Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14740 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17798-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 696/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/200 r.g.n. 2246/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ARIENZO Rosa;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo e in subordine

inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del20.6.2006, accoglieva l’appello proposto da G.S. avverso la sentenza del Tribunale di Lucca e, ritenendo ingiustificata la causale apposta al contratto a termine stipulato in data 8.6.2001 (“esigenze eccezionali di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche” ai sensi dell’art. 25 CCNL 2001), dichiarava la nullità del termine ed accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 8.6 2001, con condanna delle Poste a corrispondere le retribuzioni dalla data dell’8.3.2005. Riteneva la Corte territoriale che l’apposizione del termine a contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della menzionata normativa, non potesse essere giustificata in forza della prova di circostanze attinenti alla sola sussistenza della previsione astratta, ma che occorresse che il contratto fosse giustificato da una specifica circostanza riferibile alla previsione astratta, coerente con l’implicita temporaneità della prestazione.

Al fine di legittimare l’apposizione del termine, secondo la corte del merito, il datore di lavoro non doveva provare solo il ricorrere della circostanze descritte nella fattispecie astratta, ma anche e soprattutto la funzionalità della singola assunzione a quella fattispecie e perciò che il dipendente assunto fosse stato impegnato a tempo determinato in ragione di una specifica esigenza che in quella singola realtà lavorativa si fosse realizzata. Tutte le richieste istruttorie avanzate dal datore riguardavano non la fattispecie concreta, bensì quella astratta.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi.

La G. è rimasta intimata. La società ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società deduce la violazione e l’erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3), asserendo che i giudici di legittimità avevano affermato l’ampiezza della delega alle parti sociali e formula, a conclusione di argomentazioni sulla portata della L. n. 56 del 1987, art. 23, quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., chiedendo se è vero che; in virtù della delega in bianco contenuta nella suddetta norma, l’autonomia sindacale; investita da “funzioni paralegislative”, non incontri limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a tempo determinato in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine, e non valga, invece, il principio secondo cui proprio la sopra evidenziata ampiezza della delega alle parti sociali porti a ritenere che si stata in generale ammessa la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazione operata da parti sociali particolarmente qualificate e l’imposizione di un tetto percentuale alle assunzioni.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), assumendo che la condanna risarcitoria avrebbe dovuto tenere conto della possibilità che il lavoratore abbia espletato attività lavorativa retribuita da terzi, una volta cessato il rapporto con la società ricorrente. Denunzia, poi, la violazione del disposto di cui all’art. 210 c.p.c. e dell’art. 421 c.p.c., e la immotivata mancata considerazione da parte della Corte del merito,della istanze istruttorie avanzate, domandando se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – aliunde perceptum -, il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto.

Premesso che i contratto in causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3 del citato decreto, in virtù del quale “I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.

Nel regime: quindi, anteriore ai citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 2001, le censure della ricorrente risultano fondate.

In particolare, questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del CCNL- 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del CCNL. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello (circa la “completa genericità” della clausola collettiva) fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3- 2008 n. 6988).

Pertanto, ritenuto che le ragioni per le quali la apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima, sono basate su una violazione di legge, che ha, altresì, comportato una interpretazione errata della norma collettiva de qua, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (nulla risulta dedotto in relazione alla violazione della clausola di contingentamento nel ricorso introduttivo), e dovendo ritenersi inammissibile, per genericità ed astrattezza del relativo quesito, il secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito: con il rigetto della domanda.

Essendo rimasta intimata nel presente giudizio la G. ed in considerazione della peculiarità della questione e degli interventi giurisprudenziali nel corso del giudizio, le spese di lite possono compensarsi per l’intero.

P.Q.M.

La Corte così provvede;

accoglie i primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo: cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui a ricorso introduttivo.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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