Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14736 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MINERVA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 45 presso lo studio

dell’Avv. Antonio Pace che la rappresenta e difende per procura in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v.le G.Rossini n. 18,

presso lo studio dell’Avv. Gioia Vaccari che la rappresenta e

difende per procura in atti.

– controricorrente –

e nei confronti di:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la

rappresenta e difende.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 5205/14/15 della Commissione

tributaria regionale del Lazio, depositata il 6 ottobre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 febbraio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Minerva s.r.l. di cartella di pagamento, notificatale quale cessionaria di un ramo di azienda da parte della Porto di Roma Immobiliare s.r.l. e portante debiti tributari di quest’ultima società, la Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe – in parziale accoglimento degli appelli proposti da Equitalia Sud s.p.a. e dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione (integralmente favorevole alla contribuente) – dichiarava legittima la cartella di pagamento nei limiti del valore del ramo di azienda ceduto.

Il Giudice di appello argomentava la decisione rilevando che alla fattispecie si applicasse del D.Lgs. n. 472 del 1997, il solo art. 14, comma 1, con esclusione di quanto disposto dall’art. 2560 c.c., comma 2, e che non sussistesse l’obbligo a carico dell’Amministrazione, prima di emettere la cartella nei confronti del cessionario, della preventiva escussione del cedente. Riteneva, infine, che la cartella non potesse essere emessa per un importo superiore al valore del ramo di azienda ceduto.

Per la cassazione della sentenza la Minerva s.r.l. ha proposto ricorso, affidandosi a tre motivi.

Equitalia Sud S.p.A. resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 con il primo e il secondo motivo di ricorso, articolati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deduce l’omessa trattazione di una questione decisiva per la controversia nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57. Si lamenta, in sintesi, l’errore nel quale sarebbe incorso il Giudice di appello, omettendo di esaminare l’eccezione tempestivamente sollevata, nel non avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia Sud S.p.a. e dall’Agenzia delle entrate.

1.1 In particolare, con il primo motivo, si ribadisce l’inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. siccome privo di censure specifiche alla sentenza di primo grado, e, con il secondo motivo, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate la quale, non costituitasi nel giudizio di primo grado, aveva introdotto con l’atto di appello, domande e eccezioni nuove e, in ogni caso, prive di specificità.

2.Le censure sono, in parte inammissibili e in parte infondate.

2.1. In ordine alla dedotta omessa trattazione di una questione decisiva, veicolata sotto l’egida dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è palese l’inammissibilità della censura giacchè al ricorso è applicabile (essendo stata la sentenza impugnata depositata il 6.10.2015) il nuovo disposto della norma la quale, secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 17.4.2014) “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività””.

2.2 Sono, invece, infondate le dedotte violazioni di legge imputate alla pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione di inammissibilità delle impugnazioni.

Costituisce, invero, principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che “nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (v. Cass. n. 13535 del 2018; n. 24641 del 2018; n. 30525 del 2018; n. 32954 del 20/12/2018).

Egualmente, con riguardo alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 questa Corte (v., tra le altre di recente, Cass. n. 15730 del 23/07/2020) è ferma nel ritenere che “si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” e che, pertanto, “nel processo tributario di appello, la novità della domanda deve essere valutata non tanto in base alle controdeduzioni formulate in primo grado dall’Amministrazione finanziaria, bensì con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’atto impositivo oggetto di ricorso, poichè il processo tributario ha natura impugnatoria e, pertanto, l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, in quanto la pretesa impositiva è quella risultante dall’atto impugnato, sia sul piano del “petitum” che su quello della “causa petendi”” (cfr. Cass. n. 17231 del 27/06/2019; id. n. 10806 del 2012).

2.3 Alla luce di tali principii l’infondatezza della censura appare evidente giacchè la ricorrente fa conseguire l’inammissibilità dell’impugnazione, per novità delle domande e delle eccezioni ivi formulate, esclusivamente dalla circostanza che l’Agenzia delle entrate non si fosse costituita in primo grado mentre, d’altro canto, appare evidente dallo stralcio dell’atto di appello, riprodotto in ricorso, che l’Amministrazione finanziaria non abbia introdotto alcun ampliamento del petitum e della causa petendi ma si sia limitata a censurare, con mere difese, la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole.

