Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14740 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12241-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso
nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9,
presso lo studio dell’avvocato PAPADIA ALBERTO MARIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETROBON GIORGIO,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 34/2004 della Commissione Tributaria Regionale
di VENEZIA del 31.1.04, depositata il 17/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Papadia Alberto Maria che si riporta agli scritti e chiede la
condanna alle spese.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
conferma le conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di A.G. ed avverso l’indicata sentenza della CTR del Veneto; che mentre il contribuente si è costituito, la ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.;
avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso a sensi dell’art. 369 c.p.c..
nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso con l’accoglimento delle conclusioni del P.M..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1000, oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010