Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14739 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14739
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3242-2005 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-
tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
NEXTIRAONE FINTEL SRL in liquidazione, in persona del suo
liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA
MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato BROCCHIERI GUIDO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MACCONI GIAN FRANCO,
ONIELLO GERARDO, DI GARBO GIANFRANCO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 82/2003 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 28.10.03, depositata il 12/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Guido Brocchieri che si
riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
conferma le conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di Nexitaraone Fintel s.r.l., avverso l’indicata sentenza della CTR della Lombardia; che il contribuente si è costituito con controricorso eccependo la tardività del ricorso rispetto al termine breve di impugnazione;
avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiarasi l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo;
che i ricorrenti hanno presentato memoria deducendo che la notificazione ad agenzia territorialmente incompetente non ha fatto decorrere il termine breve e che quindi il ricorso era ammissibile;
nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso.
Il ricorso è inammissibile perchè notificato oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. Il fatto che la notifica della sentenza sia stata fatta all’Agenzia delle Entrate di Milano (OMISSIS), anzichè a quella territorialmente competente di Monza (OMISSIS), non rileva ai fini della decorrenza del termine breve. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 23349/04 che: Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, di sessanta giorni per l’appello della sentenza della Commissione tributaria, è valida la notificazione della pronuncia stessa ad un ufficio della sede periferica dell’Agenzia delle entrate diverso da quello competente, che ne sarebbe stato l’effettivo destinatario (nella specie, Agenzia delle entrate – ufficio di Roma uno, anzichè ufficio di Roma tre, che infatti ne propose l’impugnazione), in quanto la distinzione tra gli uffici della medesima Agenzia è espressione di una distribuzione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con atti interni – decreti direttoriali – aventi natura oggettiva e soggettiva d’atti amministrativi e privi d’efficacia verso il pubblico degli utenti. Dovendo inoltre l’azione dell’amministrazione pubblica essere improntata ai principi di collaborazione e buona fede, qualora l’atto del privato venga indirizzato all’organo esattamente individuato, benchè privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge riconnette, essendo onere dell’ufficio curarne la trasmissione a quello competente. Nello stesso senso Cass. 2740/09.
La notificazione ad altra agenzia può essere solo motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010