Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14735 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla

quale è rappresentata e difesa per legge;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giambattista

Vico n. 40, presso l’avv. MICHELE PRIMAVERA, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 335/12,

pubblicata il 22 marzo 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza 13 dicembre 2005 il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Altamura rigettava la domanda proposta dal sig. F.C., diretta ad ottenere la liquidazione, da parte dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.EA.), di Lire 8.768.480 per gli aiuti comunitari, previsti dal Regolamento CEE 1765 del 30 giugno 1992 e relativi all’annata agraria 1997, per le superfici adibite alle coltivazioni dichiarate. Il Tribunale riteneva la domanda sfornita della prova documentale in ordine all’individuazione della particella indicata nell’istanza di liquidazione: particella frazionata in due porzioni precedentemente alla proposizione della domanda dinanzi al Tribunale, corrispondenti alla superficie effettivamente coltivata e per la quale il sig. F. domandava la compensazione al reddito.

Contro la sentenza il sig. F. proponeva appello, producendo nuovi documenti: in particolare, l’atto di frazionamento e i certificati storici delle particelle. La Corte d’Appello di Bari ammetteva la documentazione prodotta perchè ritenuta indispensabile ai fini della decisione della causa ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo in vigore prima della riforma del 2012, e accoglieva il gravame proposto, condannando con sentenza 22 marzo 2012 l’A.G.E.A. al pagamento di Euro 4.528,72 in favore del sig. F..

L’A.G.E.A. proponeva ricorso per Cassazione, articolato in un unico motivo, adducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Resisteva il sig. F. con controricorso.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella versione antecedente alla riforma del 2012, applicabile alla presente controversia, che derogando al divieto di produzione di nuovi documenti, fa salve le ipotesi in cui il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello, ricorrendo alla prima ipotesi derogatoria, avrebbe sanato di fatto le preclusioni in cui sarebbe incorso, per negligenza, il sig. F., che non aveva prodotto nel giudizio di primo grado la documentazione – prova precostituita e già in suo possesso – relativa al frazionamento della particella e posta a fondamento della domanda compensativa.

Il motivo è infondato.

Da una parte, l’art. 345 c.p.c., comma 3, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove fondanti la decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi (Cass. Civ. Sez. 1 23 luglio 2014 n. 16745). Dall’altra, l’indispensabilità della nuova produzione documentale in appello non va apprezzata limitatamente al momento della formazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, ma deve essere valutata in relazione allo sviluppo assunto dall’intero processo, comprensivo della sentenza di primo grado e di ciò che essa afferma a commento delle risultanze istruttorie, ritenute in questo caso carenti (Cass. Civ. Sez. 1 17 febbraio 2014 n. 3709). La Corte d’Appello, motivando nel senso che le prove documentali prodotte costituiscono il completamento di una prova in gran parte formatasi in primo grado ma ritenuta insufficiente, non è incorsa in alcuna violazione di legge. La documentazione che attesta il frazionamento della particella rappresenta un supporto indispensabile alla decisione sulla domanda proposta, che la Corte ritiene provata ed accoglie. Questa valutazione non appare viziata da illogicità e consente di qualificare come esatto il ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalla difesa erariale, la quale si limita ad insistere nella propria tesi, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni.

Il ricorso va pertanto rigettato, ma la natura controversa della questione proposta, oggetto di precedenti difformi non ricondotti ad unità nonostante la rimessione alle Sezioni Unite, giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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