Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14736 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio

n. 58, presso l’avv. BRUNO COSSU, dal quale, unitamente all’avv.

ROMANA MAJONICA, è rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via di

Villa Pepoli n. 4, presso l’avv. ALESSANDRO COLUZZI, dal quale,

unitamente all’avv. prof. FABRIZIO PANZA, è rappresentato e difeso

in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 565/14,

pubblicata il 258 gennaio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto da D.M. e dichiarato inammissibile quello incidentale proposto da Z.G. avverso la sentenza emessa il 13 gennaio 2010, con cui il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale dei predetti coniugi, con addebito all’appellante, ed aveva rigettato le domande di assegnazione in uso della casa coniugale avanzate da entrambe le parti, nonchè quella di riconoscimento dell’assegno di mantenimento proposta dalla D..

2. – Avverso la predetta sentenza la D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Lo Z. ha resistito con controricorso.

3. – A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, osservando che, nel confermare l’addebitabililà della separazione ad essa ricorrente, in virtù dell’accertata violazione degli obblighi di fedeltà, lealtà e collaborazione nell’interesse della famiglia, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’avvenuta produzione di documenti da cui risultava che gli episodi riferiti si erano verificati in epoca successiva alla frattura coniugale.

A. – Il ricorso è inammissibile.

A giustificazione della pronuncia di addebito della separazione, la Corte di merito ha infatti evidenziato la gravità delle condotte ascritte alla D., rilevando che la stessa, oltre ad essersi fraudolentemente avvalsa della carta di credito del coniuge per l’acquisto non autorizzato di beni voluttuari, aveva intrapreso una relazione sentimentale con il suo medico curante, con il quale era stata vista scambiarsi effusioni ed entrare in un albergo, dove si era intrattenuta per circa due ore; ha ritenuto inoltre che la contestualità dell’accertata relazione extraconiugale con la cessazione della convivenza consentisse ragionevolmente di ravvisare un nesso eziologico tra la predetta condotta ed il fallimento dell’unione, reputando a tal fine irrilevante l’allontanamento dello Z. dalla casa coniugale, verificatosi dopo che era stato già acclarato il tradimento del coniuge, e determinato dalle intemperanze e dai comportamenti violenti di quest’ultimo. Nel contestare tale apprezzamento, la ricorrente non è in grado di indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sulla valenza probatoria dei documenti prodotti, a suo avviso idonei a comprovare un diverso rapporto temporale tra le circostanze accertate e l’insorgenza dei contrasti con il coniuge, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione addotta a fondamento della decisione, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere denunciate con il ricorso per cassazione, alla stregua delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: per effetto di tali modifiche, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità risulta infatti circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come totale omissione, e non già come semplice insufficienza o contraddittorietà, della motivazione in ordine ad un fatto storico, principale o secondario, idoneo a determinare direttamente l’esito del giudizio, la cui esistenza risulti dalla stessa sentenza o dagli atti processuali, con la conseguente esclusione della possibilità di far valere, quale motivo di ricorso, l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. lav., 9 luglio 2015, n. 14324; 3 luglio 2014, n. 15205; Cass., Sez. 6, 16 luglio 2014, n. 16300). “.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalla ricorrente, la quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna D.M. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00, ivi compresi Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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