Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14739 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 19/07/2016), n.14739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20740/2012 proposto da:

SERIT SICILIA OGGI RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona delPres. C.A.,

C.B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato MARIA

TARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DI SALVO;

– ricorrenti –

contro

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TOR VERGATA

12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CENSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMELO FLORIDIA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MODICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2012 del TRIBUNALE di MODICA, depositata il

11/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.E.R.I.T. Sicilia ricorre contro la signora G.F. e nei confronti del Comune di Modica per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Modica, riformando la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha annullato le cartelle esattoriali n. (OMISSIS) emesse in relazione a violazioni del codice della strada accertate dalla Polizia Municipale del Comune di Modica. A fondamento della propria decisione il tribunale rilevava la mancata dimostrazione della notifica delle cartelle, argomentando: – quanto all’ultima cartella, che “in atti non risulta alcuna relata ad essa riferibile, con la conseguenza che la notifica di tale cartella deve ritenersi del tutto inesistente”;

– quanto alle prime due cartelle, che la S.E.R.I.T. non aveva provato il perfezionamento della procedura notificatoria (che, secondo il tribunale, andava documentata producendo “tanto la relata apposta sull’originale quanto quella apposta sulla copia” dell’atto da notificare), essendosi limitata a produrre “una relata disgiunta dall’atto al quale dovrebbe essere riferibile”; relata, peraltro, stesa “non in calce all’atto, ma sul suo frontespizio (busta)”.

Il ricorso si articola su tre motivi.

Con il primo motivo si denuncia l’errore in procedendo in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo ammissibile, in violazione dell’art. 339 c.p.c., un appello proposto avverso una sentenza pronunciata secondo equità (in quanto avente ad oggetto una domanda di Euro 793,5, inferiore alla soglia di Euro 1.100 di cui all’art. 113 c.p.c.) senza che l’appellante avesse enucleato – in particolare per quanto riguarda la supposta violazione dell’art. 148 c.p.c., in cui la sentenza di primo grado sarebbe incorsa – i principi regolatori della materia asseritamente violati dal giudice di pace.

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, assumendo che il tribunale avrebbe erroneamente apprezzato la documentazione versata in giudizio dall’agente della riscossione, asseritamente idonea a dimostrare la regolarità della notifica di tutte e tre le cartelle impugnate.

Con il terzo motivo si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, con riguardo D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 60, in cui tribunale sarebbe incorso accogliendo la censura concernente la stesura della relata di notifica non in calce ma sul frontespizio dell’atto.

La signora G. ha depositato controricorso con il quale, oltre a contestare l’ammissibilità e la fondatezza di singoli motivi, deduce in via preliminare l’inarnmissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della S.E.R.I.T.. Tale carenza di interesse conseguirebbe, secondo la prospettazione della controricorrente, all’intervenuto discarico dal ruolo delle sanzioni amministrative oggetto delle cartelle impugnate, disposto dal Comune di Modica in esito alla pronuncia della sentenza del tribunale; discarico stabilito con provvedimento comunicato alla parte con nota del Comune del 18 maggio 2012 e per effetto del quale la S.E.R.I.T. risulterebbe non più titolare del molo azionato nelle cartelle di pagamento annullate.

Solo la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.3.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, documentata mediante la produzione della nota del Comune di Modica del 18 maggio 2012 (consentita in questa sede, trattandosi di documento attinente all’ammissibilità del ricorso) non può trovare accoglimento per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, va qui richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte, che l’acquiescenza tacita alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione e non è quindi ravvisabile nella mera esecuzione spontanea della sentenza e, in particolare, nella determinazione della P.A. di sgravare un carico dal molo (tra le tante, sent. n. 2826/08). In secondo luogo va rilevato che, nella specie, il comportamento ipoteticamente acquiescente (lo sgravio della sanzione dal ruolo) è riferibile ad un soggetto (il Comune di Modica) diverso da quello che ha proposto l’impugnazione (S.E.R.I.T. Sicilia); nè può condividersi il rilievo della contro ricorrente secondo cui la materia del contendere (e quindi l’interesse dalla S.E.R.I.T. all’impugnazione) sarebbe venuto meno perchè in ogni caso, all’esito dello sgravio, l’agente per la riscossione non potrebbe più mettere in esecuzione le cartelle de quibus; l’interesse dall’agente della riscossione all’accertamento della validità della notificazione delle cartelle permane, infatti, ai fini dei rapporti tra il medesimo e l’ente creditore.

Il ricorso peraltro va giudicato infondato.

Il primo motivo va disatteso perchè la sentenza del giudice di pace, appellata dalla sig.ra G., non può, contrariamente all’assunto della ricorrente, ritenersi pronunciata secondo equità.

Infatti, come già chiarito da questa Corte (sent. n. 23978/07), in materia di opposizione a sanzione amministrativa non trova applicazione l’art. 113 c.p.c., e quindi non si fa luogo a pronunzia secondo equità; ciò non solo per l’espressa disposizione contenuta della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 (applicabile nella specie razione temporis), ma anche perchè, pur a prescindere da tale disposizione, le opposizioni a sanzione amministrativa di cui della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita razione valoris dell’art. 7 c.p.c., comma 1, al quale fa riferimento l’art. 113 c.p.c., ma in quella speciale ratione materiae di cui all’art. 22 bis di detta legge (pur esso applicabile nella specie ratione temporis) e, come più volte affermato da questa Corte (sentt. nn. 2687/00, 2394/02), il giudice di pace decide secondo equità, nei limiti stabiliti dall’art. 113 c.p.c., comma 2, le cause per le quali è competente per valore, mentre deve decidere sempre secondo diritto quelle attribuite per materia alla sua competenza. Va peraltro aggiunto che il disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2, non è applicabile non solo nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, ma nemmeno nel giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali emesse per la relativa riscossione, giacchè anche quest’ultimo giudizio appartiene alla competenza per materia, e non per valore, del giudice di pace (Cass. 6463/11, 24753/11, 3878/12).

Il secondo motivo di ricorso va giudicato inammissibile perchè esso non denuncia specifiche lacune, o vizi logici, del ragionamento decisorio svolto nella sentenza gravata ma si limita a chiedere alla Corte di cassazione un riesame dei documenti attestanti l’esecuzione della notifica delle cartelle gravate, senza peraltro specificare, come imposto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, con quali atti i documenti menzionati nel mezzo di ricorso sarebbero stati prodotti nel giudizio di merito, nè la sede in cui detti documenti siano rinvenibili, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, per poter essere esaminati da questa Corte; in proposito va infatti ribadito che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con la sentenza n. 22607/14, al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’affermazione di irritualità delle notifiche stese sul frontespizio della cartella, risulta infine inammissibile perchè attinge un’affermazione enunciata solo ad abundantiam; per reggere la decisione della sentenza gravata è infatti sufficiente la statuizione, non efficacemente attinta dal secondo mezzo di gravame, che la relata prodotta della S.E.R.I.T. era “disgiunta dall’atto al quale dovrebbe essere riferibile”; difetta dunque l’interesse del ricorrente al terzo mezzo di ricorso, giacchè, come questa Corte ha più volte chiarito (da ultimo, con la sentenza n. 22380/14), in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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