Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14737 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10096-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1066/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di contestazione per omessa presentazione della dichiarazione mod. unico 1998, per l’anno d’imposta 1997, emesso a seguito di pvc della GdF nel quale si era contestato alla M.P. snc l’omessa contabilizzazione di ricavi e la contabilizzazione di costi indeducibili.

La CTP accoglieva il ricorso recependo le doglianze della parte contribuente, mentre la CTR dichiarava inammissibile l’appello, perchè la “cartolina di ritorno” della raccomandata contenente l’atto d’appello conteneva il nome dei procuratori domiciliatari, ma senza l’indicazione della parte contribuente, verso cui l’appello era rivolto.

Propone ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo, mentre la parte contribuente non si è costituita.

L’ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 49, nonchè degli artt. 300, 160 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto la notifica inesistente, perchè dalla lettura dell’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto d’appello si desumeva che lo stesso era stato indirizzato ai procuratori domiciliatari e non alla parte domiciliata presso gli stessi.

Il ricorso va accolto in camera di consiglio.

Infatti, secondo l’insegnamento di Cass. n. 227 del 2014 “…Quanto poi al profilo relativo al destinatario dell’atto, il procuratore domiciliatario in luogo della parte, questa Corte ha da tempo affermato il principio della equivalenza tra notificazione effettuata “al procuratore costituito” e notificazione eseguita “alla parte presso il procuratore stesso”, soddisfacendo l’una e l’altra forma all’esigenza che l’impugnazione sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale (in relazione all’art. 330 c.p.c.: Cass. 17299/2005; Cass. 8147/2001; Cass. 5440/2000; Cass. 6720/1996; con riguardo proprio al processo tributario ed all’art. 17, Cass. 13812/2007; secondo le Sezioni Unite, nella sentenza n. 5785/1994, sarebbe invece ravvisabile una nullità, in ogni caso sanabile con la costituzione dell’altra parte)…”, v. anche Cass. ord. n. 460/14).

Nel caso di specie, pertanto, erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto inesistente la notifica.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione di Catania, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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