Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14740 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8702/2012 proposto da:

C.M., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCO CALIDIO 29 presso lo

studio dell’avvocato MARCHESINI CLAUDIA, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE STILLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.M., MI.AN., B.C.S. S.r.l. in persona del legale

rappresentante pro tempore, CE.SA. in proprio, P.L.,

D.S., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 68/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bari, depositata il 1 febbraio 2011, che ha accolto parzialmente l’appello proposto da M.M. e Mi.An. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 272 del 2004, e nei confronti di Ci.An., + ALTRI OMESSI 1.1. – Nel 1998 le sigg. M. e Mi., in qualità di proprietarie del suolo sito nel Comune di (OMISSIS), su cui erano stati realizzati edifici dalla società B.C.S. e dall’architetto (OMISSIS), avevano agito per ottenere il rilascio degli appartamenti situati nei predetti edifici, nei confronti degli occupanti individuati nei sigg. Angelo Ciavarella, Emanuela Ciavarella, Carolina Gravi-na, Angiola Ausilia Gravina, Ciro Ferro, Angela Guerra, Angelo Petruccelli, Lina (OMISSIS), Emanuele Tenace, Antonietta Tenace, Raffaele Pinto, Michele Colletta, Maria Antonietta Liberatore, Angelo Nardella, Gina La Riccia, Luigi Pinto, Sergio D’Amaro e Angela Aucello. Le attrici avevano dedotto che i lavori di edificazione non erano formalmente conclusi, che mancava l’abitabilità, e che esse avevano ricevuto ingiunzioni di pagamento degli oneri concessori da parte del Comune di San Marco in Lamis.

I convenuti avevano contestato la pretesa, deducendo di essere detentori qualificati per effetto di preliminari di acquisto stipulati con l’arch. (OMISSIS), e avevano chiamato in causa il predetto, anche in qualità di legale rappresentante della B.C.S. s.r.1., per sentirlo condannare alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie al trasferimento della proprietà degli appartamenti.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda delle attrici, sul rilievo che non era provato il titolo di proprietà degli edifici – essendo, per contro, emerso che le attrici avevano ceduto in permuta alla società B.C.S. la maggior parte degli appartamenti in costruzione – ed aveva condannato l’arch. (OMISSIS) a garantire ai promissari acquirenti il trasferimento della proprietà.

2. – La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello proposto dalle sigg. M. e Mi., e condannava i convenuti al rilascio degli appartamenti.

2.1. – Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale riteneva che, in difetto di titolo contrario, dovesse trovare applicazione il principio dell’accessione invertita, e che, pur essendo pacifico che l’architetto Ce. e la società B.C.S. avevano edificato sul suolo di proprietà delle sigg. M. e Mi., per conto di esse, non vi era prova documentale dell’accordo nè della procura che autorizzasse i costruttori a vendere gli appartamenti in nome e per conto delle proprietarie, sicchè i contratti preliminari non erano ad esse opponibili.

In particolare, la Corte territoriale escludeva che la prova del contratto di permuta fosse desumibile dalle dichiarazioni rese dalle sigg. M. e Mi. alla Polizia Municipale di San Marco in Lamis, riguardo alla avvenuta “sottoscrizione di una scrittura privata con l’arch. Ce., amministratore unico della B.C.S. srl, secondo cui cedevamo il nostro suolo in contrada (OMISSIS) in cambio di alcuni immobili”, poichè si trattava di dichiarazione stragiudiziale resa nei confronti di terzi, in ogni caso non idonea a provare il trasferimento della proprietà immobiliare.

3. – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i sigg. Ci.An., + ALTRI OMESSI Sono rimasti intimati M.M., Mi.An., Ce.Sa., B.C.S. srl, P.L., D.S. e A.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 101 e 180 c.p.c. e si lamenta la violazione del contraddittorio con riferimento alla notifica dell’atto di appello ad L.R.A. e all’architetto Ce.Sa., che erano stati dichiarati contumaci in primo grado, e tale dichiarazione non era stata revocata. La sig. L.R. non aveva mai ricevuto la notifica dell’atto di appello, e la Corte aveva omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio.

1.2. – La doglianza è infondata.

Premesso che non può essere presa in esame la questione concernente la regolarità della notifica dell’atto di appello a Ce.Sa., che esula dalla sfera di interesse dei ricorrenti, non sussiste la dedotta violazione dell’integrità del contraddittorio nei confronti di L.R.A..

Dall’esame della sentenza di primo grado, consentito dalla natura del vizio processuale denunciato (ex plurimis, Cass., sez. 5, sentenza n. 19410 del 2015) si ricava che erroneamente la convenuta L.R.G. era stata indicata, nella comparsa di costituzione e risposta, con il nome L.R.A.. La parte costituita nel giudizio era infatti L.R.G., come desumibile dalla firma apposta sul mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, e correttamente il Tribunale ha revocato la dichiarazione di contumacia di L.R.A., rigettando altresì l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per raggiungimento dello scopo. L’atto di appello non è stato notificato ad L.R.A., nè poteva esserlo, dal momento che a quel nominativo non corrispondeva la parte evocata in giudizio.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1351, 2734 e 2735 c.c. e vizio di motivazione.

Il motivo, che cumula doglianze violazione di legge e vizio di motivazione, attiene alla valutazione complessiva delle prove effettuata dalla Corte d’appello.

2.1. – I ricorrenti contestano innanzitutto che non sarebbe stata valorizzata la copiosa documentazione comprovante i rapporti tra le sigg. M. e Mi. e la società B.C.S., e tra quest’ultima e i promissari acquirenti degli immobili, e quindi evidenziano che le attrici non avevano contestato l’avvenuta cessione dei diritti di edificazione sul suolo di loro proprietà, ma soltanto di non avere avuto rapporti con i promissari acquirenti degli appartamenti.

2.2. – Lamentano, inoltre, i ricorrenti l’esclusione della valenza confessoria della dichiarazione resa dalle sigg. M. e Mi. riguardo alla convenzione di permuta-appalto stipulata con la società B.C.S. e con l’architetto Ce., e segnalano che la scrittura privata contenente la indicata convenzione esisteva ed era stata prodotta dalla difesa delle attrici in un altro giudizio.

2.3. – I ricorrenti prospettano, infine, in ragione della implausibilità dell’avvenuta costruzione degli edifici in assenza di accordi tra la proprietà e i costruttori, l’esistenza di una società di fatto tra le sigg. M. e Mi. e i costruttori, con conseguente opponibilità anche alle attrici degli impegni assunti dall’architetto Ce. e dalla B.C.S. con la stipula dei contratti preliminari. L’assunto trovava conferma nei ricorsi per sequestro giudiziario proposti dalle attrici dinanzi al Tribunale, nei quali si leggeva che “su tale suolo edificatorio, a mezzo dell’impresa edile BCS corrente in (OMISSIS), sono state realizzate n. 3 palazzine”.

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, artt. 934, 935, 936 e 937 c.c..

Si contesta l’erronea applicazione della disciplina dell’accessione, e in particolare della previsione contenuta nell’art. 934 c.c., in assenza del requisito della terzietà in capo al soggetto che aveva eseguito le costruzioni.

Ancora più radicalmente, i ricorrenti denunciano l’extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, dal momento che le attrici non avevano proposto domanda di accertamento dell’accessione invertita, ma di rilascio degli immobili.

3.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

La Corte d’appello, preso atto che non era contestata la proprietà del suolo in capo alle attrici-appellanti sigg. M. e Mi., ha correttamente affermato che, in assenza di un titolo contrario, si dovesse ritenere realizzato in capo alle stesse l’acquisto a titolo originario della proprietà degli edifici costruiti su quel suolo, in applicazione del principio dell’accessione previsto dall’art. 934 c.c. (giurisprudenza consolidata, ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 6078 del 2002).

Quanto all’assenza del titolo contrario, oggetto di contestazione da parte degli odierni ricorrenti, la Corte d’appello ha evidenziato correttamente che in materia di trasferimenti immobiliari è prescritta la forma scritta ad substantiam, e che pertanto nè documenti diversi dal negozio dispositivo, nè dichiarazioni confessorie possono integrare il “titolo contrario” che impedisce l’effetto acquisitivo previsto dall’art. 934 c.c..

Nello stesso ordine di considerazioni, correttamente la Corte d’appello ha rilevato che, in mancanza di procura scritta, non era configurabile il conferimento del potere dispositivo da parte delle proprietarie del suolo alla società costruttrice ovvero al legale rappresentante, ciò che avrebbe consentito di ritenere opponibili alle proprietarie i contratti preliminari.

In applicazione dei principi richiamati, la Corte territoriale è giunta alla conclusione corretta che l’incarico a costruire non implicava la cessione della proprietà, che necessitava di specifica prova, al pari del conferimento del potere di disporre dei beni in costruzione.

3.3. – Non sussiste neppure la denunciata ultrapetizione in quanto la decisione sulla domanda di rilascio degli immobili, proposta dalle attrici-appellanti, imponeva l’accertamento della proprietà degli edifici in capo alle stesse, prima ancora della verifica della opponibilità o non dei contratti preliminari.

3.4. – Risulta inammissibile, in quanto nuova, la questione concernente l’esistenza di una società di fatto tra le proprietarie del suolo e la B.C.S., che non è stata trattata nella sentenza d’appello, nè i ricorrenti hanno dedotto di averla proposta.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il ricorrente per cassazione che proponga una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 7048 del 2016).

4. – Il ricorso è rigettato senza statuizione sulle spese di lite, in quanto gli intimati non hanno svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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