Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14737 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Marinella S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 98/12/07, depositata il 26 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;

Udito il P.G. in persona del Dr. Domenico Iannelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 98/12/07, depositata il 26 novembre 2007, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione con cui la CTP riduceva la sanzione irrogata alla società in epigrafe per aver impiegato un lavoratore non in regola con la documentazione obbligatoria; ritenuto che la contribuente non si è costituita;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, è concluso dal seguente quesito: dica la Corte se la presente controversia…rientri nella giurisdizione del giudice tributario o se invece sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario a seguito della sentenza n. 130/08 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria?”;

ritenuto che recentemente la Consulta, giusto con riferimento ad una controversia analoga avente ad oggetto un atto irrogativo di sanzioni previste dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. nella L. n. 73 del 2002, per l’impiego di lavoratori irregolari, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria;

ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se è vero che il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ. (secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione), si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, tuttavia tale efficacia retroattiva si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione; ritenuto che conseguentemente, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Sez. Un. 28545/08, conf. Sez. Un. 29523/08); ritenuto che il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione; ritenuto che, alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere ritenuta l’infondatezza della censura in esame;

ritenuto che con gli altri tre motivi proposti l’Agenzia ha lamentato la violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, per aver la CTR fatto scorretta applicazione di riparto dell’onere delle prove, in quanto ha ritenuto sulla base delle sole dichiarazioni del titolare e del lavoratore che il rapporto di lavoro fosse iniziato pochi giorni prima dell’ispezione, sull’errato presupposto che spettasse all’Amministrazione confutare tali dichiarazioni provando il contrario, trascurando inoltre che le dette dichiarazioni, benchè riportate in un verbale di constatazione, non integrassero prova necessaria atta a vincere la presunzione di cui all’ari. 3, comma 3 citato e non motivando adeguatamente su tale decisivo punto;

ritenuto che tali censure vadano trattate congiuntamente in quanto connesse; premesso a riguardo che a norma dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra, o possa proporsi, querela di falso;

ritenuto che “con la sentenza n. 144 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1^ gennaio dell’anno nel quale è stata elevata contestazione della violazione; ritenuto che pertanto l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1^ gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra nel 1^ gennaio (e non dal giorno stesso dell’accertamento), e che incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che (come nella specie) nonostante la mancanza di prova, non fornita dal datore di lavoro, annulli l’atto di irrogazione delle sanzioni” (Sez. Un. 23306/09);

ritenuto, in conclusione, che disatteso il primo motivo del ricorso, debbano essere invece accolti gli altri con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti; ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

PQM

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA