Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14740 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12241-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso

nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9,

presso lo studio dell’avvocato PAPADIA ALBERTO MARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETROBON GIORGIO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 34/2004 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA del 31.1.04, depositata il 17/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Papadia Alberto Maria che si riporta agli scritti e chiede la

condanna alle spese.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di A.G. ed avverso l’indicata sentenza della CTR del Veneto; che mentre il contribuente si è costituito, la ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.;

avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso a sensi dell’art. 369 c.p.c..

nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso con l’accoglimento delle conclusioni del P.M..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1000, oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA