclusa dalla cooperativa, con delibera del 10.7.2006, per aver “utilizzato per scopi personali le conoscenze acquisite nei 10 anni in cui ha ricoperto cariche sociali per fomentare in seno alla cooperativa dissidi e disordini pregiudizievoli, divulgando notizie allarmanti sullo stato patrimoniale della cooperativa stessa. Vedesi al riguardo le sue note dell’anno 2002” ed ancora per aver “violato lo spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa allorchè si è rivolta al giudice del lavoro per ottenere l’inquadramento nel Il livello del CCNL…”.

A fronte di tali addebiti, la corte territoriale ha ritenuto che “a prescindere dal riferimento alla instaurazione del giudizio per ottenere l’inquadramento superiore”, la cooperativa aveva a ragione invocato la clausola statutaria che prevede l’esclusione del socio che “tenti di svolgere o svolga attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali o in qualunque modo arrechino danni anche morali alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli”.

Non si può, tuttavia, non considerare che la corte di merito ha trascurato di valutare che, ai sensi dell’art. 2533 c.c., l’inadempimento che giustifica l’esclusione del socio deve essere qualificato in termini di specifica gravità (“gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico”), al pari di quanto prescrive la L. n. 604 del 1966, art. 3, con riferimento al giustificato motivo soggettivo, e presuppone, pertanto, una valutazione anche del tempo trascorso fra la mancanza addebitata e la reazione da parte della società recedente, dovendosi ritenere non conforme ai criteri legali, anche alla luce delle regole di buona fede e correttezza, l’esclusione disposta a notevole distanza di tempo dai fatti addebitati, dal momento che la mancata reazione della società lascia presumere, in mancanza di diversa prova, la tolleranza dalla stessa manifestata verso i comportamenti del socio o la loro valutazione in termini di non particolare gravità.

A ciò si aggiunga che la corte territoriale, con illogica motivazione, si è astenuta dal prendere in considerazione il complesso degli addebiti mossi alla ricorrente, e sebbene quelli espressamente esaminati risalissero a ben quattro anni prima del provvedimento di esclusione, laddove quelli di cui si è omessa la valutazione seguivano in stretta sequenza temporale il provvedimento espulsivo (adottato ad appena un mese di distanza dalla sentenza conclusiva del processo di primo grado), così pretermettendo la connessione esistente fra tale provvedimento e le azioni intraprese dalla socia a tutela di propri diritti.

Omissione che appare tanto più rilevante se si considera che alla “violazione dello spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa” non è ascrivibile la tutela in giudizio dei propri diritti, salvo che si dimostri che la tutela giudiziaria fosse strumentale al perseguimento di finalità indebite, del tutto estranee alla legittima (anche se eventualmente infondata nel merito) protezione giudiziale dei propri interessi giuridici.

5. In accoglimento dei motivi da ultimo esaminati, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, la deciderà attenendosi al seguente principio di diritto:

“Ai sensi dell’art. 2533 c.c., l’inadempimento che giustifica l’esclusione del socio lavoratore deve essere qualificato in termini di specifica gravità e presuppone, pertanto, anche una valutazione del tempo trascorso fra la mancanza addebitata e la reazione da parte della società recedente, dovendosi ritenere non conforme ai criteri legali, anche alla luce delle regole di buona fede e correttezza, l’esclusione disposta a notevole distanza di tempo dai fatti addebitati, mentre resta escluso che nella clausola che sanziona la “violazione dello spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa” sia ascrivibile la tutela in giudizio dei diritti del socio, salvo che si dimostri che la tutela giudiziaria fosse strumentale al perseguimento di finalità indebite, del tutto estranee alla legittima (anche se eventualmente infondata nel merito) protezione dei propri interessi giuridici”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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