Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1474 del 24/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1474 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 17165-2011 proposto da:
RUPI UMBERTO RPUMTR35S24D086K, elettivamente domiciliato
in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato
MOSCA GIOVANNI PASQUALE, rappresentato e difeso
dall’avvocato TARSITANO GIULIO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
VARDANO SRL 01467520787, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA
MANTEGAZZA, 24, presso il Dott. MARCO GARDIN,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARRATELLI GIUSEPPE giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 24/01/2014
avverso la sentenza n. 1044/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 25/10/2010, depositata il 02/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Ric. 2011 n. 17165 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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17165/2011
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte di
Appello di Catanzaro in data 2.12.2010 in materia di
restituzione somma.
nell’interesse della società resistente, nel periodo nel
quale, in qualità di socio, era stato incaricato di
controllare l’andamento amministrativo della stessa società.
Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n.
69, per essere il provvedimento impugnato depositato
successivamente
all’entrata
in vigore della
indicata
normativa (4 luglio 2009).
La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in
modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità
e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o
mutare l’orientamento della stessa (art. 360
bis
n. l
c.p.c.).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o
falsa applicazione del principio dell’onere della prova (art.
2697 c.c.); violazione e/o falsa applicazione delle norme sul
contratto di mandato (artt. 1719, 1720 e 1721 c.c.);
insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia (art. 360, n ° 3 e 5 c.p.c.).
Il motivo è manifestamente infondato.
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,
Afferma, a tal fine, l’attore di avere anticipato somme
17165/2011
La Corte di merito ha puntualmente ed approfonditamente
esaminato il materiale probatorio anche di natura tecnica,
pervenendo alla conclusione che, proprio dal confronto fra
gli assegni bancari prodotti in copia dall’attore e le
risultanze del libro giornale, derivava un credito dello
sentenza impugnata).
Il ricorrente non ha per nulla contrastato le minuziose e
precise indicazioni fornite in sentenza (pagg. 8, 9, 10, 11)
limitandosi a fornire altra versione non supportata da
elementi di segno contrario.
Con il secondo motivo si denuncia insufficiente, erronea e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia (art. 360, n ° 5 c.p.c.).
Il motivo è manifestamente infondato.
Anche in questo caso, la Corte di merito ha puntualmente
motivato sulle conclusioni cui è pervenuta in ordine alla
detrazione apportata (£.4.077.578 relative al rimborso
spese), sulla base della stessa documentazione proveniente
dall’attuale ricorrente.
Nessun profilo di contraddittorietà nella motivazione le è,
pertanto, imputabile.
Né, da ultimo, riveste alcun rilievo l’affermazione finale
del ricorrente secondo cui “L’equivoco di fondo in cui è
incorsa la Corte di appello è che il Rupi non ha agito quale
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stesso pari esclusivamente ad C 827,04 (pag. 10 della
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amministratore della società, ma con un autonomo mandato,
fuori dalle regole societarie”.
Una tale indicazione – vale a dire la supposta indicazione di
amministratore dell’attuale ricorrente – non risulta in alcun
punto della sentenza impugnata, che, viceversa, in più
Conclusivamente, il ricorso è rigettato “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi C 2.800,00,
di cui
2.600,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2013, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.
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LH
passaggi, fa riferimento al mandato conferito (pagg. 10-11).