Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14739 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10509 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., già Equitalia Marche Uno s.p.a. e poi

Equitalia Marche s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.

Salvatore Menditto, elettivamente domiciliata in Roma, via Conca

d’Oro n. 285, presso lo studio dell’Avv. David Giuseppe Apolloni;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in Fermo, vicolo Chiuso

XX, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Stefano Chiodini;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale delle Marche, depositata in data 21 ottobre 2013, n.

1/5/13;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella

camera di consiglio dell’11 febbraio 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente, già titolare di ditta individuale dichiarata fallita, presentava ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 983 del 2009, ex art. 86 di beni mobili registrati, notificatole in data 21 maggio 2009 dall’agente della riscossione.

Il fallimento era stato dichiarato il 13 novembre 1992 ed era stato chiuso l’11 aprile 2002.

Il ricorso veniva respinto dalla CTP di Ascoli Piceno.

Il successivo appello della contribuente veniva accolto, con l’annullamento dell’atto impugnato.

Il ricorso dell’agente della riscossione è affidato a quattro motivi. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si contesta la violazione dell’art. 43 L. Fall. e delle disposizioni sulla notificazione degli atti tributari ed esattoriali relativi al soggetto fallito, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessaria la notifica della cartella di pagamento cui è correlato il fermo anche al fallito.

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR trascurato di considerare il “fatto” rappresentato dall’epoca” in cui “l’adempimento notificatorio è stato posto in essere da parte di Equitalia”.

Con il terzo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR, da un lato, tralasciato di considerare che la contribuente avrebbe dovuto contrastare la pretesa tributaria, non il successivo provvedimento di fermo amministrativo, dall’altro, dichiarato l’illegittimità della pretesa tributaria, ovvero della cartella di pagamento, senza che nessuno glielo avesse domandato.

I primi due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione.

Non v’è la violazione di legge denunciata col primo di essi, nè la carenza motivazionale agitata col secondo, ove si consideri che secondo la giurisprudenza di questa Corte, senza che rilevino modifiche di disciplina in parte qua in ragione della Riforma del diritto fallimentare del 2006, l’accertamento tributario, “ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell’atto impositivo”. Infatti, “il fallito, nell’inerzia degli organi fallimentari – ravvisabile nell’omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l’atto impositivo – è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto dell’art. 43 L. Fall. e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 conforme ai principi garantiti dall’art. 24 Cost.” (Cass. n. 11618 del 11/05/2017; Cass. n. 4113 del 20/02/2014; Cass. n. 2910 del 06/02/2009; Cass. n. 3020 del 12/02/2007; Cass. n. 4235 del 24/02/2006; Cass. n. 6937 del 14/05/2002; si vedano, altresì, Cass. n. 9434 del 30/04/2014; Cass. n. 5392 del 18/03/2016; Cass. n. 8034 del 29/03/2017).

Nella specie, la notifica dell’atto impositivo al curatore, essendo incontroversa la successiva inerzia dell’organo concorsuale, pure a fronte della notifica della pedissequa cartella di pagamento, non escludeva che un parallelo adempimento notificatorio andasse posto in essere a beneficio del contribuente.

Viceversa, il fermo è stato notificato a quest’ultima, senza che essa fosse stata destinataria nè dell’avviso di accertamento, nè della cartella di pagamento che lo supportavano; la contribuente rimaneva, pertanto, ignara della pretesa impositiva nel frangente in cui riceveva la notifica del provvedimento sospensivo.

L’accertamento fiscale dal cui perimetro la contribuente era stata estromessa si mostrava inservibile nei suoi confronti, necessitando d’essere rinnovato. Non era ipotizzabile, invero, che ella impugnasse un avviso o una cartella ignoti, in quanto mai ricevuti.

Il terzo motivo è infondato.

Se, per un verso, la contribuente è legittimamente insorta verso l’unico atto notificatole, quindi nei confronti del solo atto conosciuto, per altro verso, la CTR si è limitata ad annullarlo, senza rimuovere altri e distinti atti. Men che meno il collegio regionale si è addentrato nell’esame della pretesa tributaria, invero veicolata nel quadro di un accertamento fiscale rispetto al quale l’odierna resistente era rimasta avulsa.

Il quarto motivo rimane assorbito, afferendo il regolamento delle spese.

Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Nulla va disposto sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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