3.Con il terzo motivo – rubricato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 – la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto che fosse legittima l’emissione della cartella nei confronti del cessionario di azienda anche senza la previa escussione del cedente, operando il beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale solo in sede esecutiva.

Secondo la prospettazione difensiva tale argomentazione violava il chiaro disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 come interpretato anche dalla stessa Amministrazione finanziaria nella circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 emanata dal Ministero delle finanze. Nella specie, era pacifico che nè l’Amministrazione finanziaria nè l’agente per la riscossione avessero provveduto ad escutere infruttuosamente la società cedente l’azienda, con conseguente illegittimità dell’iscrizione a ruolo della cartella con la quale era stato chiesto il pagamento direttamente al cessionario.

3.2 Sulla questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 28709 del 16/12/2020, hanno statuito il principio cosi massimato “in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”.

3.3 Tale sentenza, seppur resa sulla specifica questione relativa all’impugnabilità della cartella di pagamento, notificata al socio illimitamente responsabile in relazione a debiti della società, a causa della mancata preventiva escussione del patrimonio sociale, statuisce, in motivazione, principi in materia di beneficium excussionis, applicabili anche al cessionario di azienda alla luce di quanto sancito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 14, comma 1.

Quale primo principio le Sezioni Unite, risolvendo l’insorto contrasto giurisprudenziale, hanno statuito, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, la possibilità per il cessionario di far valere la natura sussidiaria della propria obbligazione, eccependo il beneficium excussionis, tramite l’impugnazione della cartella innanzi al Giudice tributario (v. pag. 12 di Sez. Un. 28709/20 cit.) ma, al contempo, hanno anche sancito che, essendo pur sempre il coobbligato beneficiato a dover far valere il beneficio al fine di impedire che inizi l’esecuzione vera e propria, non si configura alcuna impossibilità di notificare al coobbligato sussidiario la cartella prima dell’escussione dei beni dell’obbligato principale dal chè l’ulteriore principio per cui “la violazione del beneficium excussionis non configura un vizio proprio della cartella, perchè la relativa deduzione è eccezione che va a integrare autonoma causa petendi di impugnazione appartenente al perimetro dell’esecuzione. Inoltre la mera violazione dell’ordine che il creditore deve seguire per fare valere le proprie ragioni non può di per sè comportare la caducazione delle pretesa rivolta al socio, ma al più può fondare la richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto riscossivo impugnato, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 47” (v. pagg. 17-18 Sez. Un. 28709/20 cit.).

3.Applicando i superiori principi al caso in esame se, certamente, deve escludersi la nullità della cartella per il sol fatto che l’emissione della stessa e l’iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, va, peraltro, rilevato che il Giudice di merito, nel fondare la sua decisione sull’orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico all’epoca di emissione della sentenza impugnata e nel ritenere, conseguentemente, ogni altra questione assorbita, non ha compiuto alcun esame sulla circostanza che l’incapienza patrimoniale della cedente il ramo d’azienda risultasse aliunde oppure in ordine all’assolvimento o meno dell’onere probatorio che le Sezioni Unite variamente distribuiscono al fine di ritenere o meno fondata l’eccezione con cui il contribuente ritenga di avvalersi del beneficium excussionis, previsto dalla norma in esame.

In particolare, per quello che concerne specificamente la fattispecie, si legge nella più volte citata Sez. U. n. 28709/20, pag.19, “una scelta analoga a quella relativa alla società registrata è stata adottata in favore del cessionario d’azienda o di ramo di essa (D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 14)”.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il terzo motivo, allora, va accolto seppure nei limiti sopra specificati, con cassazione, su tale unico punto, della sentenza impugnata e rinvio al Giudice del merito, affinchè proceda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri.

Cassa, nei limiti di accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio – sez. Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA