Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1474 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1474 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 1061-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RAFFINERIA DI MILAZZO SCPA; con sede legale in Milazzo
(ME), Contrada Mangiavacca

– intimata avverso la sentenza n. 3680/2/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di MESSINA, depositata il 01/12/2014;

Data pubblicazione: 22/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 3680/2/2014, depositata il primo dicembre 2014, non
notificata, la CTR della Sicilia — sezione staccata di Messina — dichiarò
inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei
confronti della Raffineria di Milazzo S.C. p.a., avverso la sentenza di
primo grado della CTP di Messina, che aveva accolto il ricorso della
società avverso silenzio — rifiuto su istanza di rimborso sull’IRAP
versata per il 2002 presentata sia all’Ufficio di Roma 1, dove la società
aveva avuto la propria sede legale sino al 30 dicembre 2003, sia
all’Ufficio delle Entrate di Milazzo, dove aveva trasferito a partire da
detta data la propria sede legale.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimata società non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia
nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 16 e 17
del d. lgs. n. 546/1992, in riferimento all’art. 330 c.p.c., ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando come erronea la statuizione
d’inammissibilità del proposto gravame per non avere provveduto
Ric. 2016 n. 01061 sez. MT – ud. 19-10-2017
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

l’Agenzia delle Entrate, nel termine concesso, alla notifica dell’appello
al difensore della società già costituito nel processo di primo grado.
Il motivo è manifestamente fondato.
Dalla stessa sentenza risulta che la società, assistita dal difensore
Giuseppe Cembrola nel giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio

è avvenuta la notifica del ricorso in appello.
Detta notificazione è valida, anche alla stregua dei principi da ultimo
affermati da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, richiedendo l’art.
17, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, norma speciale applicabile al
processo tributario nei gradi di merito, per quanto qui rileva, la
notificazione, salvo la consegna a mani proprie, in primis nel domicilio
eletto, dove effettivamente è avvenuta la notifica del ricorso in appello,
dovendo quindi lo stesso difensore intendersi domiciliato presso la
sede legale della società.
La sentenza impugnata, che ha fatto conseguire ad un illegittimo
ordine di rinnovazione, non eseguito, della notificazione del ricorso in
appello, invero valida alla stregua delle considerazioni che precedono,
la declaratoria d’inammissibilità dell’appello proposto
dall’Amministrazione finanziaria, va dunque cassata, con rinvio per
nuovo esame alla CTR della Sicilia — sezione staccata di Messina — in
diversa composizione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia — sezione staccata di
Messina — in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere
sulle spese del giudizio di legittimità.
Ric. 2016 n. 01061 sez. MT – ud. 19-10-2017
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presso la sede legale della società stessa in Contrada Mangiavacca, dove

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 otto ire 2017

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