Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1474 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26340-2016 proposto da:

BANCA IFIS SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIA PASSACANTILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO MARTELLI, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1953/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALICETI per delega orale

dell’Avvocato MARTELLI che si riporta per le conclusioni alla

memoria;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Banca Ifis spa (incorporante di Fast Finance spa) proponeva appello avverso sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia del chiesto rimborso IVA dal 2006 al 2009 (IVA di gruppo) per non avere la contribuente dato la prova del credito esposto in dichiarazione e per non essere stata in grado di reperire la documentazione necessaria.

L’appellante premetteva che il credito IVA 2006-2009 faceva riferimento alla società TREPI srl in liquidazione e concordato preventivo ed era pari ad Euro 200.000,00, credito poi ceduto, al pari dell’altro di cui si dirà più avanti, a Fast Finance spa (oggi incorporata in Banca Ifis spa), il cui rimborso è stato richiesto in data 31.7.2007; in data 28.11.2008 l’ufficio ha richiesto la documentazione di rito, evasa in data 7.4.2009 e 14.7.2009; altra istanza di rimborso per l’anno 2009 pari ad Euro 52.780,00 era presentata in data 14.9.2010; acquistati -come sopra anticipato- con atto registrato il 4.7.2011 entrambi i crediti, Banca Ifis spa propose, a sua volta, istanza di rimborso e, preso atto del successivo silenzio-rifiuto, ha instaurato il presente giudizio.

Dato atto dell’avvenuta erogazione, nelle more del giudizio, del rimborso 2009, la contribuente chiedeva dichiararsi cessata, in ordine a tale specifico rimborso, la materia del contendere, mentre chiedeva procedersi oltre quanto al credito di Euro 200.000,00, ormai cristallizzato nell’an e nel quantum e pertanto non più soggetto ad accertamento anche a ragione dell’avvenuto fallimento della società cedente, non più tenuta pertanto a prestare garanzie.

Si costituiva l’Agenzia dell’Entrate confermando da un lato l’avvenuta erogazione del rimborso anno 2009 e insistendo, quanto al secondo, per la legittimità del diniego del rimborso per carenza della documentazione richiesta e non esibita per impossibilità di reperirla presso la Trepi srl.

La commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava, innanzi tutto, la parziale cessazione della materia del contendere quanto al rimborso 2009 per poi prendere in esame l’altra domanda relativa all’anno 2006, al cui riguardo premetteva che la richiesta di documentazione dell’Agenzia era stata evasa solo parzialmente per poi rilevare che la esigibilità del credito -in presenza di una fattispecie caratterizzata dalla unilateralità del relativo titolo di costituzione nei confronti di una amministrazione pubblica- non può non essere subordinata ad un controllo preventivo, controllo che sotto il profilo processuale è rappresentato dallo spazio temporale entro il quale deve svolgersi l’attività relativa che, in materia di IVA, corrisponde al 31 dicembre del quarto anno successivo alla domanda di presentazione della richiesta di rimborso. L’attività di controllo da parte dell’ufficio -continua la sentenza della CTR- risulta essere stata attivata entro l’anno dalla richiesta senza che però si fosse potuto riscontrare la legittimità della domanda, essendo risultata la documentazione prodotta carente proprio nella parte relativa alle fatture che hanno generato il credito, come rappresentato dalla contribuente con le note 7.4.2009 e 14.7.2009; da qui si ricava che nessun consolidamento si è formato a favore di nessuno dei soggetti interessati, giacchè l’IVA è una imposta comunitaria armonizzata e la condizione in forza della quale può esercitarsi il diritto alla detrazione è costituito dalla esibizione della fattura. Concludeva la CTR che il rimborso -la relativa istanza soggiace al termine decennale di prescrizione- è, dunque, dovuto, all’esito del compiuto controllo da parte dell’ufficio e del conseguente consolidamento del credito; nella specie tale esito “non è ancora avvenuto ed il credito non si è quindi cristallizzato nè consolidato….e l’appello…..deve essere rigettato.”

Per la cassazione di tale sentenza Banca Ifis spa propone ricorso affidato a quattro motivi, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso consta di quattro motivi con i quali la ricorrente denuncia:

1) “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 11 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 18 e 36, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 38-bis, 54 e 57, della L. n. 212 del 2000, artt. 8 e 10 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”;

2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 18 e 36, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 38-bis, 54 e 57, della L. n. 212 del 2000, artt. 8 e 10 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 38-bis, 54 e 57, della L. n. 212 del 2000, artt. 8 e 10 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”;

4) “Omesso e comunque insufficiente esame circa fatti decisivi per il giudizio in base agli artt. 113 e 115 c.p.c., al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35 nonchè agli artt. 3,53 e 97 Cost., al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 38-bis, 54 e 57, alla L. n. 212 del 2000, artt. 8 e 10 e all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

Preliminarmente il collegio dà atto della irrilevanza dei “dubbi di legittimità costituzionale della soluzione accolta dalla sentenza impugnata e in particolare sulla violazione degli artt. 3,23,53 e 97 Cost.”, argomento al quale la ricorrente ha dedicato l’intera memoria, la quale, appunto, si chiude nei seguenti termini “O si condivide una interpretazione costituzionalmente orientata o si prospetta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate (indicarle) così come interpretate ed applicate dalla commissione tributaria”

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva il collegio che con riferimento al lamentato vizio motivazionale di cui al secondo e quarto motivo, avuto riguardo alla circostanza che il presente giudizio fa seguito a due gradi di merito che si sono chiusi con due sentenze, entrambe favorevoli all’Amministrazione, la parte -per non incorrere nella inammissibilità del ricorso- avrebbe dovuto indicare (ma ciò nella specie non è avvenuto) le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze, dimostrando che esse sono tra di loro diverse (ex plurimis, Cass. 29715/2018).

Da qui la inammissibilità del secondo e quarto motivo.

I restanti motivi sono sostanzialmente motivi di merito “mascherati”: sono riproposte argomentazioni e considerazioni sviluppate -e motivatamente rigettate- dinanzi alle commissioni tributarie; anche tali motivi si configurano come inammissibili.

Spese secondo soccombenze, come in dispositive.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 gennaio 2020

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