Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14738 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8773 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

C.M.S. s.r.l. – Società unipersonale, in persona del suo

amministratore e legale rappresentante p.t., con sede in (OMISSIS);

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, depositata in data 25 settembre 2013, n.

458;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella

camera di consiglio dell’11. febbraio 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sulla base delle risultanze della verifica svolta nei confronti di CMS Holding s.p.a. (ora CMS s.r.l.), sintetizzate nel p.v.c., l’Agenzia emetteva un avviso di accertamento nei confronti della contribuente segnalando, ai fini del recupero Imposte dirette de Irap, l’indebita deduzione di costi inesistenti, l’omessa fatturazione e dichiarazione di maggiori ricavi, deduzione di ammortamenti non consentita, deduzione dell’ICI; ai fini della ripresa IVA, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, l’indebita detrazione IVA. Su queste premesse l’Ufficio rideterminava le maggiori imposte dovute.

La CTP di Pescara, con sentenza n. 310/4/2011 accoglieva parzialmente il ricorso per cassazione.

Il successivo appello erariale veniva rigettato.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, conv. con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, conv. con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, per avere la CTR applicato solo in parte lo jus superveniens di cui all’anzidetto art. 8.

Con il secondo motivo si censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, ult. periodo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR trascurato di valorizzare la necessaria dimostrazione dell’effettività della prestazione sotto i profili dell’inerenza, certezza, determinabilità oggettiva e competenza.

Il ricorso è inammissibile.

Invero agli atti consta unicamente la spedizione del ricorso, manca la produzione dell’avviso di ricevimento della notifica, effettuata a mezzo posta; rileva, inoltre, l’assenza di attività da parte dell’intimata.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1 un duplicato dell’avviso stesso (Cass. n. 19623 del 2015; Cass. n. 26108 del 2015; Cass. n. 23793 del 2018). La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all’udienza di discussione (Cass. Sez. Un. 11429 del 2010). Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile (v. da ultimo Cass. n. 8641 del 2019).

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le hanno anticipate.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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