Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14736 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19440-2010 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO

VII 466, presso lo studio dell’avvocato COSSA GIUSEPPE SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MOLINARI FERNANDO, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI POTENZA,

(in breve CASSA EDILE), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88,

presso lo studio dell’avvocato AMICONI MAURO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO GALELLA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n…. del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

12/07/2010, r.g.n. 2260/09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

in camera di consiglio, rigetti l’istanza per regolamento di

competenza indicata in premessa, dichiarando la competenza del

Tribunale di Potenza, Sezione Civile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che:

– pronunciando nella causa proposta in proprio dall’avv. M. F. nei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Potenza avanti al Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro, il Giudice unico del Lavoro, con ordinanza del 9.7.2010, ritenuto che la causa riguardava un rapporto diverso da quelli previsti dall’art. 409 c.p.c. e, in particolare, che doveva escludersi un rapporto di cosiddetta parasubordinazione, ai sensi dell’art. 427 c.p.c. ha rimesso la causa al Tribunale di Potenza – Sezione Civile, fissando il termine perentorio per la sua riassunzione con il rito ordinario;

– l’avv. M.F. ha proposto istanza di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., assumendo la sussistenza nella specie di una collaborazione parasubordinata con la Cassa Edile convenuta;

– la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Potenza ha resistito con controricorso;

– il Procuratore Generale ha presentato relazione scritta, concludendo per il rigetto dell’istanza e per l’affermazione della competenza del Tribunale di Potenza – Sezione Civile;

– entrambe le parti hanno depositato memoria;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, competente a conoscere in primo grado delle controversie di lavoro è il tribunale in composizione monocratica e la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia (cfr, Cass., SU, n. 1045/2000; nello stesso senso, cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1399/2001; 2263/2001; 12855/2003; 20494/2009);

– il regolamento di competenza deve invece ritenersi ammissibile nell’ipotesi, che però non ricorre nella fattispecie, in cui non sia esclusivamente in discussione la questione riguardante l’assoggettamento o meno di una controversia al rito del lavoro, ma si ponga altresì un problema di individuazione del giudice territorialmente competente (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 15241/2000;

15447/2000);

– l’istanza va quindi dichiarata inammissibile;

– le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta), oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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