Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14737 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3857 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

A.G.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianpietro

Contarin, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Francesco Merigo Cirri Sepe Quarta, in Roma, via Lima, n. 41;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto depositata in data 13 dicembre 2011, n.

98/7/11;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella

camera di consiglio dell’11 febbraio 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, l’Agenzia contestava l’indebita detrazione dell’IVA con riferimento ad operazioni soggettivamente inesistenti concernenti l’acquisto di autoveicoli da parte di A.G.; l’erario rettificava, altresì, il reddito del contribuente ai fini delle imposte dirette, disconoscendo i costi dedotti in quanto riconducibili a operazioni per l’appunto inesistenti.

Nel corso di una verifica effettuata nei confronti della società Nordest Trading s.r.l. emergeva, secondo la prospettazione erariale, l’effettuazione di cessione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario nei confronti della ditta individuale A.; detti veicoli erano introdotti in Italia dalle ditte Camposcar di F.M. e Ca.Car di C.A., imprese individuali che svolgevano il ruolo di mere “cartiere”, omettendo sistematicamente i versamenti IVA.

La CTP di Vicenza rigettava l’impugnazione del contribuente. La CTR del Veneto ne accoglieva, per converso, l’appello.

Il nucleo della decisione d’appello stigmatizza, avuto riguardo all’accertamento fiscale, i seguenti aspetti: la mancata allegazione per intero del PVC nei confronti di Nord Est Trading; il mancato assolvimento all’onere di fornire elementi di prova a sostegno dell’affermazione per cui “le operazioni, oggetto delle esposte fatture, in realtà non fossero mai state poste in essere”; l’archiviazione in sede penale nei confronti dell’ A. escluderebbe il suo coinvolgimento in azioni fraudolente e avrebbe “autorità di cosa giudicata” sul processo tributario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR ritenuto imprescindibile l’allegazione del PVC elevato nei confronti di altra società e riportato solo per stralcio nell’avviso di accertamento.

Con il secondo motivo si censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, ult. periodo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto l’illegittimità della motivazione dell’avviso di accertamento sul mero rilievo della mancata allegazione al pvc dell’intero contenuto dei PVC elevati nei confronti di altre società (c.d. “cartiere”).

Con il terzo motivo si censura l’omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR trascurato che la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati fosse da reputarsi sufficiente ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento.

Mediante comunicazione depositata a mezzo pec in data 26 gennaio 2018 l’Agenzia ha comunicato che “in relazione all’istanza presentata dal contribuente, in vista dell’udienza di discussione fissata per il prossimo 11 febbraio 2021, si conferma che il sig. A.G. ha aderito alla definizione agevolata della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e che la stessa è risultata regolare”.

Alla luce di tale circostanza va, quindi dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 per cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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